Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22495 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 27/10/2011), n.22495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti LANZETTA Elisabetta e

Massimiliano Morelli, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Sant’Agatone

Papa n. 50, presso lo studio dell’Avv. MELE Caterina, che lo

rappresenta e difende assieme all’Avv. Andrea Stacul per procura

conferita in calce al controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

R.P., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2008 della Corte d’appello di Trento,

Sezione distaccata di Bolzano, pronunziata in causa n. 75/07 r.g.

lav., depositata in data 13.12.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Mauro Ricci per delega Lanzetta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- R.P., dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in servizio presso la sede di (OMISSIS), adiva il locale giudice del lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta sulla prestazione maturata a carico del Fondo di previdenza integrativa per i dipendenti INPS operata dall’Istituto dall’1.10.99 a titolo di contributo di solidarietà del 2%, ai sensi della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5.

2.- Rigettata la domanda, e proposto appello dalla dipendente, la Corte d’Appello di Trento, Sezione di Bolzano, con sentenza del 13.12.08, accogliendo l’impugnazione, dichiarava che l’appellante non era tenuta al versamento della ritenuta fino a che non avesse percepito le prestazioni integrative previste dall’art. 64 suddetto, comma 3, e pertanto condannava l’INPS a rimborsare quanto trattenuto dall’ottobre 1999, compensando tra le parti le spese di primo e secondo grado.

3.- Proponeva ricorso per cassazione l’INPS, cui rispondeva la dipendente con controricorso e ricorso incidentale.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

4.- L’INPS ricorre deducendo la violazione del combinato disposto della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, commi 3-5. L’art. 64 in questione, dopo aver soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’a.g.o. per i dipendenti degli enti pubblici non economici (di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70) (comma 2), riconosceva agli iscritti ai fondi il trattamento pensionistico integrativo in vigore fino all’1.10.99 (comma 3). A decorrere dalla stessa data, tuttavia, la legge prevedeva che venisse applicato un contributo di solidarietà del 2% “sulle prestazioni integrative dell’a.g.o.

erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2” (comma 5). Sulla base del combinato disposto di queste norme, secondo l’INPS, il legislatore – attribuendo, all’atto della soppressione della gestione, a tutti i dipendenti in servizio “il diritto all’importo del trattamento pensionistico integrativo” – avrebbe previsto che il contributo di solidarietà pari al 2% sulle prestazioni integrative dell’a.g.o. “erogati o maturate presso i fondi”, fosse esteso anche alle prestazioni integrative “maturate” dai dipendenti ancora in servizio e, pertanto, non ancora “erogate”.

5.- Il dipendente con impugnazione incidentale lamenta l’immotivata compensazione delle spese dei due gradi di merito.

6.- Non è fondata l’eccezione, proposta da R., di decadenza dell’INPS dall’impugnazione per superamento del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata fu, infatti, depositata in cancelleria il 13.12.08, mentre il ricorso fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica lunedì 14.12.09. Essendo il termine annuale scaduto domenica 13.12.09, correttamente, l’atto fu avviato alla notifica il successivo lunedì, primo giorno utile non festivo.

7.- La giurisprudenza di questa Corte si era espressa nel senso che la L. 17 maggio 1999, n. 144, art 64, comma 5, dovesse essere interpretato nel senso che il contributo di solidarietà del 2 % si applica, a decorrere dall’1.1.99, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, tra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere l’applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data (da ultimo Cass. 11.2.11 n. 3452, che riprendeva pronunzie precedenti).

8.- Prima della pubblicazione della presente ordinanza, tuttavia, è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale all’art. 18 prevede che “Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.” (comma 19).

9.- Riconvocato in camera di consiglio, il Collegio rileva che, pur essendo la domanda proposta da dipendente in servizio, in ossequio all’interpretazione autentica della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettarsi la domanda, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

10.- In ragione dell’intervento della legge di interpretazione autentica, sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte così provvede:

– riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito l’incidentale;

– cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda;

– compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011 ed il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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