Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22495 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11939-2013 proposto da:

COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALZONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

CONTRO

POGGIO DI MOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI FROSINONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 118/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATT,NA, depositata il 19/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Poggio di Mola S.r.l. impugnava la cartella esattoriale, con cui veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di ICI, relative agli anni di imposta dal 2000 al 2003, con riferimento ad un’area edificabile, emessa dal Comune di Formia sulla base di quattro avvisi di accertamento di maggior valore e n. 4 avvisi di liquidazione per omesso versamento ICI, atti tutti impugnati innanzi alla CTP di Latina che aveva riconosciuto, con sentenze n. 449 – 450 – 451 – 452 – 453 – 454 del 2006, la legittimità dell’imposizione. La CTP, con sentenza n. 181/3/08, accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso la predetta cartella. La pronuncia veniva impugnata dal Comune di Formia innanzi alla CTR del Lazio, che accoglieva l’appello, ritenendo la cartella di pagamento congruamente motivata. Nelle more del giudizio, la CTR del Lazio, con le sentenze n. 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47/39/13 respingeva gli appelli della società Poggio di Mola proposti avverso le decisioni della CTP di Latina, che aveva riconosciuto la legittimità degli avvisi di accertamento e di liquidazione, atti presupposti della cartella impugnata nel presente giudizio.

Il Comune di Formia propone ricorso per la cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, svolgendo tre motivi, illustrandolo con memorie. Ha resistito con controricorso la società Poggio di Mola S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, atteso che la CTR nella sentenza impugnata è incorsa nella violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 non essendo prevista, in tema di ICI, la riscossione coattiva frazionata, e avendo essa ritenuto l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della riscossione per l’intero delle somme richieste, ritenendo dovessero essere applicate le citate regole della graduazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica:” Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione dei principi generali in tema di contenzioso tributario”. Parte ricorrente deduce che laddove si dovesse ritenere applicabile ai tributi locali la riscossione frazionata, il giudice di secondo grado ha eluso l’obbligo di indicare la percentuale di frazionamento ritenuta legittima e da applicare al caso di specie.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68,nonchè del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2 e dei principi generali del contenzioso tributario, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, Contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ In estremo subordine, si evidenzia che il giudice di appello avrebbe dovuto non già annullare l’impugnata cartella in toto, ma solo per la parte (un terzo) ritenuta da esso non dovuta, considerato che il processo tributario, annoverabile tra quelli di impugnazione di merito, non è diretto senz’altro all’eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma anche alla pronuncia di una decisione sostitutiva, tanto più ove essa sia fondata su elementi ritenuti dal giudicante incontroversi, considerato che la CTR, nel respingere il quarto motivo di appello del comune di Formia, aveva ritenuto l’esistenza delle intervenute sentenze di merito di primo grado, e che di “conseguenza l’ufficio era tenuto ad applicare la graduazione di cui al richiamato art. 68, rimanendo la cartella per dette annualità inefficace per la parte eccedente i limiti di legge”.

4. I motivi di ricorso, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

4.1. Il primo motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata (previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 47), sicchè è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio di impugnazione del relativo avviso di accertamento (Cass. n. 19015 del 2015, n. 15473 del 2010). Il giudice di appello non si è uniformato al suindicato principio, laddove ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria era tenuta ad applicare la disciplina di cui al richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

5. All’accoglimento del primo motivo, consegue l’assorbimento degli altri proposti in subordine. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, ricorrendone le condizioni, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.

La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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