Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22495 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17803-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso P

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

GRUPPO SICILIANO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 137/51/2014 della COMMISSIONE TRIBUTAIRA

REGIONALE di NAPOLI del 05/12/2014, depositata 1108/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente Gruppo Siciliano srl per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 137/51/2015, depositata l’8/1/2015, con la quale, respinto l’appello dell’Ufficio, è stato accolto il ricorso introduttivo della contribuente ed annullato l’avviso di accertamento per Ires ed Irap relativo all’anno 2009.

La società contribuente non si è costituita.

Si osserva peraltro che, sulla base degli atti prodotti, la notifica del ricorso per cassazione ex art. 149 c.p.c., tentata presso il difensore domiciliatario della contribuente, in Santa Maria Capua Vetere non risulta perfezionata, atteso che, dall’avviso di ricevimento prodotto risulta l’irreperibilità del destinatario dott. M.V., ma non anche l’esecuzione delle ulteriori attività richieste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 come riformato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 4 conv. nella L. n. 80 del 2005, non risultando in particolare, il deposito presso l’ufficio postale e l’avviso, a mezzo raccomandata, del deposito, contenente le indicazioni di cui al citato L. n. 890 del 1982, art. 8.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alla contribuente entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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