Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22494 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/09/2017),  n. 22494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9358-2012 proposto da:

COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI

ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALZONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POGGIO DI MOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA FROSINONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata l’08/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La società Poggio di Mola S.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa dalla Frosinone Riscossione S.p.A., con cui veniva richiesto il pagamento di somme iscritte a ruolo a titolo di ICI, anno di imposta 2004, effettuata dal Comune di Formia sulla base di un avviso di accertamento (n. (OMISSIS)) per recupero di imposta ICI relativo ad un’area fabbricabile, ed un avviso di liquidazione (n. 775/06) relativa ad alcuni fabbricati, entrambi impugnati innanzi alla CTP di Latina che aveva riconosciuto, con sentenze n. 351 e 352 del 2007, la legittimità dell’imposizione comunale. La CTP, con sentenza n. 255/01/08, rigettava il ricorso proposto dalla società. La sentenza veniva impugnata dalla società Poggio di Mola S.r.l. innanzi alla CTR del Lazio, lamentando il difetto di motivazione della cartella e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in materia di riscossione provvisoria del tributo in pendenza del processo. La CTR accoglieva l’appello. Il Comune di Formia propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi, illustrandolo con memorie. Ha resistito con controricorso la società Poggio di Mola S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Omessa motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) motivazione apparente”, atteso che nella sentenza impugnata appare assente una ricostruzione, sia pure sintetica dei motivi di appello, ed il mancato esame delle risultanze esposte dal Comune è stato tale da condurre la CTR a formarsi un errato ed infondato convincimento. Parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia valutato che in cartella sono stati esattamente individuati l’ente impositore, la data di esecutività del ruolo, i dati anagrafici del contribuente, il tipo di tributo accertato (ICI), i provvedimenti impositivi con la data di notifica degli stessi (provv. n. 775 notificato il 2.12.2006, e provv. n. 778 il 2.12.2006) il dettaglio di ogni singolo anno degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica:” Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, tenuto conto della estrema contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto le ragioni poste a fondamento sono contrastanti in guisa da elidersi a vicenda: da una parte è sostenuta l’illegittimità della cartella impugnata perchè non conterrebbe il riferimento all'”avviso di accertamento” nè “il motivo che ha determinato l’iscrizione a ruolo”, dall’altra, invece, si esplicita che il secondo motivo di appello è basato sul fatto “ipotizzato” da controparte ” che la cartella fosse stata emessa in relazione all’avviso di accertamento e all’avviso di liquidazione relativi all’anno di imposta 2004 e a seguito della pronuncia, da parte della CTP, delle sentenze favorevoli al Comune di Formia depositate il 4.12.07 a fronte di ricorsi proposti dalla società avverso detti atti”, giungendo a confermare, così, che la cartella contiene tutti gli elementi necessari per l’individuazione della causa su cui si basa la pretesa impositiva, tanto da aver permesso al contribuente di poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″ laddove la cartella impugnata è perfettamente legittima, essendo indicati i provvedimenti impositivi con la data di notifica degli stessi.

4. I suddetti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per connessione logica.

4.1. Il primo motivo è fondato.

Nella specie ricorre il dedotto vizio motivazionale, tenuto conto che nella motivazione della sentenza impugnata emerge che l’apprezzamento del giudice del merito e l’esame astratto della fattispecie hanno portato ad affermazioni dal tono tendenzialmente apodittico: ” dalla sentenza impugnata risulta infatti che la cartella sarebbe stata relativa a iscrizione a ruolo a seguito di avviso di accertamento ICI per l’anno di imposta 2004, quando invece dalla stessa risulta il riferimento non all’avviso di accertamento ma soltanto quello all’imposta ICI, all’anno 2004 e al Comune di Formia, che lo spazio destinato alla motivazione è completamente vuoto, e che in essa non è indicato il motivo che ha determinato l’iscrizione a ruolo”. Non emerge, infatti, da tali considerazioni un critico esame del contenuto della cartella impugnata, in particolare con riferimento alle eccezioni proposte dall’Amministrazione finanziaria laddove argomenta che l’atto contiene l’indicazione dell’ente impositore, della data di esecutività del ruolo, dei dati anagrafici del contribuente, del tipo di tributo accertato, dei provvedimenti impositivi con la data di notifica degli stessi, e del dettaglio per ogni singolo anno degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Tale esame, omesso dalla Corte territoriale, determinante ai fini della decisione, comporta la nullità della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.2. La conclusione di cui sopra, da cui consegue l’accoglimento della censura, porta all’assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

5. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, tenuto conto che correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto l’art. 12 cit. non applicabile al caso di specie, poichè tale norma, che regola la riscossione coattiva in materia di ICI, non prevede affatto la riscossione frazionata.

5.1. Il motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo”, non si applica all’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto per tale tributo non opera l’istituto della riscossione frazionata (previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 poi abrogato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 37), sicchè è legittima l’emissione della cartella di pagamento per l’intero anche nel corso del giudizio di impugnazione del relativo avviso di accertamento (Cass. n. 19015 del 2015, n. 15473 del 2010).

6. Sulla base dei rilievi espressi, va accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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