Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22494 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30201/2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALCHIMICI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MICHEL MARTONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MARTONE;

– controricorrente –

e contro

H.D., B.A., B.N.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6645/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VACCARELLA Romano, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati ANTONIO e MICHEL difensore dei resistenti che

hanno chiesto rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10669 del 2005, condannò Italchimici s.p.a. a pagare ad B.A. la somma di Euro 2.417.663,76, con interessi legali dal 10 agosto 1988, a titolo di corrispettivo della cessione di 300 azioni Italchimici alla Fisons Farmaceutici s.p.a. (che poi aveva incorporato Italchimici, assumendo la denominazione della incorporata). Lo stesso Tribunale dichiarò improcedibili le domande proposte da B.F. – chiamato in causa da Italchimici – nei confronti della figlia A. (domande di accertamento della simulazione assoluta dell’atto con il quale B.F. aveva ceduto ad A. le azioni in oggetto, ovvero, in subordine, l’avvenuta retrocessione delle azioni, ovvero, in ulteriore subordine, l’accertamento della nullità dell’atto di cessione per difetto di forma, in quanto dissimulante donazione), e condannò B.F., chiamato in causa da Italchimici, a tenere indenne la società, avendo accertato l’avvenuto pagamento delle azioni a mani del predetto B.F. in qualità di procuratore speciale della figlia, titolare delle azioni.

1.1. La Corte d’appello, adita sia da Italchimici sia da B.F., con sentenza depositata il 30 ottobre 2008 rigettò entrambi i gravami, previa dichiarazione di inammissibilità dell’intervento spiegato nei giudizi riuniti da P.M., marito di B.A., e della querela di falso proposta dai coniugi B. – P. con riferimento alla dichiarazione del notaio G. prodotta da Italchimici.

2. La Corte di cassazione, con sentenza n. 4251 del 2010, ha annullato la sentenza d’appello, in accoglimento dei motivi da 1 a 7, 16 e 17 del ricorso principale proposto da Italchimici nonchè dei motivi 1, 2, 4, 5 e 6 del ricorso incidentale proposto da B.F., ed ha rinviato alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame della qualificazione della chiamata in causa effettuata da Italchimici nei confronti di B.F., previa enunciazione del principio di diritto, nonchè per il riesame della questione dell’avvenuto pagamento da parte di Italchimici a B.F., nella qualità di procuratore dell’attrice.

2.1. La Corte di legittimità ha rilevato l’erroneità della qualificazione della domanda proposta dalla convenuta Italchimici nei confronti del terzo chiamato B.F. come domanda di garanzia, e della conseguente valutazione atomistica dei rapporti tra le parti. La Corte d’appello, condividendo il percorso decisionale del Tribunale, non aveva considerato che l’accertamento richiesto nei confronti del terzo chiamato in causa – e cioè l’avvenuto pagamento del prezzo delle azioni di proprietà dell’attrice – aveva come destinatario un terzo qualificato, sicchè l’eventuale accertamento dell’avvenuto pagamento non poteva non avere effetto nei confronti dell’attrice.

2.2. L’errore di prospettiva e la contraddittorietà che ne era derivata, denunciata in appello sia da Italchimici sia da B.F., risultavano perfino aggravati dal rilievo, ad opera della Corte d’appello, della mancanza di censure su una delle due statuizioni contrastanti.

In conclusione, alla pronuncia di primo grado, che negava l’effetto liberatorio all’accertato avvenuto pagamento del prezzo della cessione a mani del procuratore del soggetto venditore, se ne era sostituita una che, mentre riteneva insussistente la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo a mani del procuratore, assumeva la definitività della condanna del procuratore alla manleva nei confronti della società acquirente.

3. Riassunto il giudizio da B.A., anche nei confronti degli eredi di B.F. che rimanevano contumaci, la Corte d’appello, con sentenza depositata in data 29 ottobre 2014 e notificata via pec in data 11 novembre 2014, ha rigettato la domanda proposta da B.A. nei confronti di Italchimici spa; ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da B.A. nei confronti di H.D. e l’intervento in causa di P.M.; ha condannando B.A. al pagamento delle spese processuali in favore di H.D. e di Italchimici, nonchè al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, in favore di Italchimici.

4. Ricorre B.A. per la cassazione della sentenza, sulla base di quattro motivi. Resiste Italchimici spa con controricorso. Non hanno svolto difese in questa sede H.D., B.A. e B.N.. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

1.1. Con il primo motivo è denunciata falsa applicazione dell’art. 96, comma 1, in relazione all’art. 384 c.p.c., comma 2 e si contesta che la Corte d’appello ha ritenuto sussistenti gli estremi della responsabilità aggravata nella riassunzione della causa effettuata da B.A., a seguito della cassazione con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 4251 del 2010.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nullità della sentenza per violazione del principio di diritto, nonchè violazione degli artt. 1994 e 2909 c.c.

Sulla premessa che la Corte di legittimità aveva annullato la sentenza d’appello per l’erronea qualificazione della domanda proposta da Italchimici nei confronti del terzo chiamato B.F. come domanda di garanzia, mentre si trattava di domanda di accertamento dell’avvenuto pagamento del prezzo delle azioni nelle mani di B.F. quale procuratore della figlia B.A., con conseguente effetto liberatorio per Italchimici, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare la fondatezza di tale domanda e ciò non era avvenuto. La Corte d’appello, infatti, aveva erroneamente ritenuto che si era formato il giudicato sulla statuizione del Tribunale che condannava il B. a tenere indenne Italchimici (capo 4 del dispositivo) – sul presupposto dell’avvenuto pagamento del prezzo a mani del B. medesimo, nella qualità di procuratore della figlia A. – e che ciò risolveva ogni questione sul punto, salvo affermare che dalla documentazione bancaria emergeva la movimentazione del danaro corrispondente all’importo indicato dall’attrice, così confermando l’avvenuto pagamento del prezzo delle azioni a mani di B.F..

In realtà, non esisteva giudicato sull’avvenuto pagamento, nè era conducente l’argomento speso dal giudice di rinvio, secondo cui B.A. avrebbe dovuto proporre appello avverso il capo 4 della sentenza del Tribunale, essendo evidente la carenza di interesse dell’originaria attrice, vittoriosa in primo grado, ad impugnare una decisione che riguardava il distinto rapporto tra B.F. e Italchimici, e che in nessun modo la pregiudicava. L’unitarietà del rapporto era stata portata ad emersione dalla Corte di Cassazione, con la conseguenza che non poteva rifluire sulla legittimazione all’impugnazione di B.A. – inesistente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado -, nè poteva rendere efficace nei suoi confronti quanto accertato tra altri.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2 e si contesta che la Corte d’appello ha censurato l’attività posta in essere in sede esecutiva da B.A. senza tenere conto che tale attività ha dato luogo a procedimento di opposizione all’esecuzione da parte di Itachimici, sicchè la valutazione del profilo di responsabilità processuale era riservata al giudice dell’opposizione all’esecuzione. La ricorrente evidenzia, inoltre, che l’attività intrapresa in sede esecutiva doveva essere valutata con riferimento alla situazione processuale di quel momento, che vedeva B.A. vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio.

4. Con il quarto motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2 e si contesta la condanna alle spese in favore di H.D..

La Corte d’appello aveva accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della predetta – che non era coniuge superstite del defunto B.F. – senza considerare che costei si era dichiarata moglie di B.F. nella relata di notifica dell’atto di precetto, e ciò aveva indotto B.A. a notificarle l’atto di riassunzione del giudizio di rinvio. Il fatto, dedotto e documentato nel giudizio di rinvio, escludeva la soccombenza e, comunque, sussistevano gravi ragioni per la compensazione quanto meno parziale delle spese di lite.

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

5.1. E’ palese il travisamento della sentenza della Corte di legittimità da parte del giudice di rinvio, sia nel contenuto sia negli effetti.

Il nucleo della decisione di annullamento con rinvio risiedeva nel rilievo della erronea qualificazione della domanda di Italchimici nei confronti di B.F. in termini di domanda di garanzia, trattandosi invece di integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario alternativo.

5.2. A tale conclusione la Corte di Cassazione è giunta osservando, innanzitutto, che nell’atto di chiamata in causa denominato “atto di citazione in integrazione del contraddittorio”, Italchimici aveva concluso per il rigetto della domanda, in subordine perchè fosse accertato che B.F., in qualità di procuratore speciale della sig.ra B.A., in data 10/8/1988 aveva ricevuto il corrispettivo della cessione delle azioni; in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell’attrice, che fosse accertato e dichiarato che B.F. era tenuto alla manleva.

La Corte di legittimità ha poi osservato che, pacifiche essendo sia l’esistenza della procura speciale (revocata solo alcuni anni dopo la cessione in oggetto) sia la circostanza che la vendita delle azioni era avvenuta sulla base della procura speciale, una volta che Italchimici si era difesa allegando di aver pagato a mani del procuratore speciale e chiamando in causa il predetto, l’accertamento dell’avvenuto pagamento non poteva non avere effetto nei confronti dell’attrice.

In particolare, al paragrafo 6.2. della sentenza di annullamento si legge che “La qualificazione della situazione sostanziale avrebbe quindi dovuto essere condotta dal giudice del merito alla stregua delle posizioni dalle parti al momento della cessione, e valutando se, in ipotesi, la domanda di accertamento del pagamento del prezzo nelle mani del procuratore della venditrice potesse o no spiegare i propri effetti anche nei confronti della venditrice. Un simile effetto, invero, non potrebbe ritenersi escluso sol perchè, in fatto, non si è ritenuto accertato l’avvenuto pagamento; senza dire che la contestuale statuizione della sentenza di primo grado, che postulava che il pagamento nelle mani del procuratore fosse avvenuto, aveva introdotto un significativo elemento di contraddittorietà nello stesso accertamento in fatto, sulla base del quale si è escluso di poter valutare se la domanda proposta nei confronti del chiamato estendesse i suoi effetti anche nei confronti dell’attrice, pur se quest’ultima non aveva formulato alcuna conclusione nei confronti del chiamato in causa.

In particolare, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare che l’accertamento richiesto nei confronti del terzo chiamato in causa – e cioè l’avvenuto pagamento del prezzo delle azioni di proprietà dell’attrice – aveva come destinatario un terzo qualificato, assumendosi che detto pagamento era avvenuto nelle mani del terzo quale procuratore della medesima attrice. In tale contesto, quindi, il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, avrebbero dovuto chiarire come sia possibile che la domanda diretta a sentir dichiarare e accertare che il pagamento del prezzo di una vendita mobiliare è stato eseguito nelle mani del chiamato, nella qualità di procuratore dell’attrice, non possa avere effetto nei confronti dell’attrice stessa una volta che risulti accertato che quel pagamento è avvenuto”.

E’ questo, del resto, l’effetto della chiamata in causa del litisconsorte necessario alternativo (ex plurimis, Cass. 28/02/2018, n. 4722 del 2018; Cass. 08/08/2003, n. 11946; Cass. 29/10/2001, n. 13397; Cass. 13/04/1995), ed è questo il significato dell’affermazione contenuta nella sentenza di annullamento, secondo cui non si poteva escludere – giusto il disposto dell’art. 1188 c.c. – che la domanda di Italchimici nei confronti del procuratore speciale B.F. potesse esplicare efficacia diretta nei confronti dell’attrice sul mero rilievo della mancanza di prova dell’avvenuto pagamento da Italchimici a B.F., come invece affermato dalla Corte d’appello. Il ragionamento doveva essere rovesciato, evidentemente.

5.3. Rilevata l’erroneità della decisione, che aveva tenuto distinti i rapporti tra le parti secondo lo schema tipico della chiamata del terzo in garanzia, la Corte di Cassazione ha demandato al giudice di rinvio il compito di riqualificare la chiamata in causa del terzo, e di rivalutare, all’interno della diversa configurazione del rapporto tra le parti, il profilo probatorio.

Questo essendo il contesto argomentativo sul quale è fondata la sentenza di annullamento, risulta altresì evidente che nessun giudicato può essersi formato sulla condanna del B. a tenere indenne Italchimici e sull’accertamento in essa contenuto dell’avvenuto pagamento da Italchimici al predetto B., pur in assenza di specifica impugnazione. Una volta cassata la sentenza sul capo relativo alla qualificazione della chiamata del terzo (da intendersi ormai, irretrattabilmente, come chiamata per comunanza di causa e non come chiamata in garanzia) è travolto, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, anche il capo dipendente della condanna di B. padre a manlevare Italchimici, proprio perchè nell’intera vicenda non c’è alcuna questione di garanzia, nè propria nè impropria. Nel caso di mancata impugnazione di un capo dipendente da quello cassato o riformato si parla, infatti, di giudicato interno apparente.

La Corte di Cassazione ha espressamente chiarito che la questione della esistenza o non della prova dell’avvenuto pagamento dalla società al procuratore speciale avrebbe dovuto essere riesaminata alla luce delle valutazioni alle quali sarebbe pervenuto il giudice del rinvio in sede di nuovo esame delle questioni relative alla qualificazione della chiamata in causa effettuata da Italchimici nei confronti di B. padre, ed alla compatibilità tra le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, quanto alla circostanza dell’avvenuto pagamento nelle mani del chiamato in causa.

6. Il giudice del rinvio non ha colto il significato e la portata della pronuncia di annullamento rilevando, per un verso, un giudicato interno inesistente e, per altro verso, sottraendosi al compito demandatogli, di procedere al riesame di tutti gli elementi probatori all’interno del diverso inquadramento del rapporto tra le parti.

7. La sentenza impugnata, che ha disatteso il compito demandato da Cassazione n. 4251 del 2010, è cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con l’assorbimento dei rimanenti, e la causa rinviata al giudice a quo, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1 e art. 384 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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