Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22494 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10562-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA

28, presso lo studio dell’avvocato MARCO ALBANESE, rappresentata e

difesa dagli avvocati CLAUDIO COSA, FABIOLA DEL TORCHIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2010 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 26/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 33/06/2010, depositata il 26 febbraio 2010 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che respingendo l’appello della Amministrazione, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, di accoglimento dell’impugnazione della C.B. avverso il diniego di sospensione delle sanzioni irrogate per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

La controversia traeva origine dall’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 1997 al 2003, dai successivi avvisi di accertamento, divenuti definitivi, con cui erano state comminate anche sanzioni per gli inadempimenti agli obblighi fiscali, dalla istanza con la quale la contribuente aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria la sospensione della riscossione delle sanzioni. Detta istanza era stata motivata dalla C. dalla pretesa estraneità ai fatti addebitati, riconducibili invece al proprio commercialista, che aveva omesso di trasmettere le dichiarazioni dei redditi, e che peraltro era risultato anche privo di abilitazione all’esercizio della professione. Per tali ragioni era stato denunciato anche penalmente.

L’Amministrazione con atto di diniego del 23.11.2006 aveva osservato che non ricorrevano le condizioni previste per la concessione della sospensione della riscossione, ai sensi della L. 11 ottobre 1995, n. 423.

Era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente con sentenza n. 85/47/2008. L’appello dell’Agenzia era stato rigettato con la decisione ora al vaglio della Corte.

La ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, conv. con modificazioni in L. 30 novembre 1994, n. 656, del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela tesa alla revoca di un atto impositivo divenuto definitivo;

con il secondo per violazione e falsa applicazione della L. 11 ottobre 1995, n. 423, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto applicabile la disciplina sulla sospensione della riscossione delle soprattasse e pene pecuniarie al caso di specie;

con il terzo per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto applicabile la disciplina indicata, estranea alla fattispecie controversa;

con il quarto per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la difesa dell’Agenzia avesse voluto addebitare una culpa in eligendo alla contribuente, mai prima contestata.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza, con ogni consequenziale provvedimento.

La contribuente si è costituita, contestando le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., con memoria illustrativa la controricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, motivata dall’intervenuta irrevocabilità della sentenza penale pronunciata nei confronti del commercialista, che avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali della C., nonchè dalla documentazione allegata, proveniente dalla Agenzia delle Entrate -Riscossione, di assenza di pendenza di cartelle o avvisi relativi a tributi ancora non pagati e di cancellazione di ipoteche a carico della medesima contribuente, per gli avvenuti sgravi. Il P.G. che conclude per l’accoglimento del ricorso.

Rinviato l’esame della controversia a nuova udienza, al fine di invitare la ricorrente Agenzia delle Entrate ad assumere posizione in ordine alla definitiva carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, anche in riferimento alla regolamentazione delle spese, l’Amministrazione non ha dato risposta.

Nella successiva adunanza camerale del 29 gennaio 2020 la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente deve prendersi atto della carenza delle condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.

Non essendo intervenuto alcun assenso o alcuna conferma della volontà della Agenzia di definire il giudizio per cessata materia del contendere, deve anche affermarsi che, se pur è vero che la rinuncia all’azione non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita, riconoscendosi quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell’attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, essa comunque presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all’azione determina, indipendentemente dall’accettazione della controparte, l’estinzione dell’azione e la cessazione della materia del contendere. Viceversa deve dichiararsi anche d’ufficio cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass., 19845/2019). Diversamente l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla comporta la necessità che il giudice ne valuti l’idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti (Cass., 2063/2014; 5188/2015).

Nel caso di specie non emerge che la contribuente, peraltro in questo giudizio solo controricorrente, abbia rinunciato alle ragioni del suo ricorso introduttivo, perchè essa insiste solo sulla circostanza che nelle more del giudizio siano intervenuti gli sgravi dalle sanzioni.

Ebbene, in ordine a questi sgravi, allegati in fotocopia dalla C., manca innanzitutto qualunque conferma da parte dell’Ufficio ricorrente, e comunque si tratta di documentazione del tutto insufficiente, atteso che gli sgravi afferiscono solo a taluni importi, senza alcuna evidenza della natura dei medesimi. Ma soprattutto la questione che l’Ufficio ha posto a fondamento della propria impugnazione in sede di legittimità, quale primo motivo, è se sia ammissibile un ricorso avverso un provvedimento di diniego della sospensione delle sanzioni irrogate per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi – che la contribuente pretende invocando la disciplina dettata dal D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, e del D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 2, – a fronte di atti impositivi ormai definitivi. Si tratta cioè di questione del tutto distinta e pregiudiziale rispetto al conseguimento dello sgravio delle sanzioni, nei fatti ottenuto dall’ente riscossore – le cui ragioni inoltre si ignorano -, perchè attinge in radice la possibilità di ricorso alla tutela giurisdizionale, circoscritta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

In conclusione la causa va decisa nel merito.

Quanto a questo, ed esaminando il primo motivo, esso è fondato e trova accoglimento.

Questa Corte ha affermato che il provvedimento con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perchè, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Sez. U, n. 3698/2009; 15220/2012).

E’ stato anche precisato che anche l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (Cass., n. 7511/2016; 29595/2018).

Nel caso di specie è incontestato che gli atti impositivi, con cui erano state comminate anche le sanzioni, erano divenuti definitivi, per mancata impugnazione, quanto agli anni 2001 e 2002, o per declaratoria di inammissibilità, quanto agli altri anni (come conferma anche la C. a pag. 2 del controricorso). Ne consegue che la invocata sospensione in autotutela delle sanzioni, a prescindere dalla pertinenza dell’invocazione della disciplina prevista dalla L. n. 423 del 1995, non poteva rientrare tra gli atti impugnabili di cui al cit. art. 19.

Restava ovviamente fermo il diritto della contribuente all’azione risarcitoria nei confronti dell’infedele professionista, ma ciò esula dall’oggetto del contenzioso.

Il giudice regionale non si è attenuto ai principi somministrati.

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri e la pronuncia va dunque cassata.

Poichè peraltro ai fini della decisione della causa non sono necessari accertamenti di fatto, essa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

A tal fine, non rientrando l’atto impugnato tra quelli impugnabili, il ricorso introduttivo della contribuente era inammissibile.

All’esito del giudizio segue la regolamentazione delle spese processuali, che, nella misura specificata in dispositivo, vanno poste a carico della contribuente quanto al giudizio di legittimità. L’incertezza manifestata dal giudice delle fasi di merito giustifica invece la compensazione delle spese di primo e secondo grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della C.. Condanna la contribuente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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