Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22494 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 06/08/2021), n.22494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1828/2015 proposto da:

B.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Nargiso Gianluca Martino, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4631/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2021 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23,

comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020,

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CERONI Francesca, che chiede alla Corte di Cassazione di dichiarare

l’inammissibilità o di rigettare il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La signora B.A., avendo ricevuto il bollettino di conto corrente postale, inviato dall’Agenzia delle entrate, per il rinnovo del canone TV per l’anno 2014, ha chiesto al Tribunale di Torino di fare accertare la violazione, degli art. 7, art. 8 e art. 146, comma 2, codice privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) da parte del titolare del trattamento dei dati personali, non avendo ottenuto dall’Agenzia, nonostante fossero trascorsi i quindici giorni previsti dall’art. 146, alcuna risposta alla sua richiesta di conferma dell’esistenza, di aggiornamento o rettificazione e di comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la iguardavano.

Il tribunale, con sentenza del 26 giugno 2014, ha dichiarato (su richiesta della istante) cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite.

Avverso questa sentenza la B. propone ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate.

Il pubblico ministero ha depositato requisitoria scritta.

Fissato all’udienza pubblica del 16 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo riguarda la valutazione del termine di cui all’art. 146 codice privacy, per la risposta alla richiesta dell’interessato di conoscere e comunicare i dati personali, che il tribunale ritiene ordinatorio, in denunciato contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia; il secondo motivo deduce violazione di legge, per avere erroneamente sostenuto la natura ordinatoria del termine di cui all’art. 152 c.p.c., che è norma processuale che si assume inapplicabile con riferimento ad una attività di diritto sostanziale, qual è la tutela dei dati personali.

Entrambi i motivi, come rilevato anche dal pubblico ministero, sono inammissibili perché non riguardano – né dunque censurano – l’esito decisorio della sentenza impugnata, la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere, su richiesta dell’istante. La questione della natura del termine di cui agli artt. 8 e 146 codice privacy, sulla quale i motivi si soffermano, non viene dunque in rilievo in questa sede.

Il terzo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere compensato le spese sul presupposto erroneo dell’esistenza di “giusti motivi”, essendo la compensazione ammessa solo se concorrano gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, non sussistenti della specie.

Il motivo è inammissibile.

Si premette che è erroneo il riferimento contenuto nella sentenza impugnata ai “giusti motivi” di compensazione delle spese, che è una formula legislativa non più vigente ratione temporis, trovando applicazione nel giudizio (introdotto con ricorso del 5 febbraio 2014, cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1) il testo dell’art. 92 c.p.c., modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, che ammette la compensazione delle spese, totale o parziale, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Si tratta, tuttavia, di un errore innocuo, non avendo dato causa ad un vizio di legittimità censurabile in questa sede. Ed infatti, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 18128 e 26912 del 2020). Nella specie, il Tribunale ha motivato le ragioni della compensazione delle spese, evidenziando, tra l’altro, che l’Agenzia delle entrate, già al momento della costituzione in giudizio, aveva messo a disposizione dell’istante i dati richiesti. Si tratta di una valutazione – come rilevato anche dal pubblico ministero – incensurabile in questa sede, non potendosi attribuire rilevanza al riferimento alla ordinarietà del termine per l’interpello di cui all’art. 146 codice privacy, trattandosi piuttosto di una argomentazione aggiuntiva inidonea a integrare una ratio decidendi.

Il ricorso è inammissibile. Le spese della presente fase seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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