Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22493 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10942/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente-

contro

E.C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA, depositata il 20/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

letti gli atti;

rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso nei confronti del sig. E.C.S. per la cassazione della sentenza della C.T.R. dell’Lazio depositata il 20/02/2006;

viste le conclusioni scritte del P.G. con le quali si chiede l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza; udito il Consigliere relatore Antonello Cosentino.

Osserva.

Con la sentenza gravata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’istanza di rimborso del contribuente, ex dipendente del C.N.R., relativa ad una parte della ritenuta d’imposta operata sull’indennità di anzianità versatagli alla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, il contribuente – al quale l’indennità di anzianità era stata pagata mediante la consegna di Buoni Postali Fruttiferi (BPF) a lui intestati, acquistati dal C.N.R. nel corso di rapporto di lavoro – aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate sugli interessi maturati sui BPF, contestando che detti interessi fossero soggetti alla tassazione sui redditi da lavoro dipendente.

In primo grado l’Amministrazione finanziaria si era limitata ad eccepire la decadenza del contribuente dall’istanza di rimborso e la Commissione Tributaria Provinciale, disattesa l’eccezione, aveva accolto il ricorso.

Contro la sentenza di primo grado l’Amministrazione aveva proposto appello abbandonando l’eccezione di decadenza e argomentando che gli interessi maturati sui BPF consegnati al dipendente a titolo di indennità di anzianità mantengono la stessa natura giuridica di detta indennità e pertanto soggiacciono all’imposta sul reddito.

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello sull’assunto della novità della questione proposta dall’Agenzia.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate si fonda su due motivi.

Col primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, affermando che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello, in quanto la nuova argomentazione proposta dall’Ufficio in grado di appello era qualificabile come mera difesa e non come eccezione in senso stretto.

Col secondo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 174, e D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, censurando l’affermazione della sentenza gravata secondo cui alla fattispecie non sarebbe stato applicabile l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato la soggezione alla tassazione sui redditi da lavoro dipendente degli interessi sui BPF corrisposti a titolo di indennità di anzianità. Il primo motivo è manifestamente fondato, in quanto l’assunto svolto nell’appello dell’Ufficio – secondo cui le ritenute oggetto della domanda di rimborso sarebbero state operate legittimamente, in quanto la tassazione sui redditi da lavoro dipendente colpirebbe anche gli interessi maturati sui BPF corrisposti a titolo di indennità di anzianità – costituiva una mera difesa, e non un eccezione in senso stretto e, pertanto, la sua proposizione in appello doveva giudicarsi ammissibile (Cass. 14020/07, 12008/11).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè censura un’ affermazione della sentenza gravata meramente esornativa, estranea alla ratio decidendi (che non è di rigetto dell’appello nel merito, ma inammissibilità dello stesso). Deve quindi accogliersi il primo motivo di ricorso, cassare la sentenza gravata e rinviare la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che esaminerà il merito dell’appello dell’Ufficio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo mezzo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che esaminerà il merito dell’appello dell’Ufficio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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