Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22493 del 27/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/09/2017), n. 22493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Lina Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9357-2012 proposto da:
COMUNE DI FORMIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. ANGELONI
4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALZONE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
POGGIO DI MOLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI
43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
LATINA, depositata l’08/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.
Fatto
RITENUTO
CHE:
La società Poggio di Mola S.r.l. impugnava l’avviso di liquidazione n. 775/06 emesso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, dal Comune di Formia per il recupero dell’imposta ICI, anno di imposta 2004, non versata e liquidata in base a denuncia presentata dal contribuente. La CTP di Latina rigettava il ricorso della società, riconoscendo la legittimità della pretesa impositiva. La sentenza veniva impugnata innanzi alla CTR del Lazio, che accoglieva il gravame assumendo il difetto di motivazione dell’atto impugnato emesso in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis. Propone ricorso per la cassazione della sentenza il Comune di Formia, svolgendo due motivi, illustrandolo con memorie. Ha resistito con controricorso la società Poggio di Mola S.r.l.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, atteso che nella sentenza impugnata appare assente qualsiasi motivazione sulle eccezioni proposte dal Comune di Formia, in ordine alla corretta ed adeguata motivazione dell’avviso di liquidazione, in quanto, se valutate, tali risultanze avrebbero condotto ad un diverso convincimento. Le considerazioni del giudice di appello nulla dicono sul percorso logico giuridico seguito per la formazione del giudizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11,comma 1 e 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, tenuto conto che l’avviso di liquidazione impugnato risulta perfettamente legittimo sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, contrariamente a quanto erroneamente affermato dalla CTR.
2. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili ed infondati.
I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza perchè, in mancanza di trascrizione dell’impugnato avviso di liquidazione nel corpo del ricorso, il cui contenuto è stato riportato in forma riassuntiva, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell’avviso di liquidazione in discorso (Cass. n. 8569 del 2013, Cass. n. 15138 del 2009, Cass. n. 16010 del 2015 in tema di cartella di pagamento). Questa Corte ha, infatti, precisato che: “In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l’atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest’ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione” (Cass. n. 2928 del 2015).
2.1. I motivi sono, inoltre, infondati, atteso che il giudice del merito, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha verificato il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione, affermando che: “dall’esame dell’atto impugnato, al di là dei calcoli dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi applicati, e delle tabelle dei dati catastali relativi ai singoli fabbricati, non emergono quelle informazioni fondamentali per il contribuente, ossia lo specifico motivo della pretesa”, laddove il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 in ipotesi di avviso di liquidazione emesso a seguito di denuncia ICI presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. cit., stabilisce che il Comune è tenuto a verificare i versamenti eseguiti e “sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonchè sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali,…. emette avviso di liquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati, dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti”.
3. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato.
La parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017