Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22493 del 24/09/2018
Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 16/02/2018, dep. 24/09/2018), n.22493
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1921/2014 proposto da:
S.M., S.G.M., in proprio e quale
procuratore di S.E. e di S.G., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO V. E. SPINOSO, rappresentati e difesi
dall’avvocato UGO FALCONE;
– ricorrenti –
contro
P.N., elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALDO RAFFAELLO ABENAVOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 14/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/02/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 14 gennaio 2013, ha accolto l’appello proposto da P.N. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 18 del 2005, e nei confronti di S.E., S.M., S.G. e S.G.M..
1.1. Il giudizio di primo grado, introdotto nel 1993 dal sig. P. per l’accertamento dell’avvenuto acquisto del terreno in località (OMISSIS), di proprietà Scordino, per usucapione speciale agraria ex art. 1159-bis c.c., si era concluso con il rigetto della domanda.
2. La Corte d’appello ha riformato la decisione sul rilievo che era provato che il terreno, classificato come montano, era stato coltivato dal P. a far data dalla metà degli anni 70, e i consorti S. non avevano dimostrato l’esistenza dell’asserito rapporto di colonia parziaria.
3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i sigg. S., sulla base di due motivi ai quali resiste P.N. con controricorso poi deceduto, in luogo del quale sono intervenuti gli eredi.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1159-bis c.c., L. n. 346 del 1976, artt. 2 e 3 e si dolgono dell’erronea applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio e della valutazione delle prove operata dalla Corte d’appello, che non avrebbe tenuto conto, in particolare, della lettera con cui, nel 1993, essi avevano contestato al P. la qualità della coltivazione del fondo e richiesto le quote di prodotto con riferimento al 1988.
1.2. La doglianza è in parte infondata e in parte inammissibile.
Non sussiste erronea applicazione del riparto dell’onere probatorio: sull’attore P., che ha chiesto l’accertamento dell’usucapione, incombeva l’onere di dimostrare la relazione di fatto con la res, mentre spettava ai convenuti S. provare che tale relazione trovava titolo nel rapporto di colonia, e quindi configurava detenzione e non possesso.
Nella prospettiva indicata e sulla base dell’apprezzamento delle prove testimoniali e documentali, la Corte d’appello ha ritenuto assolto l’onere incombente sull’attore P., non quello gravante sui convenuti S..
Per il resto, il motivo si risolve nell’inammissibile richiesta di una nuova valutazione delle prove, che è attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo che si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o, ancora, abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (ex plurimis, Cass. 27/12/2016, n. 27000; Cass. 10/06/2016, n. 11892).
2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza che i consorti S. avevano contestato il frazionamento del terreno fatto eseguire dal P., come risultava dalla lettera di diffida inviata nel 1994 al tecnico che aveva redatto il frazionamento.
2.1. La doglianza è inammissibile.
La circostanza richiamata, di cui si lamenta l’omesso esame, è priva di decisività in quanto si colloca in un periodo nel quale l’usucapione speciale (quindicennale) era già perfezionata, essendo stato accertato che il possesso era iniziato nella metà degli anni 70.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018