Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22493 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2325-2015 proposto da:

VEGITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato BENEDETTO CARRATELLI;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato

e difeso dagli avvocati FRANCESCO CAPOLUPO e PIETRO BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1120/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/09/2014, R. G. N. 719/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. T.G. convenne in giudizio la Vegitalia s.p.a. e ne chiese la condanna al pagamento della somma di Euro 306.000,00 oltre accessori a titolo di compensi a lui spettanti quale amministratore delegato della società nel periodo 2005, 2006 e gennaio – novembre 2007. Precisò che il compenso di Euro 105.000,00 annui lordi era stato deliberato dal consiglio di amministrazione della società già per gli anni 2003 e 2004 ed i relativi compensi gli erano stati regolarmente corrisposti; in data 12 maggio 2006, poi, il consiglio di amministrazione della società lo confermò nell’incarico e confermò altresì il compenso. Vegitalia nel resistere al ricorso eccepiva, preliminarmentee, l’inapplicabilità del rito societario e nel merito l’infondatezza del ricorso.

2. A seguito di rimessione delle parti davanti al giudice del lavoro ed in esito all’istruttoria il Tribunale di Cosenza condannò Vegitalia s.p.a. al pagamento in favore del T. della somma di Euro 245.000,00 oltre che al pagamento delle spese del giudizio.

3. La Corte di appello di Catanzaro, investita del gravame della Vegitalia s.p.a. e di quello incidentale di T.G., in parziale accoglimento di quest’ultimo, confermata nel resto l’impugnata sentenza, ha condannato la società a corrispondere al T. sulla somme riconosciute gli interessi legali dalla scadenza di ogni annualità e fino al soddisfo.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Vegitalia s.p.a. affidato a tre motivi cui resiste con controricorso T.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2389 c.c., in relazione all’art. 27 dello Statuto della Vegitalia s.p.a. e degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. L’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5.1. Sostiene la ricorrente che la Corte sarebbe incorsa nella denunciata violazione di legge poichè non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 27 dello Statuto societario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2389 c.c., comma 3, demandava all’assemblea di fissare il compenso per la remunerazione degli amministratori ed al consiglio di amministrazione di deciderne la ripartizione. Osserva che la norma statutaria, se rettamente interpretata, conduce a ritenere che in mancanza di fissazione da parte dell’organo assembleare dell’importo massimo da ripartire, neppure contenuto nella delibera del 19 aprile 2006, il compenso del T. non poteva essere stabilito dal consiglio di amministrazione.

5.2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente sostiene che l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e la coincidenza delle mansioni con quelle svolte in ragione dell’incarico di amministratore delegato della società, avrebbe dovuto indurre la Corte a motivare sullo svolgimento effettivo della carica dal gennaio 2005 quando era stato assunto come dirigente.

5.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, è denunciato ancora una volta l’omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte trascurato di considerare che, quanto meno dalla data di nomina del nuovo consigliere delegato dal Presidente, l’11 ottobre 2006, il T. non era più titolare dell’incarico in relazione al quale chiedeva che fosse pagato il compenso.

6. Le censure che possono essere esaminate congiuntamente sono in parte inammissibili ed in parte infondate per le ragioni che di seguito si espongono.

6.1. Premesso che al presente ricorso non trova applicazione l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, atteso che l’appello risulta depositato il 4 maggio 2012, prima dell’entrata in vigore della citata disposizione, va rilevato tuttavia che le censure formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2012, art. 54, che invece si applica al presente ricorso, sono inammissibili in quanto lungi dal denunciare un omesso esame di fatto decisivo, pretendono una diversa valutazione delle prove e trascurano di considerare che diversamente da quanto affermato la Corte ha tenuto espressamente conto dell’esistenza, da una certa data in poi di un rapporto di lavoro subordinato ma ha escluso, in esito all’istruttoria, che fosse risultata dimostrata una integrale coincidenza di mansioni tale da escludere la spettanza del compenso azionato.

6.2. Del pari la Corte territoriale ha tenuto espressaamente conto del fatto che dall’11 ottobre 2006 erano stati conferiti al Presidente compiti di amministrazione ma ha accertato che comunque il T. aveva continuato nell’incarico e conseguentemente aveva diritto al compenso.

6.3. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2383 c.c., ed all’errata interpretazione dell’art. 27 dello statuto va qui ribadito che appartiene al giudice di merito l’interpretazione dell’atto negoziale e che, nel denunciare la violazione dei criteri di ermeneutica non è sufficiente richiamare le disposizioni denunciate ma occorre chiarire quali elementi di fatto e quali parti del regolamento contrattuale, non considerati dal giudice di merito, non sono stati presi in esame si da poter riteneree trascurata quella interpretazione complessiva dell’atto in violazione delle norme indicate. L’enunciazione come motivo di ricorso per cassazione della violazione delle norme sostanziali di interpretazione, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1363, c.c., per violazione del canone di ermeneutica della comune intenzione delle parti e di quello della interpretazione complessiva delle clausole, comporta che il ricorrente indichi, rispettivamente, gli elementi di fatto che, al di là delle letteralità della dichiarazione negoziale, non sarebbero stati considerati dal giudice di merito e avrebbero, invece, dovuto al di là di essa rivelare la comune intenzione delle parti, e quelle parti del regolamento contrattuale che non sarebbero state considerate da quel giudice, sì da rivelare che questi non ha proceduto all’interpretazione complessiva. Ne consegue che il motivo di ricorso che non rispetti questi requisiti è del tutto inidoneo ad integrare, sia pure astrattamente, una censura di violazione di dette norme, non essendo sufficiente, in particolare, che il ricorrente deduca la circostanza che quel giudice abbia utilizzato esclusivamente il criterio letterale, allorquando tale utilizzazione sia congruamente motivata con l’esposizione delle ragioni che, sulla base di tale criterio, portano alla ricostruzione della comune volontà delle parti (cfr. Cass. 07/12/2004 n. 22979 e 03/08/2005 n. 16245).

Con riguardo alla denunciata violazione dell’art. 2389 c.c., comma 3, in base al quale “La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”, va rilevato che la Corte territoriale in esito ad un corretto esame dello Statuto ha esattamente verificato che ci si era attenuti alla procedura prevista dalla norma sicchè non è ravvisabile la violazione denunciata.

7. In conclusione e per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 6.000,00 per compensi professionale, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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