Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22493 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 06/08/2021), n.22493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sui ricorsi riuniti rg 10436/2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato presso la segreteria della

Corte di Cassazione è rappresentato e difeso dall’Avvocato CIPRIANI

MICHELE;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Siracusa, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso rg 20955/2020 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Anna Maria Galimberti manca;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 689/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 da C.M.;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO.

avverso la sentenza n. 689/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 06/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 da C.M..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza pubblicata il 23.10.2019, respingeva il ricorso proposto da S.A., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

La Corte d’Appello confermava il giudizio di insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento delle domande del richiedente espresso prima dalla commissione territoriale e poi ribadito dal Tribunale.

Il racconto del richiedente non era credibile evidenziando che la ricostruzione offerta dal richiedente presentava molteplici profili di incongruenza rispetto ai quali l’appellante non aveva offerto alcun chiarimento e neppure tentato di proporre una diversa ricostruzione dei fatti considerati poco veritieri dalla Commissione non senza sottolineare che le circostanze riferite erano relative ad una vicenda personale dai contorni poco chiari.

S.A. ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la suddetta sentenza, il primo sulla base di motivi di ricorso, il secondo sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Risultano in atti due distinti ricorsi avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, depositata il 23/10/2019.

Preliminarmente, pertanto, deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte del tutto consolidato secondo il quale: “Nell’ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile.

Nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo” (ex plurimis Sez. 6-1, Ord. n. 24332 del 2016).

Nella specie il primo ricorso è quello proposto dall’avvocato Michele Cipriani, che è stato notificato in data 8.04. 2020 e con il quale è stato validamente introdotto il giudizio di legittimità.

Ne consegue che il secondo ricorso proposto dall’avv.to Anna Maria Galimberti notificato il 9 luglio 2019, deve essere dichiarato inammissibile.

Con il primo motivo (Avv. Cipriani Michele) si deduce la violazione e falsa applicazione di legge (art. 2, comma 1, lett. f) e lett. g) del D.Lgs. n. 25 del 2008; 25/2008, art. 8; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis comma 9; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c) e dell’art. 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b-bis e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-ter in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativamente al diniego e/o al mancato accertamento dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si censura la valutazione espressa dalla Corte in termini di non credibilità lamentando il mancato approfondimento istruttorio in merito ai c.d. delitti d’onore.

Si sostiene che la descrizione sommaria della vicenda narrata dal richiedente non farebbe venir meno la veridicità del racconto che avrebbe trovato corrispondenza nella situazione generale del Paese di provenienza che il giudice ha l’obbligo di verificare per vagliare la credibilità della narrazione.

Si lamenta che il giudice di appello avrebbe omesso di svolgere un approfondimento istruttorio al fine di valutare la concedibilità della misura di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Si critica la decisione del giudice di appello nella parte in cui ha escluso l’esistenza di una violenza generalizzata nella regione del Punjab in cui dovrebbe far rientro il ricorrente senza tenere nel debito conto il rapporto di Amnesty International e senza adempiere diligentemente all’onere di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti relativamente al diniego e al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente si duole che la corte di appello non abbia verificare se il contesto di compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza possa di per sé integrare i seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali cui la legge subordinata il riconoscimento di tale misura.

Si lamenta che il giudice del gravame avrebbe trascurato il lungo periodo di permanenza in Italia ed il lungo arco temporale di distacco dal Paese d’origine (anno 2009) e neppure l’inserimento lavorativo del richiedente così come la criticità della sua condizione individuale in caso di rimpatrio.

Si osserva che la decisione impugnata non avrebbe motivato circa le ragioni del diniego della protezione umanitaria operando un effettivo bilanciamento fra l’integrazione raggiunta in Italia con la situazione di compromissione dei diritti umani nel Paese di Provenienza.

Il primo motivo è inammissibile.

Le dichiarazioni del richiedente sono state giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento a lui riservato e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12-11-2019, n. 29279). Nel caso di specie, la critica formulata nel motivo costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei suddetti parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo la sua vicenda personale e la situazione generale del Pakistan, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, sia quanto alla credibilità dei fatti narrati, sia quanto all’insicurezza del Paese di origine ed alla compromissione di diritti fondamentali, difforme da quella accertata nei giudizi di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto generico ed inverosimile il racconto del richiedente, indicando le incongruenze e contraddizioni riscontrate. Ha inoltre esaminato le fonti di conoscenza circa la situazione generale del Pakistan, precisando che, in base a tali fonti, non si potesse ritenere in atto una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato.

Ancora una volta le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto sindacabili solo mediante il paradigma del vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti o come anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Per quanto si è detto i fatti allegati sono stati esaminati e la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018), così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa ed alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Pakistan e della zona di provenienza, benché la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019, a meno che la non credibilità investa il fatto stesso della provenienza da un dato Paese). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Deve nuovamente ribadirsi che il racconto del richiedente la protezione umanitaria, con giudizio non sindacabile in questa sede, è stato ritenuto non credibile e, dunque, vengono meno tutte le argomentazioni che sorreggono il motivo e che si basano sul rischio derivante dalle minacce di morte poste in essere dai familiari della ragazza con la quale aveva intrapreso una relazione. Con riguardo alla documentazione che si assume sia stata prodotta in sede di precisazione delle conclusione nella fase di gravame la critica non soddisfa il requisito di specificità.

Il ricorrente infatti non richiama in alcun modo il contenuto, la natura o gli elementi salienti (durata, livello, retribuzione, eccetera), al fine di riempire di contenuto la censura in esame; la quale, di conseguenza, non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5478 del 07/03/2018, Rv. 647747).

Infine il ricorrente richiama genericamente la situazione di grave violazione di diritti umani in Pakistan senza dedurre di aver allegato nel giudizio di merito elementi individualizzanti o di radicamento e integrazione in Italia e senza minimamente spiegare in base a quali fattori possa compiersi il giudizio di comparazione, che assume omesso, di cui alla pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte.

Alla stregua della considerazioni sopra esposte dichiara l’inammissibilità del ricorso (rg 10436/2020).

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte sui ricorsi riuniti dichiara l’inammissibilità di entrambi; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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