Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22492 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 09/02/2018, dep. 24/09/2018), n.22492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25820/2013 proposto da:

D.R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO D’AMICO (Studio GABBANI), che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.V., MI.VA., M.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4650/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

PREMESSO

che:

D.R.E. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 settembre 2012, n. 4650, che aveva rigettato sia l’appello principale da egli proposto che quello incidentale fatto valere da M.V., Va. e G. contro la pronuncia del Tribunale di Latina n. 1156/2004. Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di condannare P.I. e M.V. alla immediata rimozione del fabbricato da essi costruito; i convenuti costituendosi avevano, con domanda riconvenzionale, chiesto di ordinare la demolizione di opere poste in essere da D.R.; a seguito del decesso di P.I. intervenivano in giudizio M.G. e Va.. Il Tribunale di Latina rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.

M.V., Va. e G. resistono con controricorso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è articolato in un unico motivo, che denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c. e segg., in relazione agli artt. 1,11,12 preleggi e artt. 869,872 e 873 c.c. e tabella 2 relativa alla zona Q del piano regolatore generale zona di espansione, comprensori Q5, del comune di Latina in relazione del D.M. n. 1444 del 1968, artt. 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo non può essere accolto. Nello sviluppo del motivo non viene prospettata la violazione o falsa applicazione delle numerosi disposizioni richiamate in epigrafe ovvero il menzionato mancato esame di fatti decisivi, ma si lamenta che il giudice di secondo grado, come già il Tribunale, abbia condiviso le conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado, muovendo circostanziate critiche alla consulenza tecnica, in particolare in relazione all’anno di costruzione del fabbricato di controparte, critiche che, a fronte della motivata adesione della Corte d’appello (cfr. pp. 4-5 del provvedimento impugnato) sono inammissibili in questa sede.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 9 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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