Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22492 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21622-2015 proposto da:

S.F., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA

CONCETTA GUERRA;

– ricorrente –

contro

FISASCAT CISL PROVINCIALE CATANZARO, FISASCAT CISL REGIONALE

CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 529/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/05/2015 R.G.N. 1066/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da S.F. nei confronti della Fisascat Cisl Provinciale e della Fisascat Cisl Regionale Calabria volto a conseguirne la condanna al pagamento del T.F.R. nonchè dell’indennità di cessazione dalla carica di cui all’art. 12 del Regolamento concernente il trattamento economico dei dirigenti sindacali della CISL Calabria, in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo 1990-2006.

Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte distrettuale alla stregua delle seguenti argomentazioni:

a) elemento preclusivo all’accoglimento della domanda di pagamento del TFR, doveva ritenersi il passaggio in giudicato della sentenza n. 601/2014 con la quale la medesima Corte distrettuale aveva accertato l’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il ricorrente e la Fisascat Cisl Provinciale, che era stata condannata al pagamento della somma di Euro 18.125,17 per il titolo descritto. Dalle enunciate premesse discendeva, quale corollario, l’infondatezza di ogni pretesa azionata nei confronti della Fisascat Cisl Regionale, così come dell’istanza di corresponsione di ulteriori importi rispetto a quelli già liquidati in misura omnicomprensiva a titolo di T.F.R.;

b) del pari insussistente era il diritto all’indennità di cessazione dalla carica ex art. 12 del Regolamento che si limitava a vincolare le organizzazioni sindacali a non riconoscere trattamenti economici più favorevoli rispetto a quelli indicati, e non era stato oggetto di recepimento in atti contrattuali intercorsi fra le parti in causa.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il S., affidato a quattro motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo e il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che la Corte distrettuale sia incorsa nel malgoverno delle risultanze probatorie erroneamente interpretando la sentenza n. 601/2014 resa inter partes e passata in giudicato. Si argomenta in particolare che alla stregua della richiamata decisione era stata inequivocabilmente accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro fra il S. e la Fisascat Cisl Provinciale e Regionale Calabria “in solido fra loro” ed il riconoscimento del diritto ad ottenere la somma di Euro 18.125,17 a titolo di “acconto del TFR”, quindi la sussistenza di un ulteriore credito per il titolo descritto.

2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della connessione che li connota, vanno disattesi.

La tesi accreditata dal lavoratore a sostegno delle critiche, si presenta evidentemente carente sotto il profilo di specificità che governa il ricorso per cassazione, giacchè omette di riportare integralmente il tenore della sentenza n. 601/2014 resa inter partes dalla medesima Corte distrettuale, e posta a fondamento della decisione oggetto di censura in questa sede di legittimità.

La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha infatti posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria specificità del ricorso, di cui il principio di autosufficienza è corollario.

E’ stato, infatti, affermato che “l’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (vedi Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n. 1416, Cass. 13/1.2/2006, n. 26627, Cass. 8/3/2018 n. 5508 ed in motivazione Cass. 31/7/2012 n. 13658, Cass. 17/1/2017 n. 995).

Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, (cfr. Cass. 18/10/2011 n. 21560, Cass. 13/3/2009 n. 6184; Cass. 30/4/2010 n. 10537), tanto sia sotto il profilo nella riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. cit. n. 21560/2011).

La tecnica redazionale adottata nella stesura del presente ricorso, e risoltasi nella mera riproduzione solo di taluni stralci della pronuncia divenuta res iudicata, ridonda, dunque, in termini di genericità del ricorso medesimo, palesandosi del tutto inidonea ad enucleare le effettive carenze motivazionali che connotano la pronuncia impugnata, in quanto il suo vaglio richiede l’esame di atti processuali ultronei rispetto allo stesso ricorso.

Non è dato riscontrare, invero, nella fattispecie scrutinata, il requisito della specificità, della completezza e riferibilità alla decisione impugnata che consentono di assicurare al ricorso l’autonomia necessaria ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni da risolvere, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.. Si stigmatizza la sentenza impugnata per essersi la Corte distrettuale pronunziata d’ufficio su eccezione – concernente la carenza di legittimazione passiva – che la Cisl Regionale non aveva mai sollevato.

4. Anche tale critica presenta profili di inammissibilità.

La censura non appare, infatti, correttamente veicolata, considerato che secondo il condiviso orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore sulla legge processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento (vedi ex plurimis, Cass. 28/9/2015 n. 19124, Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931); onde anche sotto tale prospettiva la statuizione si sottrae alla censura formulata.

5. Il quarto motivo attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 12 regolamento delle segreterie UTS territoriali, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Si argomenta in ordine alla vincolatività del regolamento nazionale che sarebbe stato recepito dalla Cisl Calabria. Il regolamento richiamato nell’atto di appello sarebbe, infatti, vincolante ed efficace fra le parti, diversamente dal regolamento al quale avrebbe fatto riferimento la Corte di merito, che aveva funzione di indirizzo e raccomandazione.

6. Come già rilevato in relazione alle critiche che precedono, la doglianza è formulata mediante una tecnica redazionale non appropriata, non essendo riportato il tenore della disposizione regolamentare di cui si lamenta la non corretta esegesi da parte dei giudici del gravame; nè, appare correttamente prospettato il denunciato vizio, che rinvia alla violazione del principio dispositivo e di quello di valutazione delle prove.

Una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000); ipotesi queste, non ravvisabili nella fattispecie scrutinata.

7. Conclusivamente, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate articolato difese.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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