Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22492 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 06/08/2021), n.22492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13389/2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico

II N 4 presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Protezione Internazionale Roma;

– intimata –

nonché contro

Ministero dell’interno Commissione Territoriale Protezione

Internazionale Roma, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5858/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2021 da NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che con decreto in data 19.3.2019 il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;

– che avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il soccombente;

– che si è costituito l’intimato Ministero con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva della certificazione della data in cui la stessa è stata conferita;

– che D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che la procura sia conferita in data successiva alla comunicazione del decreto e che ciò il difensore certifichi;

– che, al riguardo, sono intervenute le Sezioni unite della Corte che, con sentenza del 1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito i seguenti principi di diritto:

“D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”;

“La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

– che, facendo applicazione del principio, il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente è inammissibile, non contenendo esso nessuna espressione da cui risulti che il difensore abbia certificato quanto detto;

– che ne segue il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente;

– che le spese vengono interamente compensate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

 

 

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