Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22492 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22648-2014 proposto da:

I.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE

TRIONFALE, 27, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VITIELLO,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

introduttivo;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 82,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA PRINCIPATO, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3873/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito l’Avvocato Principato Caterina difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 22648/2014:

“Il Tribunale di Roma, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva, sulla domanda proposta da I.F.M. nei confronti della moglie C.C. la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il (OMISSIS), con successiva pronuncia in data (OMISSIS) ha posto a carico del ricorrente l’obbligo di versare alla C. un assegno divorzile di 400,00 mensili con decorrenza dalla data della sentenza.

I.F.M. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza deducendo l’erroneità del riconoscimento del diritto della ex colline all’assegno divorzile.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3873/2013, ha rigettato il ricorso di I.F.M., sulla base delle seguenti ragioni:

– Il Giudice, in base alla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia al momento della cessazione del matrimonio, può in via presuntiva ricavare il tenore di vita goduto dagli ex coniugi sulla base dei loro rispettivi redditi: sulla base di questo principio, il Tribunale ha ritenuto più che fondato il diritto della sig.ra C. al percepimento dell’assegno divorzile, considerati il livello di vita goduto dalle parti durante la vita matrimoniale e le loro rispettive condizioni economiche che, da quanto si può agevolmente desumere fanno emergere un notevole squilibrio in favore del sig. Z.F.M., rispetto alla sig.ra C. la quale risulta titolare di un reddito notevolmente inferiore.

Avverso la sentenza n. 3873/2013, I.F.M. propone ricorso per Cassazione, sulla base dei seguenti motivi:

– Omesso esame su un punto controverso e decisivo per il giudizio, violazione da parte della resistente dell’ordine di produzione documentale emesso dalla Corte di Appello, avente ad oggetto la documentazione fiscale e la movimentazione bancaria nell’ultimo triennio, alla quale attribuire rilievo probatorio primario.

– violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 3 per non vere la Corte d’Appello applicato e dato preminenza al criterio assistenziale nella attribuzione dell’assegno divorzile, inoltre la Corte non ha tenuto conto della formazione del nuovo nucleo familiare del ricorrente, situazione che ha inciso sulla situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, patrimonio personale.

C.C. resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momento che il giudice del merito può fondare la propria valutazione comparativa anche sulla incompleta documentazione prodotta da una delle parti quando il quadro fattuale sia comunque sufficiente, come argomentato ampiamente ed in modo del tutto esaurientemente nel caso di specie.

In ordine al secondo motivo deve rilevarsi che non si ritiene di discostarsi dalla consolidata considerazione della natura assistenziale dell’assegno di divorzio in termini relativistici, ovvero ancorati almeno tendenzialmente al tenore di vita goduto in circostanza di matrimonio, specie in una situazione di accertato squilibrio significativo patrimoniale e reddituale tra le parti. Deve infine rilevarsi che il giudice del merito ha tenuto ampiamente conto degli oneri finanziari aggiuntivi derivanti dal nuovo nucleo familiare del ricorrente nella determinazione del quantum finale dell’assegno pag. 3 sentenza impugnata).

Ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il collegio, esaminata la memoria ex art. 380 bis c.p.c. e dato atto che è stata depositata memoria da parte ricorrente, rimette il ricorso in pubblica udienza.

PQM

La Corte dispone la rimessione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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