Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22491 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7029-2016 proposto da:

ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 15, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO POPOLINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE,

171, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FABBRIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE SPERATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7612/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2015 R.G.N. 8841/12.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7612/2015, accogliendo l’appello proposto da A.M., condannava ATAC s.p.a., datrice di lavoro del ricorrente, al pagamento della somma di Euro 6.487,77, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

2. Il ricorrente, premesso di essere inquadrato come “operaio qualificato”, parametro 160, aveva dedotto di avere svolto sin dal gennaio 2005 mansioni proprie della qualifica di “operaio tecnico”, parametro 170, e di avere quindi diritto al riconoscimento dell’inquadramento superiore, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.

3. La Corte territoriale, premesso che appartengono al profilo di “operatore tecnico” i lavoratori che, “in possesso di adeguata esperienza, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche o tecnico manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea” e rilevato che per contro il profilo di “operatore qualificato”, attribuito all’appellante, riguarda i lavoratori che, “in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti o strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o polifunzionali”, osservava che l’autonomia operativa e la particolare perizia e responsabilità costituiscono i tratti differenziali del superiore livello rivendicato e l’appellante aveva svolto con tali modalità interventi in linea, valutando l’entità dei guasti e procedendo alla riparazione ovvero ad inviare il mezzo al deposito; inoltre, aveva operato anche al reparto RCM, dove venivano eseguiti interventi più complessi e dove si era occupato della riparazione delle vetture in deposito presso tale reparto per i guasti di rilevante entità.

3.1. La Corte di appello riconosceva dunque il diritto alle differenze retributive per il periodo di adibizione alle mansioni superiori, ma respingeva la pretesa di superiore inquadramento professionale, ritenendo tale domanda preclusa ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, art. 18, che esclude la promozione automatica di cui all’art. 2103 c.c., ove non sia dimostrata la vacanza del posto in organico.

4. Per la cassazione di tale sentenza ATAC s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, dei quali tuttavia il primo non costituisce autonoma censura, ma attiene all’istanza di previo accertamento di ammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.. Le censure sono contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto motivo. A.M. ha resistito con controricorso.

5. La società ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, (inserito dal D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con la prima censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103,1362 e 1363 c.c., in relazione al c.c.n.l. 27 novembre 2010.

Si deduce che la qualifica di inquadramento del resistente riguarda i lavoratori che operano singolarmente o in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, mentre la superiore qualifica di operatore tecnico, parametro 170, riguarda il lavoratore che opera con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea, oppure, ove previsto dalla funzione attribuita all’azienda, coordina l’attività dei lavoratori di livello inferiore. Si censura la sentenza per non avere debitamente considerato che nel caso concreto non erano stati dimostrati i requisiti di adeguata esperienza professionale e i margini di autonomia operativa, atteso che gli interventi riguardavano la riparazione di guasti che potevano essere risolti in breve tempo e di facile esecuzione e che era prevista la controfirma del superiore gerarchico, che serviva a validare l’operato del sottoposto, il quale pertanto non assumeva la responsabilità diretta dell’intervento ovvero dell’autorizzazione a messa in circolazione del mezzo.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Si contesta l’apprezzamento che degli elementi di prova aveva fornito la Corte territoriale con riguardo agli elementi documentali acquisiti al giudizio (fogli di via, c.d. diari di bordo, rapporti informativi per l’intervento in linea).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 115,116 e 414 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte ammesso la prova testimoniale pur non avendo il ricorrente dedotto, nè richiesto di provare i requisiti costitutivi della qualifica superiore, ossia di avere operato con margini di autonomia in attività tecniche che richiedono particolare perizia e responsabilità e di avere goduto di autonomia operativa in linea o di avere coordinato e controllato attività i lavoratori di livello inferiore.

4. Il ricorso è infondato.

5. Premesso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi dall’osservanza di tre fasi successive, e cioè dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 26234 del 2008; conformi, fra le molte: n. 28284 del 2009; n. 20272 del 2010; n. 8589 del 2015), deve osservarsi che tale procedimento risulta osservato compiutamente nella sentenza impugnata, la quale, fatto un richiamo alle risultanze istruttorie sulle mansioni svolte, non ha trascurato di individuare nella loro complessità i tratti differenziali e specializzanti del rivendicato parametro (170). rispetto al parametro di assegnazione (160), costituiti dal margine di autonomia operativa per gli interventi in linea (le mansioni richieste dall’Azienda non richiedevano attività di coordinamento) e dal livello di complessità degli interventi.

5.1. In particolare, ha evidenziato, alla luce delle risultanze istruttorie, che il dipendente nel periodo dedotto in giudizio aveva operato con autonomia per gli interventi di riparazione dei guasti, valutando di volta in volta il tipo di intervento e le modalità della riparazione e ciò era avvenuto anche per guasti di rilevante entità eseguiti presso il reparto RCM. Il giudizio espresso dalla sentenza impugnata, nel rispetto dell’operazione c.d. “trifasica” ha correttamente sussunto la fattispecie concreta in quella astratta della superiore declaratoria contrattuale.

6. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016, conf. Cass. 1229 del 2019).

7. La denuncia di violazione di legge contenuta nei singoli motivi di ricorso è per il resto inammissibile. Essa, pur denunciando un’erronea ricognizione della fattispecie legale, in realtà allude ad una erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta previa ricostruzione dei fatti secondo un diverso apprezzamento di merito e non secondo la ricostruzione fattuale posta a base della sentenza impugnata.

7.1. Il vizio di falsa applicazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del 2016). E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione – e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa.

8. E’ da rilevare, infine, che la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 715107): ciò che nel caso in esame non è avvenuto.

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA