Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22491 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 06/08/2021), n.22491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SCALIA Maura – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6807/2019 proposto da:

M.F.A.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele

Ferabecoli, presso il cui studio in Roma, via Trionfale, n. 5637 è

elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di MILANO n. 455/2019, pubblicato in

data 16 gennaio 2019, notificato via PEC il 17 gennaio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con decreto del 16 gennaio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da M.F.A.K., nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente del 31 gennaio 2018.

2. Il richiedente ha riferito di essersi sposato, nel 2008, in Inghilterra con una donna inglese e che non avendo ottenuto il permesso di soggiorno in Inghilterra era tornato in Pakistan; che sua moglie, cristiana ed inglese, non era stata accettata dalla sua famiglia perché il nonno gli aveva combinato il matrimonio con un membro della famiglia acquisita e che volevano che divorziasse; che, morto il padre, il 15 novembre 2011, aveva perso la protezione statale perché egli era un assistente del direttore nell’intelligence pakistan; che nel 2012 aveva subito un’aggressione da parte dei parenti della ragazza che gli avevano iniettato delle sostanze che gli avevano fatto venire l’epatite C e così non si era potuto trasferire in Arabia Saudita con regolare visto; aveva, poi, subito un’altra aggressione e anche un attacco con colpi di arma da fuoco; così, nel 2015, aveva iniziato il suo percorso migratorio attraverso la Russia e poi la Norvegia.

3. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato che, pur in assenza di videoregistrazione del colloquio svolto dal richiedente dinanzi alla commissione, non era necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione; che l’esame degli elementi raccolti consentiva di confermare la valutazione di non credibilità specifica del ricorrente, con riguardo alle aggressioni che avrebbe subito e al conseguente pericolo di morte cui sarebbe esposto per essersi sottratto al progetto di un matrimonio combinato da uno zio paterno; che, alla stregua della non credibilità della vicenda narrata e delle informazioni disponibili e ampiamente richiamate nel decreto, quanto alla situazione del Pakistan, non erano sussistenti i presupposti della protezione sussidiaria; che, infine, il richiedente nulla di specifico aveva allegato nel ricorso quanto al suo inserimento sociale e lavorativo, né aveva documentato profili di vulnerabilità idonei a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. M.F.A.K. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

7. Con ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2020, questa Corte ha rimesso la causa in pubblica udienza alla luce dei principi di diritto che devono essere applicati in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis, osservando che la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, anche ai fini dell’audizione dell’interessato, nonostante la pacifica mancanza della videoregistrazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, aveva vanificato la previsione dell’art. 35 bis sopra ricordato, precludendo una diretta percezione, da parte del giudice, delle dichiarazioni del richiedente, fondamentale per apprezzare la credibilità di quest’ultimo.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Al riguardo va data continuità all’orientamento formatosi sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per cui il giudice che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile (Cass., 17 luglio 2020, n. 15318).

Difatti nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria, ove sia mancata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (Cass., 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973).

1.3 Questa Corte, di recente, ha affermato che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., 7 ottobre 2020, n. 21584).

Ancor più di recente è stato, quindi, ribadito che l’audizione non è un obbligo, ma una facoltà che ha come presupposto imprescindibile l’esplicitazione dei motivi della decisione assunta al riguardo, a fronte della quale non si pone il diritto potestativo del ricorrente, come sarebbe se al fondo di essa fosse riscontrabile un incombente processuale automatico, necessariamente insito nella fissazione dell’udienza e tale da impedire al giudice di rigettare altrimenti la domanda e che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass., 11 novembre 2020, n. 25312).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, contenendo il decreto una motivazione meramente apparente e/o inesistente rispetto alla valutazione di non credibilità del ricorrente, non avendo il Tribunale compiutamente assolto al dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti al fine del riconoscimento della protezione internazionale, anche per quanto riguarda la verifica della situazione esistente nello Stato di provenienza.

2.1 Il motivo è inammissibile.

2.2 Il ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

2.3 Il Tribunale ha ritenuto che la vicenda personale, analiticamente riportate alle pagine 2 – 5 del decreto impugnato, non consentiva alcun vaglio critico in ordine alla credibilità, in quanto inverosimile e piena di contraddizioni (specificamente indicate a pag. 7 del provvedimento impugnato), tenuto conto anche della situazione del paese di provenienza dove per esempio la poligamia era considerata legale; i giudici di merito hanno, quindi, concluso che era in contrasto con le fonti pertinenti il fatto che la famiglia facesse pressioni per un divorzio rispetto a un matrimonio non effettivo (in termini di convivenza e presenza della moglie in Pakistan) non essendovi ostacoli giuridici per un eventuale secondo matrimonio ed era ancora meno credibile che in un simile contesto la famiglia fosse giunta ad agire con metodi così violenti da metterne a rischio la vita.

2.4 Nella descritta situazione, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata sussiste, con riguardo alle statuizioni richiamate e risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto, sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consenta di cogliere l’iter logico-giuridico seguito, ancorata alla fattispecie concreta ed idonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il Tribunale ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui “In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

 

 

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