Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22491 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Lecce con ordinanza n. R.G. 6131/2015 depositata il 12/12/2016, nel

procedimento pendente tra:

F.M.D.;

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CELESTE

Alberto, che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, ritenga fondata l’istanza di

regolamento di competenza d’ufficio, e dichiari competente il

Giudice di Pace di Lecce sulla controversia di opposizione

all’esecuzione, ferma restando quella del Tribunale di Lecce sulla

controversia di opposizione agli atti esecutivi, con le conseguenze

di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il Tribunale di Lecce ha proposto d’ufficio, con ordinanza ex art. 45 c.p.c., ricorso per regolamento di competenza in ordine alla causa introdotta da F.M.D. nei confronti del Comune di Lecce e di Equitalia Sud s.p.a.;

– tale ordinanza è stata emessa in un giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale si ingiungeva al F. di pagare un importo a fronte dell’omesso pagamento di una sanzione amministrativa relativa a violazioni del codice stradale;

– il giudice richiedente ha ritenuto prospettarsi il conflitto negativo di competenza, atteso che, in precedenza, il Giudice di pace di Lecce, con ordinanza in data 28.5.2015, ritenendo che fosse stata contestualmente proposta una opposizione agli atti esecutivi ed una opposizione all’esecuzione, aveva declinato la propria competenza in favore della competenza per materia e per connessione del Tribunale a conoscere la causa;

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

– l’istanza di regolamento di competenza appare in parte fondata, nei termini che seguono:

il F. ha proposto opposizione alla cartella esattoriale assumendone la inefficacia per assenza di una data certa di consegna al concessionario, per mancanza di un calcolo dettagliato degli interessi e, a monte, per omessa notifica del verbale di accertamento;

i primi due vizi sono riconducibili sub specie di opposizione all’esecuzione, in quanto con essi si nega il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata, ed essi ineriscono quindi alla competenza per materia del Giudice di pace in materia di opposizioni a sanzione amministrativa, con limite di valore, che nella specie non è superato, essendo il valore della controversia pari a circa 900 Euro;

è riconducibile invece sub specie di opposizione agli atti esecutivi il motivo di opposizione con il quale si fa valere l’omessa notifica del verbale di accertamento, sulla quale resta ferma la competenza del tribunale ordinario.

Infatti, qualora siano proposte più domande nei confronti della medesima parte, alcune rientranti nella competenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace, non opera la “vis attractiva” della competenza del tribunale, anche ai sensi dell’art. 104 c.p.c., quando le cause di competenza del giudice di pace appartengano allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite di valore (Cass. n. 22782/2015).

Il ricorso proposto va quindi accolto nei limiti di cui in motivazione, rimanendo nella competenza del Tribunale istante la proposta opposizione agli atti esecutivi, mentre va rimessa al Giudice di pace di Lecce, competente per materia, la proposta opposizione all’esecuzione.

PQM

La Corte accoglie in parte il regolamento; regola la competenza rimettendo gli atti al Giudice di pace di Lecce quanto alla proposta opposizione all’esecuzione, al Tribunale di Lecce quanto alla proposta opposizione agli atti esecutivi.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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