Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22490 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 23/01/2018, dep. 24/09/2018), n.22490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17055-2014 proposto da:

CPC MILANO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI VILLA EMILIANI 24 INT 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

CIERI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PARAVIA ASCENSORI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA, 103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA

ARCURI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CANTALUPO,

RAFFAELLA D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2245/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO

CHE:

La Società Cpc Milano srl aveva instaurato giudizio di opposizione avverso il decreto con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 109.620 a titolo di corrispettivo per la fornitura e posa in opera di otto impianti di elevazione, in via preliminare facendo valere la competenza arbitrale e nel merito sostenendo l’infondatezza della pretesa creditoria della Paravia Ascensori SpA. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione: in via pregiudiziale ha disatteso “l’eccezione di difetto di giurisdizione per essere la lite devoluta alla valutazione di un collegio arbitrale”, essendo la clausola contrattuale valida, ma non pattuita per escludere l’intervento dell’autorità giudiziaria ordinaria; nel merito la proposta opposizione è stata ritenuta infondata perchè risulta inequivoco il riconoscimento del debito da parte della società opponente.

La Società CpC ha impugnato la sentenza davanti alla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza 3 aprile 2014, n. 2245, ha rigettato l’appello.

La società CpC Milano srl in liquidazione ricorre per cassazione.

La società Paravia Ascensori SpA in liquidazione resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro connessi. Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 808 e 808-quater c.p.c.: la Corte d’appello, nell’interpretare la clausola del contratto tra la CpC e la Paravia Ascensori, avrebbe erroneamente applicato i principi di diritto relativi al riparto di competenza tra gli arbitri e l’autorità giudiziaria ordinaria. Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 808-quater c.p.c, artt. 1362,1363,1366 e 1367 c.c.:

la Corte d’appello avrebbe violato i principi di diritto sulla interpretazione di clausole arbitrali in quanto non è stata guidata, nell’esegesi della clausola, dall’art. 808-quater, che introduce un chiaro favor per la competenza degli arbitri.

I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello, a fronte della seguente clausola contrattuale: “ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, sia per l’interpretazione che per l’esecuzione del presente contratto, verrà definita da un collegio arbitrale… rimane comunque inteso che, per eventuali ricorsi, necessariamente di fronte ad autorità giudiziarie ordinarie, anche in deroga alle eventuali competenze territoriali, per espressa volontà delle parti, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma”, ha privilegiato l’espressione “rimane comunque inteso” rispetto all’incipit “ogni e qualsiasi controversia”, così ritenendo – come già il Tribunale – che i contraenti avessero voluto indicare solo in via ipotetica la possibilità di ricorrere a un collegio arbitrale, e cioè come alternativa rispetto al ricorso alla giustizia statale, non emergendo una volontà esclusiva di devoluzione agli arbitri delle controversie nascenti dal contratto.

La scelta interpretativa offerta dalla Corte d’appello è scelta che il Collegio giudica coerente con i principi generali di interpretazione del contratto, e in particolare con quello di conservazione di cui all’art. 1367 c.c., e che non contrasta con la disposizione di cui all’art. 808-quater c.p.c. La disposizione è sì norma di favor per la competenza arbitrale nel senso dell’estensione, in caso di dubbio, della convenzione arbitrale “a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”, ma essa non comporta, come invece sostiene la società ricorrente, l’esclusione della giurisdizione statale ove possa essere dubbio che le parti abbiano voluto scegliere in via esclusiva l’arbitrato. La lettera della disposizione, come ha riconosciuto la dottrina, non attiene all’ipotesi in cui è dubbia la stessa scelta arbitrale compiuta da parti, ma la “quantificazione” della materia devoluta agli arbitri.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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