Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2249 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2249 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

sul ricorso n. 4013/11, proposto da:
Alessandro Simeone, elett.te domic. in Roma, alla via dei Gracchi n.189,
presso l’avv. Giuseppe Squitieri che lo rappres. e difende, con procura in calce
al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 224/10/2009 della Commissione tributaria regionale del
Lazio, depositata il 17/12/2009;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 26 settembre 2017.
RILEVATO CHE
Alessandro Simeone impugnò un avviso d’accertamento emesso nel 2004,
relativo al 1999, che recuperò a tassazione maggiori imposte dovute dal
contribuente, a titolo irpef, irpeg e iva, per il reddito percepito quale socio
della “Lazio Doc Carni” srl, in applicazione degli studi di settore.
Il ricorso fu respinto dalla Ctp; il contribuente propose appello, rigettato dalla
Ctr.
Il Simeone ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Data pubblicazione: 30/01/2018

Si è costituita l’Agenzia con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 36, 2°c., n.4, del
d.lgs. n.546/92, e omessa motivazione della sentenza impugnata, non avendo
la Ctr tenuto conto del giudicato formatosi in altro giudizio, tra le stesse parti,
nel 2010, con sentenza della Ctr del Lazio non impugnata, avente ad oggetto

2001
Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione del suddetto art. 36 e
dell’art. 7 della I. n.212/2000, nonché omessa pronuncia, carenza e
contraddittorietà di motivazione (in relazione all’art. 360, 1°c., nn. 3 e 5).
In particolare, il ricorrente ha dedotto che: la Ctr non aveva considerato la sua
estraneità alle operazioni compiute dalla società, non essendo stata neppure
accertata la percezione del reddito d’impresa; l’atto d’accertamento
richiamava, non allegandolo, il p.v.c. della G.d.f.; la motivazione della
sentenza era carente e contraddittoria, in quanto la relazione della G.d.f.
riguardava la posizione del contribuente quale mero socio-prestanome della
suddetta società, nel senso che il Simeone era di fatto estraneo alla stessa.
Con il terzo motivo, è stata denunziata violazione degli artt. 37, 38 e 41 del
d.p.r. n.600/73, avendo la Ctr erroneamente recuperato le imposte a carico
del Simeone, anziché nei confronti del soggetto il quale, in base al verbale
della G.d.f., era risultato l’amministratore di fatto, nonché omessa motivazione
sulla questione.
Inoltre, con lo stesso motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 62sexies del
d.l. n.331/93, in quanto non erano state dimostrate le gravi incongruenze per
l’accertamento fondato sugli studi di settore.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non può essere accolto. La sentenza prodotta è passata in
giudicato nel 2010, dopo il deposito, nel 2009, della sentenza impugnata
oggetto di causa; pertanto, non è operante il divieto di cui all’art. 372 c.p.c.
Tuttavia, venendo in rilievo avvisi riguardanti anche imposte sul reddito, il
giudicato non può far stato in un anno d’imposta diverso, in applicazione del

identici avvisi d’accertamento e le medesime imposte, per gli anni 2000 e

principio per cui, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno,
in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in
esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale,
producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta,
o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad
esecuzione prolungata, sicché è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per

annuale (Cass., n. 4832/15; n. 1837/14).
Nel caso concreto, la sentenza della Ctp di Roma, passata in giudicato nel
2010, è stata prodotta al fine di invocare la sussistenza dei fatti afferenti
all’effettivo ruolo assunto dal Simeone nell’ambito della società e alla
distribuzione di utili negli anni 2000 e 2001, mentre l’oggetto del giudizio in
questione riguarda la distribuzione degli utili societari per l’anno 1999.
Il secondo motivo, articolato in diversi punti, è inammissibile. In ordine al
primo punto, l’inammissibilità deriva dal fatto che la ricorrente avrebbe dovuto
dedurre il vizio di cui all’art. 360, n.4, c.p.c., per la violazione dell’art. 112
c.p.c.; inoltre, non si tratta di omessa pronuncia ma della mancata
considerazione di un argomento logico, avendo la Ctr espresso una diversa
valutazione circa l’asserita estraneità del ricorrente alla compagine sociale,
rilevando che le difese del contribuente sulla questione non erano accoglibili,
con rinvio al verbale del p.v.c.
Circa il secondo punto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza,
poiché non è stato trascritto l’avviso d’accertamento, sicché è precluso l’esame
delle doglianze espresse dalla ricorrente. Al riguardo, occorre ribadire
l’orientamento consolidato della Corte secondo cui, in base al principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel
giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione
tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla
congruità della motivazione dell’avviso d’accertamento, è necessario che il
ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si
assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la

le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione

verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Cass., ord.
n. 16147/17).
Del pari inammissibile è il secondo motivo nel punto concernente la censura
dell’istruttoria condotta dall’ufficio fiscale e la contraddittorietà della
motivazione dell’avviso impugnato, per non aver accertato che il Simeone
avesse effettivamente percepito i redditi da partecipazione sociale, in quanto la

pertanto, occorre dare continuità all’orientamento per cui, in tema di ricorso
per cassazione avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale
in grado di appello, poiché l’unico oggetto del giudizio di legittimità è costituito
dalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui si
denuncino direttamente vizi dell’avviso d’accertamento (Cass., n. 6134/09; n.
841/14).
Il terzo motivo- del pari articolato in due punti- è infondato, in quanto, circa il
primo punto, correttamente le imposte sono state recuperate nei confronti del
contribuente, quale socio di s.r.I., ritenuta dall’ufficio a ristretta compagine
sociale.
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento secondo cui in
materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base
sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili
extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di
secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori
redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla
ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di
reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cass., n. 15824/16).
Inoltre, il contribuente non ha fornito la prii.Va contraria in ordine alla suddetta
presunzione.
Infine, il secondo punto del motivo è inammissibile per difetto di
autosufficienza, attesa la mancata trascrizione integrale dell’avviso impugnato,
che non consente di comprendere quale sia stato il “grave scostamento”; né
ciò è stato precisato nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
4

ng,

censura non investe vizi della sentenza ma dell’avviso d’accertamento;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore
dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma
di euro 5600,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2017.
Il Presidente

Il giudice est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA