Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22489 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22489

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11805-2012 proposto da:

NISSAMBIENTE SOCIETA’ CONSORTILE ARL in persona del Presidente del

C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, che io rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

INPA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CESARE PAVESE 60, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PIZZUTO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 227/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CALTANISSETTA, depositata il 21/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALDERARA per delega degli

Avvocati COGLITORE e BRUZZONE che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Nissambiente Società Consortile a.r.l. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanisetta, avverso l’avviso di accertamento e contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni, emesso dalla società concessionaria del servizio per TOSAP, a fronte della collocazione, nelle aree individuate dal Comune, di cassonetti per la raccolta indifferenziata di rifiuti solidi urbani per l’anno 2003, rilevando la mancanza di presupposto impositivo. La CTP accoglieva il ricorso. La società di riscossione, INPA S.p.A., proponeva appello, che veniva accolto dalla CTR della Sicilia. La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, svolgendo un unico motivo. La società INPA S.p.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, nonchè art. 49, lett. a). Denunzia D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. La ricorrente deduce che fin dal ricorso introduttivo è stata contestata, nel merito, la mancanza del presupposto impositivo D.Lgs. n. 507 del 1993, ex artt. 38 e 39 atteso che il suolo pubblico è stato occupato dall’Ente appaltante prima della stipula del contratto di appalto e che tale occupazione è avvenuta solo nell’interesse dello stesso Comune e per ragioni di igiene e sanità pubblica a tutela della collettività. Ne consegue l’operatività dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. a) applicabile laddove l’attività sia realizzata “per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”.

2. Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato e non può essere accolto.

2.1. Con riferimento allo specifico motivo di censura, va subito rilevato come nella specie non si possa parlare di mancanza di presupposto impositivo o di carenza di legittimazione passiva, dal momento che le previsioni del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39 coprono qualunque tipo di occupazione delle strade e degli altri beni demaniali. L’art. 38, infatti, stabilisce che sono soggette alla tassa in maniera generalizzata “le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di “strade e beni demaniali”, mentre l’art. 39 dispone che ogni tipo di occupante (anche quello di fatto o abusivo) riveste la qualifica di soggetto passivo.

Questa Corte ha già affermato che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, configurandosi il canone concessorio come il corrispettivo dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e quindi come un “quid” ontologicamente diverso dalla tassa, dovuta per la sottrazione del bene all’uso pubblico cui è ordinariamente destinato (Cass., Sez. 5, n. 19841 del 2009, v. Cass. n. 2921 del 2015, n. 6799 del 2015).

3.In un tale contesto, allora, la norma alla quale la ricorrente ha fatto riferimento, la cui applicabilità correttamente è stata disattesa dal giudice del merito, è quella contenuta nell’articolo 49, che disciplina esenzioni, ponendosi come norma eccezionale rispetto alla regola generale della sottoposizione a tassazione e deve essere interpretata, quindi, in maniera rigorosa. Questa norma prevede in maniera tassativa una serie di esenzioni tra le quali non è possibile fare entrare l’attività che il privato svolge, in ragione di un contratto di appalto stipulato con la pubblica amministrazione, utilizzando dei cassonetti, per la raccolta di rifiuti solidi urbani, anche se questa attività viene svolta nell’interesse del Comune e della collettività. Non può applicarsi l’esenzione prevista dalla lett. e) sia perchè nella specie non c’è una concessione, ma un contratto di appalto, e sia perchè non risulta dai fatti di causa, non essendo illustrato in ricorso nè nella sentenza impugnata, la devoluzione gratuita in favore del Comune degli impianti alla fine del rapporto. Non può applicarsi l’esenzione prevista dalla lett. a) poichè essa è configurabile quando ad effettuare l’occupazione è direttamente uno degli Enti ivi indicati, e ricorra, tra le altre, una finalità sanitaria (Cass. Sez. 5, n. 15629 del 2004).

4.Va precisato che, oltre alla insussistenza di finalità sanitarie indicate dalla norma sulle esenzioni, nella fattispecie non è ravvisabile una occupazione effettuata direttamente dal Comune, ma una occupazione conseguente alla esecuzione, per conto dell’ente pubblico nelle forme dell’appalto, del servizio di raccolta dei rifiuti; pertanto, la strada non costituisce l’oggetto dell’intervento appaltato, ma viene occupata per l’esercizio di tale attività.

Ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata, la quale si è uniformata ai principi sopra illustrati.

5. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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