Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22489 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 23/11/2017, dep. 24/09/2018), n.22489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(ai sensi degli artt. 375, co. 5, e 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2621/’14) proposto da:

LASI S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

p.t., e B.N. (C.F.: (OMISSIS)), entrambi rappresentati e

difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Roberto Alboni ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Federica Scafarelli, in Roma, v. G. Borsi, 4;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro

p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e

presso i suoi uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12, “ex lege”

domiciliato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3577/2013, depositata

il 14 novembre 2013.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 446/2009, il Giudice di pace di Arezzo (dinanzi al quale il giudizio era stato riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Arezzo originariamente adito) rigettava l’opposizione proposta dalla s.r.l. Lasi e da B.N. avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) con il quale il Corpo Forestale dello Stato, in data (OMISSIS), aveva contestato loro la violazione dell’art. 168 C.d.S., commi 9 e 9-bis, 1992, per aver trasportato rifiuti tossici e pericolosi in assenza delle etichette di identificazione, del pannello di segnalazione di pericolo, con documentazione di accompagnamento inesatta e senza aver impartito al conducente del veicolo alcuna istruzione;

che sull’appello proposto dai predetti destinatari del verbale di accertamento, risultati soccombenti all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3577 del 2013, rigettava il gravame e dichiarava compensate tra le parti le spese del grado, ravvisando l’infondatezza di entrambi i motivi dell’appello attinenti alla dedotta nullità dell’accertamento per la supposta illegittimità della contestazione differita e alla prospettata insussistenza dell’accertata violazione di cui alla suddetta norma del c.d.s.;

Diritto

CONSIDERATO

che:

avverso la suddetta sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Lari (quale committente della condotta di trasporto) e B.N. (nella qualità di conducente del mezzo sottoposto ad accertamento), deducendo un unico complesso motivo ricondotto a violazione o falsa applicazione di diritto, con specifico riferimento (per come riportati nella rubrica della censura) all’art. 1.1.3.6.2. e all’art. 5.4.1.1.10. della c.d. normativa ADR (“Accord Dangereuses Route”);

che ha resistito con controricorso l’intimato Ministero dell’Interno, il quale ha insistito per il rigetto del ricorso;

che il P.G. ha ritualmente e tempestivamente depositato le sue conclusioni ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;

che, in particolare, con il formulato ricorso viene prospettata l’erroneità nell’applicazione delle richiamate disposizioni normative nella parte in cui nella, nell’impugnata sentenza, era stato affermato che se la s.r.l. Lasi avesse voluto godere dell’esenzione avrebbe dovuto barrare la casella “NO” nel modulo prescritto, nel mentre, da una corretta interpretazione delle norme stesse, avrebbe dovuto considerarsi imposto lo sbarramento della casella “SI”, dovendosi, poi, fare riferimento, nella parte relativa all’esenzione, al caso che l’avesse giustificata;

che, ai sensi dell’art. 168 C.d.S. 1992, comma 2, la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonchè le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all’accordo di cui al comma 1 recepiti nell’ordinamento in conformità alle norme vigenti (e, segnatamente, a quelle di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1839);

che, nel caso di specie, la violazione contestata era stata individuata dall’organo accertatore nel non essersi i trasgressori attenuti alle specifiche disposizioni relative all’etichettatura, alla segnalazione, alla documentazione e alle istruzioni al conducente (di cui ai codici 5.3.1., 5.3.2., 5.4., 5.4.3.) nel corso di un trasporto di rifiuti qualificati come pericolosi;

che i ricorrenti, nel non contestare nè la natura dei rifiuti assoggettati a controllo nè l’assoggettamento del trasporto al rispetto delle prescritte specifiche disposizioni nè le modalità relative alla contestazione dell’accertata violazione, si sono doluti in questa fase di legittimità soltanto dell’assunto errore interpretativo che sarebbe stato commesso dal giudice di appello sui modi di indicazione nel modulo della possibilità di poter godere del regime di esenzione concernente le quantità di rifiuti trasportate, con conseguente esonero dall’obbligo stesso di riportare il dato relativo a tali quantità di materiale;

che, tuttavia, in difetto delle prescritte etichettature e marcature dei colli di rifiuti trasportati, la società committente avrebbe dovuto assolvere all’obbligo preventivo di identificare i rifiuti come non soggetti alle norme ADR (e, perciò, barrare la relativa casella sul NO) e, comunque, volendo beneficiare dell’esenzione parziale avrebbe dovuto ugualmente procedere a questa indicazione formale riportando di seguito la necessaria dicitura prescritta menzionante che trattavasi di “quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al n. 1.1.3.6.”, riportandone specificamente l’entità (onde consentire il relativo controllo), con la conseguenza che la ragione di (addotta) esenzione non era stata, in ogni caso, compiutamente e legittimamente riportata in modo tale da giustificare l’assenza del prescritto documento di trasporto ADR;

che, in effetti, la mancata correttezza della documentazione in esame – ai fini della configurazione dell’infrazione addebitata alle parti ricorrenti – non rileva solo sul piano della “topografia” della compilazione quanto, piuttosto, in ordine al contenuto complessivo della stessa (non trascurandosi, peraltro, di evidenziare che nel ricorso si pone riguardo genericamente al portato dei “formulari di accompagnamento”, senza, però, riportarne la trascrizione), ragion per cui – in tal senso correggendosi la motivazione della sentenza impugnata risultando, comunque, il suo dispositivo conforme al diritto (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.) – la violazione andava ricondotta all’accertata inidoneità della classificazione e della specifica indicazione della quantità e natura dei rifiuti pericolosi trasportati, anche al fine di consentire l’effettiva verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’esenzione vantata dai ricorrenti;

che, in definitiva, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, con il medesimo vincolo, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 500,00 per compenso, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via fra loro solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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