Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22489 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 09/09/2019), n.22489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12146-2015 proposto da:

ARIPS AZIENDA RISORSE IDRICHE PENISOLA SORRENTINA, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE PELLEGRINO;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA GENITO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ROMANO;

– controricorrente –

nonchè contro

R.G., G.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2792/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/11/2014 R.G.N. 5684/2009.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 2792/2014, depositata il 26 novembre 2014, la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame di ARIPS – Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento della domanda, aveva dichiarato il diritto di A.L. al superiore inquadramento nella qualifica dirigenziale, in luogo della qualifica di quadro, per il periodo dall’1/11/1987 all’1/10/2002, con la condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze retributive;

– che la Corte di appello ha osservato, a sostegno della propria decisione, condividendo la valutazione già espressa dal Tribunale, che l’attore aveva svolto una compiuta e analitica ricostruzione dei fatti, rispetto alla quale l’Azienda, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, non aveva mosso alcuna specifica contestazione; che non era ammissibile, in quanto tardiva, una contestazione dei fatti non svolta in primo grado ma soltanto in appello e che egualmente solo in appello, e quindi in violazione del divieto di nova in tale grado, erano state proposte talune questioni, come la sussistenza nella specie degli elementi di fatto caratteristici della categoria di quadro ex allegato al D.P.R. n. 347 del 1983 e l’insussistenza nella specie di un ente o struttura con parametri di popolazione legittimanti l’attribuzione della prima qualifica dirigenziale; la Corte ha poi rilevato come, in ogni caso, vi fossero elementi univoci, sulla base della documentazione in atti, a conforto della tesi del lavoratore; ha ritenuto infine, circa la questione della continuità giuridica tra ARIPS e CAPS – Consorzio Acquedotto Penisola Sorrentina, che nessuna specifica contestazione fosse intervenuta in proposito nel corso del giudizio di primo grado e che, in ogni caso, la (tardiva) deduzione in appello dell’Azienda dovesse considerarsi infondata in considerazione degli elementi istruttori di fonte documentale evidenziati dall’appellato;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ARIPS con quattro motivi, cui l’ A. ha resistito con controricorso;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria;

rilevato:

che con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè motivazione apparente e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la Corte valutato che, con l’atto di appello, l’Azienda aveva posto in rilievo l’assenza di specificità e di analiticità della narrativa del ricorso di primo grado ed inoltre contestato l’assunto del lavoratore relativo alla trasformazione del CAPS in ARIPS;

– che con il secondo vengono dedotti la violazione dell’art. 276 c.p.c. e il vizio di cui all’art. 360, n. 5, per avere la Corte reso una motivazione incongrua in relazione al necessario confronto tra le mansioni svolte e quelle proprie dell’inquadramento assegnato in quanto in essa non era stato fatto alcun cenno a due documenti (nota n. 286 del 25 giugno 1991; delibera del Consiglio di amministrazione di ARISP n. 47 del 9 aprile 1996), di cui pure aveva ritenuto essenziale l’acquisizione;

– che con il terzo viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 347 del 1983, in via autonoma e in combinato disposto con l’art. 113 c.p.c., nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte escluso la riferibilità delle mansioni svolte alla 8a qualifica funzionale (quadro), di cui al D.P.R. n. 347 del 1983, sul rilievo della tardività, e conseguente inammissibilità, della relativa eccezione, siccome proposta solo in grado di appello, nonostante che l’eccezione si fondasse sulla violazione di una norma di legge e, quindi, dovesse essere esaminata d’ufficio;

– che con il quarto (subordinato) motivo viene dedotto dal ricorrente il vizio di violazione degli artt. 112,113,276 e 277 c.p.c. e di violazione o falsa applicazione della L. n. 142del 1990, oltre al vizio di cui all’art. 360, n. 5, per avere la Corte omesso di pronunciare sulla trasformazione del CAPS in ARPS, limitandosi ad affermare la tardività della relativa deduzione, sebbene fondata sulla violazione di norme di legge;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile:

– per la sua stessa formulazione, cumulando censure tra loro logicamente incompatibili: omessa pronuncia e violazione di norme di diritto; omessa pronuncia e motivazione (esistente ma) viziata; motivazione inesistente e motivazione viziata;

– per ciò che attiene alla censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., posto che essa “è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)”: Cass. n. 13395/2018;

– per ciò che attiene alla censura di motivazione insussistente o solo apparente, posto che è tale unicamente la motivazione che “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”: Sez. U n. 22232/2016;

– per ciò che attiene alla denuncia ex art. 360, n. 5, non uniformandosi la censura in esame – al pari di quelle formulate con il secondo e il quarto motivo – al modello legale del nuovo vizio motivazionale, quale risultante dalle modifiche introdotte nel 2012 e dalle precisazioni fornite, quanto al perimetro applicativo e agli oneri di deduzione, da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 e con le numerose successive che ad esse si sono conformate: cfr., fra le più recenti, Cass. n. 23238/2017;

– che, d’altra parte, a fronte di sentenza che ha ritenuto tardiva la contestazione dei fatti allegati dal lavoratore con il ricorso introduttivo, perchè formulata per la prima volta in sede di gravame, si deve rilevare come tale affermazione non risulti oggetto di specifica censura, la quale avrebbe dovuto avere ad oggetto l’error in procedendo concernente la questione relativa alla possibilità di contestare in appello i fatti costitutivi del diritto azionato;

– che il secondo motivo è egualmente inammissibile, sia per le considerazioni già svolte, in sede di esame del primo motivo, a proposito del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, dovendosi in particolare sottolineare come l’omesso esame di elementi istruttori non valga più ad integrarlo, alla luce della giurisprudenza richiamata; sia perchè – come più volte affermato da questa Corte – spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e l’attitudine dimostrativa delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi);

– che anche il terzo motivo non può essere accolto, per difetto di specifica riferibilità alla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto inammissibile, per il divieto di nova in appello, non l’applicazione delle norme, di cui al D.P.R. n. 347 del 1983, ma le “deduzioni fattuali” formulate dall’Azienda, sulle questioni indicate alle lett. a) e b) (cfr. p. 8, 2 capoverso);

– che non può trovare accoglimento neppure il quarto motivo, il quale cumula, allo stesso modo del primo, censure tra loro logicamente incompatibili e, per quanto riguarda il vizio di cui all’art. 360, n. 5, non si sottrae ai medesimi rilievi già sopra svolti;

– che peraltro è da rilevare come la Corte territoriale non si sia limitata ad affermare la novità e tardività della questione (della continuità giuridica tra CAPS e ARPS) perchè ha anche ritenuto la stessa infondata, con riferimento alla documentazione prodotta e puntualmente esaminata, senza contestazione specifica sul punto da parte dell’Azienda;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che di esse va disposta ex art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli avvocati Paola Genito e Giovanni Romano, come da loro dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore degli avv.ti Paola Genito e Giovanni Romano.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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