Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22489 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 04/11/2016), n.22489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16164/2014 proposto da:

G.E., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA PIA LESSI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA D’ANGELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANROCCO FERRARO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 376/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/04/2014 R.G.N. 842/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato LESSI MARIA PIA;

udito l’Avvocato COSTA ANDREA per delega verbale Avvocato FERRARO

GIANROCCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo e

del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 342/13 il Tribunale di Livorno dichiarava inefficace il licenziamento intimato il 13.3.09 da Trelleborg Sealing Solutions Italia S.p.A. a G.E., ordinandone la riammissione in servizio e condannando la società a pagarle le retribuzioni maturate dal 16.4.09, detratto l’aliunde perceptum.

Con sentenza dell’8.4.14 la Corte d’appello di Firenze, in totale riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda preliminarmente ravvisando un mutuo consenso delle parti, per fatti concludenti, alla risoluzione del rapporto, atteso che, dopo aver impugnato in via extragiudiziale il recesso, la lavoratrice aveva comunque trovato una nuova occupazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre G.E. affidandosi a quattro motivi.

Trelleborg Sealing Solutions Italia S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175 e 1375 c.c., per avere la Corte territoriale ravvisato un mutuo consenso alla risoluzione del rapporto per fatti concludenti sol perchè nelle more tra l’impugnazione extragiudiziale (16.4.09), il tentativo di conciliazione innanzi alla D.P.L. e l’impugnazione giudiziale (21.1.11) G.E. aveva dovuto reperire altra occupazione (trovandosi da sola e con un figlio a carico) per sopravvivere in attesa di reperire documenti e fonti di prova affinchè l’avvocato predisponesse il ricorso contro l’illegittimo licenziamento intimatole.

Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2697 c.c..

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 416, e 437 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto preclusa perchè tardiva l’eccezione di mutuo consenso sollevata dalla società.

Il quarto motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio aventi ad oggetto le ragioni dell’illegittimità del licenziamento fatte valere dalla lavoratrice.

2- I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono fondati, il che assorbe la disamina delle restanti censure.

Invero, la giurisprudenza di questa S.C. – cui va data continuità – è da tempo consolidata nello statuire che la mera inerzia del lavoratore non è di per sè sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso. Affinchè possa configurarsi una tale risoluzione è invece necessario che sia accertata – sulla base di ulteriori e significative circostanze – una chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo.

Afferma (fra le altre) Cass. n. 9583/2011 che grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro (v. ancora, ex aliis, Cass. 2.12.2002 n. 17070).

Riepilogando, per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento (o la scadenza d’un termine illegittimamente apposto) e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso).

Ora, non è indicativa d’un intento risolutorio la condotta di chi – come avvenuto nel caso di specie – sia stato costretto ad occuparsi o comunque a cercare un’occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass. n. 15900/2005, in motivazione, nonchè, più di recente, Cass. n. 21310/14) o abbia accettato il pagamento del TFR, trattandosi di comportamenti non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia al diritto.

Infatti, per massima di comune esperienza, nelle more della preparazione d’un ricorso e di conclusione del relativo giudizio il lavoratore ha pur sempre l’urgenza di cercare una nuova fonte di sostentamento per sè e per la propria famiglia.

3- In conclusione, vanno accolti i primi due motivi, con assorbimento delle restanti censure. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“Per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso). In proposito non costituiscono da soli significative circostanze l’avere il lavoratore, nelle more, percepito il TFR e/o cercato o trovato nuova occupazione”.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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