Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22488 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G. (OMISSIS), M.L.

(OMISSIS), Z.M. (OMISSIS), M.

E. (OMISSIS), tutte nella qualità di eredi di

M.B.U., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA AUGUSTO

BEVIGNANI 12, presso lo studio dell’avvocato PALMA STEFANO, che le

rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, in persona del Procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PICARDI ROBERTO, RIVELLESE NICOLA, FASOLA

ENRICA giusta procura speciale per atto Notaio Luigi Rogantini Picco

del 23 giugno 2004, rep. n. 4110 allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1927/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/04/09, depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Palma Stefano difensore delle ricorrenti che si

riporta agli scritti e conferma la rinuncia al giudizio, deposita

email della controparte;

udito l’Avvocato Rivellese Nicola, difensore della resistente che si

riporta agli scritti e conferma la rinuncia;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Z.M., M.G., M.E. e M.L., nella qualità di eredi di M.B.U. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 maggio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma, ha respinto l’appello del loro de cuius avverso la sentenza resa in primo grado in una controversia contro la Fondiaria-Sai s.p.a. dal Tribunale di Tivoli.

L’intimata non resisteva al ricorso.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato delle parti ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

3. L’adunanza della Corte veniva fissata per il 9 giungo 2011, ma in essa, essendo comparso un difensore della Fondiaria, munito di procura, il quale asseriva non avere conoscenza dell’adesione della sua assistita alla rinuncia frattanto depositata dai ricorrenti e chiedeva rinvio. Per il che l’adunanza veniva rinviata alla data odierna.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 30-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3 – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47 posto che la L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, ha disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come quello in esame – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Entrambi i motivi su cui il ricorso si fonda, deducenti violazione di norme di diritto, non si concludono, infatti, con la formulazione del prescritto quesito di diritto.”.

2. Il Collegio rileva che successivamente alla notifica della relazione le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, a data 6 maggio 2001, da loro e dal loro difensore sottoscritto, nel quale danno atto della definizione della lite per intervenuta transazione. A tale atto hanno allegato una lettera a data 6 aprile 2011 contenente la documentazione della transazione e recante la sottoscrizione della Fondiaria e dell’Avvocato Francesco Borgia, per conto della stessa, nonchè un fax di provenienza dello studio di Costui, nel quale si da atto della transazione.

La rinuncia, non essendo la parte intimata costituita era comunque valida ed efficace al di là dell’intervenuta transazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e avrebbe dovuto comportare la declaratoria dell’estinzione del giudizio di cassazione.

Tuttavia, essendosi costituita successivamente la parte intimata ed essendo comparsa all’adunanza tramite un difensore che adduceva di non avere conoscenza della definizione della lite, fu fatto luogo a rinvio, per consentire al difensore della resistente di acquisire notizie al riguardo.

All’odierna adunanza i difensori sono comparsi senza nulla dire sulla rinuncia, che, pertanto, si deve ritenere efficace.

L’atteggiamento delle parti induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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