Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22488 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19714-2012 proposto da:

WILD BEAR SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE

REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

VALLEFUOCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO PICILLO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2012 della COMM.TRIB.REG. NAPOLI, depositata

il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Wild Bear s.r.l. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, avverso l’avviso di pagamento emesso dalla società concessionaria del servizio per la gestione dei rifiuti del Comune di Caserta, relativo alla tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2007, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva ed assumendo di non detenere, nè di condurre ad alcun titolo, i locali siti nel centro Commerciale integrato (OMISSIS), avendo provveduto a cedere in locazione, sin dal 2002, tutti i suoi rami di azienda. La CTP accoglieva il ricorso. La Publiservizi S.r.l., società di riscossione, ricorreva in appello, mentre la Wild Bear s.r.l. proponeva appello incidentale. La CTR della Campania accoglieva il gravame, compensando le spese. Avverso la sentenza, la società Wild Bear s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Inammissibilità dell’atto di appello – Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3”, posto che l’atto di appello è stato spedito con raccomandata in data 11.1.2011, mentre l’iscrizione a ruolo della causa è avvenuta soltanto in data 9.2.2011. La ratio della norma sarebbe da ravvisare nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente è normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63,comma 3, (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto la CTR, pur prendendo atto dell’esistenza di contratti di affitto di ramo di azienda, con cui sono stati trasferite le aree commerciali ad altre imprese, ha ritenuto la società ricorrente soggetto passivo del tributo, sull’erroneo presupposto, comunque non provato, che la stessa fosse “gestore del centro integrato (OMISSIS)”, per essere la stessa “diretta destinataria del pagamento degli oneri assunti dalle affittuarie degli immobili con i menzionati contratti di affitto”.

3.Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (art. 360 c.p.c., comma 3)”, atteso che l’atto dell’Ufficio si presenta manifestamente immotivato, riportando unicamente l’indicazione di una superficie senza specificarne il presupposto, se cioè essa si riferisca a superfici relative a spazi comuni od altro.

4.Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Motivazione omessa ed insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5)”, in quanto la CTR, una volta documentalmente dimostrato il difetto di legittimazione passiva per carenza di presupposto impositivo, ritiene necessaria la prova contraria a carico della contribuente, la quale avrebbe dovuto dimostrare la propria estraneità alla richiesta del concessionario.

5. Il ricorso è in parte fondato, per le ragioni di seguito illustrate.

5.1. Preliminarmente va rigettato il primo motivo di ricorso, per totale carenza di autosufficienza. Parte ricorrente omette di riportare in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto dei documenti su cui si fondano le censure, al fine di dare modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità delle asserzioni e di consentirne la valutazione (Cass. n. 22726 del 2011; Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 21686 del 2010).

5.2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto le censure sono rivolte all’atto impugnato e non alla sentenza. Il motivo di ricorso per cassazione si deve necessariamente articolare (salvo quando denunci la mancanza di motivazione) in una critica alla motivazione della sentenza impugnata e, dunque, all’iter argomentativo della sentenza stessa (in termini si veda già Cass. n. 2707 del 2004, seguita da numerose conformi).

5.3. Possono, invece, essere accolti il secondo e il quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sotto il profilo della falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63 oltre che per vizio di motivazione, in quanto la CTR, con argomentazioni apodittiche, non consente a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale. E ciò, anche in considerazione della manifesta contraddizione ed illogicità che si desume dal passaggio della motivazione nel quale si accenna al fatto che la parte contribuente avrebbe omesso di fornire la “prova certa della carenza del presupposto impositivo per essere esonerato dal pagamento del tributo”, senza avere detto previamente da dove si desumerebbe, invece, la prova positiva della sussistenza del “presupposto impositivo” e cioè della posizione di “gestore dei servizi comuni”, che competerebbe alla parte individuata come contribuente in relazione al periodo di imposta considerato. Siffatta affermazione, per la centrale rilevanza che assume nel percorso argomentativo del giudice di merito, abbisogna senz’altro di quel chiarimento che solo può derivare dal diretto esame da parte del giudicante delle prove documentali in atti.

Va, inoltre, osservato che manca nella decisione impugnata qualsiasi riferimento all’oggetto stesso dell’avviso di pagamento impugnato, ciò essendo assolutamente necessario, avendo la società comunque contestato che si trattasse di tributi gravanti su parti comuni del centro commerciale, essendo, al contrario, inerenti ai locali di proprietà della società all’interno del centro commerciale oggetto di contratti di affitto di rami d’azienda. Quanto sopra, impedisce il controllo sulla “ratio decidendi” della decisione impugnata, anche in punto di corretta applicazione della regola di cui all’art. 2967 cod. civ., in tema di riparto dell’onere della prova, poichè, ove vi sia contestazione, come nella fattispecie, della sussistenza del presupposto impositivo, l’onere della prova circa i fatti costitutivi del presupposto impositivo medesimo incombe all’ente impositore e, per esso, al concessionario della riscossione.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo e quarto motivo, rigettati gli altri, e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, ed anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e quarto motivo, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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