Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22488 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 06/08/2021), n.22488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10231/2020 proposto da:

K.A.K., elettivamente domiciliato in presso la

cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avv.to Guido Marabini del Foro di Forlì-Cesena;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Prefettura Forlì Cesena;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 176/2019 del GIUDICE DI PACE di FORLI’,

depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 da MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 21/6/2019 il Giudice di Pace di Forlì ha rigettato l’opposizione proposta da K.A.K. cittadino della Costa d’Avorio, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, dal Prefetto di Forlì-Cesena in data 21/6/2019.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo lo straniero. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. C ed art. 13, comma 1 e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione ritenendo attualmente pericoloso lo straniero sebbene colpevole di delitti risalenti commessi dal 2009 al 2014. Al contrario i precedenti penali dell’espulso deponevano contro la sua pericolosità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, per mancanza del requisito della attualità della pericolosità sociale in quanto il cittadino straniero, che vive in Italia con la sua famiglia da quando aveva quattro anni, da sei anni non aveva più commesso reati.

Inoltre il ricorrente lamenta che il gdp di Forlì non abbia preso in considerazione la circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza dello stesso con sua madre, cittadina italiana, rilevante ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), cit., quale causa di inespellibilità.

Il ricorso è fondato sotto quest’ultimo profilo.

Occorre premettere che il controllo giurisdizionale sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), deve avere ad oggetto il riscontro dell’esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione approvato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo quanto previsto dall’art. 116 di tale decreto), riscontro che va condotto sulla base dei seguenti criteri:

a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011). Nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace ha poteri di accertamento pieni – sia pure circoscritti all’ambito fattuale dedotto dalle parti – e non limitati da una insussistente discrezionalità dell’amministrazione (cfr. Cass. 11466/2013).

Il Giudice di pace di Forlì tuttavia ha trascurato di considerare la circostanza, dedotta dal ricorrente, della convivenza dello stesso con sua madre, cittadina italiana, rilevante ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. c), cit., quale causa di inespellibilità.

Tale causa di inespellibilità per espressa previsione dell’art. 19, comma 2, cit., è inoperante esclusivamente “nei casi previsti dall’art. 13, comma 1”, t.u.imm., ossia nei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato disposta dal Ministro dell’interno, non anche nei casi di espulsione disposta dal prefetto, ai sensi del medesimo art. 13, comma 2 ancorché per il motivi di cui alla lett. c) dello stesso.

Ciò posto pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto accolto, senza alcuna statuizione sulle spese attesa la mancata costituzione dello straniero espulso, il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Forlì in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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