Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22487 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.L. (OMISSIS), V.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONELLI

50, presso lo studio dell’avvocato GICCA PALLI STELIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO VIGORITA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 836/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 7/01/9,

depositata l’08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. V.E. e V.L. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza dell’8 gennaio 2009, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. del secondo e quella ai sensi dell’art. 619 c.p.c. del primo avverso l’esecuzione per espropriazione mobiliare instaurata contro V.L. da R.B..

Quest’ultimo non ha svolto attività difensiva.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente.

Avendo la controversia ad oggetto due opposizioni in materia esecutiva, non trovava applicazione al termine per il ricorso per cassazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (ex multis, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010;Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 22 febbraio 2010.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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