Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22487 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 12/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24315-2010 proposto da:

M.C. in proprio e nq di erede di C.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato CHIARA REGGIO D’ACI, che la rappresenta e

difende con procura notarile del Not. Dott. R.M.G. in

ROMA rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO DI LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 442/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato REGGIO D’ACI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MONTAGNOLI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.C. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, avverso l’avviso di accertamento catastale relativo alla variazione di classamento di alcune unità immobiliari di sua proprietà, dichiarate al catasto con procedura DOCFA, in categoria C/1, classe 5, per due subalterni e classe 6 per tutti gli altri. L’avviso di accertamento modificava la classe da 6 a 10 per tutte le unità immobiliari. La CTP rigettava il ricorso, confermando la rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio. La contribuente proponeva appello, deducendo la notevole disparità di trattamento nei trattamenti censuari e l’infondatezza degli assunti difensivi svolti dall’Ufficio in primo grado con riguardo ai motivi di classamento, producendo anche una perizia tecnica giurata. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello. Avverso la sentenza, M.C. proponeva ricorso per cassazione, e la Corte, con sentenza n. 17814 del 2007, cassava la sentenza impugnata in ragione della sostanziale mancanza di motivazione, disponendo il rinvio della causa ad altra sezione della CTR. Con ricorso in riassunzione per il giudizio di rinvio dinanzi alla CTR del Lazio, la contribuente riproponeva le censure sollevate avverso l’illegittimo atto di variazione di classamento. La CTR rigettava l’appello, compensando le spese. M.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi, illustrato anche con memorie. Ha resistito con controricorso l’Agenzia del territorio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7 c.d. Statuto dei diritti del contribuente e alla L. n. 241 del 1990, art. 3”, posto che la CTR, nella sentenza gravata, con una motivazione apparente e assolutamente carente in relazione alle articolate censure prospettate dalla ricorrente, ripropone in modo inammissibile argomentazioni che denotano una violazione delle norme richiamate in rubrica, tenuto conto del grave ed insanabile difetto di motivazione dell’atto impugnato.

2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Mancanza della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)” atteso che, nella stessa decisione, la CTR rinvia genericamente alle argomentazioni difensive svolte dall’Ufficio, effettuando un semplice recepimento acritico delle stesse, senza affrontare in modo congruo le analitiche e documentate censure svolte dalla ricorrente. Si argomenta che l’Ufficio, nelle sue difese, si è limitato ad una descrizione assolutamente generica e approssimativa, con la conseguenza che, nella specie, non solo manca la motivazione dell’atto impositivo, ma manca la prova rigorosa della pretesa tributaria sul piano sostanziale e processuale. Si contesta, inoltre, che i giudici di appello hanno omesso di esaminare gli elementi probatori offerti dalla contribuente nel corso del giudizio, quali le visure catastali, la perizia giurata con i relativi allegati, con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata.

3.Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Mancanza della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.)”, atteso che l’atto dell’Ufficio si presenta manifestamente immotivato, sprovvisto di supporto probatorio, incoerente ed irragionevole, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., con la conseguenza che la sentenza, essendo priva di motivazione, non tiene conto delle specifiche censure proposte dalla ricorrente.

4. I motivi di ricorso, per connessione logica, vanno trattati congiuntamente.

La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda essenzialmente se possa ritenersi legittimo l’atto di classamento catastale che contenga solo l’indicazione della nuova classe attribuita all’immobile dall’Ufficio in variazione di quella proposta dalla contribuente, senza una motivazione che illustri chiaramente le ragioni tecnico – giuridiche ed i parametri di riferimento (unità – tipo, ecc.) utilizzati dall’Ufficio nella istruttoria.

5. In disparte l’inammissibilità dei motivi, non solo per carenza di autosufficienza, ma anche perchè nella sostanza con le esposte censure parte ricorrente propone una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice del merito, tesa ad ottenere una nuova pronuncia sulla legittimità dell’atto impositivo impugnato, il ricorso è infondato.

5.1. Il procedimento cosiddetto DOCFA, che ha condotto all’attribuzione del nuovo classamento, ha natura partecipativa. In particolare, occorre evidenziare che i fatti sui quali si fonda l’impugnato avviso sono quelli stessi indicati dalla contribuente nella proposta DOCFA di attribuzione di rendita. La motivazione dell’atto di classamento, per quanto risulta, non è difatti fondata su di una causa petendi sconosciuta alla contribuente, ma su fatti ad essa noti, per essere stati dalla stessa allegati alla proposta DOCFA D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, ex art. 2 conv. con mod. in L. 24 marzo 1994, n. 75 e D.M. 19 aprile 1994, n. 701. Il dissenso, pertanto, non è sui fatti posti a base sull’atto di classamento, non essendo controversa la consistenza catastale o l’ubicazione degli immobili, ma sulla valutazione degli stessi e sulle conseguenze giuridiche che da tali valutazioni devono discendere. Questa Corte ha affermato, con indirizzo ormai costante, che: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (c.d. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass., Sez. 6-5 ord. n. 12497 del 2016, Cass. n. 23237 del 2014).

5.2. Nel caso di specie, come è dato evincere dalla motivazione della sentenza impugnata, l’Agenzia del Territorio nel corso del giudizio ha: “…dato ampiamente conto del particolare pregio degli immobili della sig.ra M., sì da giustificare non solo l’inserimento nella categoria C/1 classe 10, ma anche la differenza valutativa rispetto ad altri immobili similari presenti nella zona, in virtù della prossimità al mare, con i giardini, della presenza del porticato e dell’intenso transito pedonale”.

Ne consegue che l’atto di classamento, con attribuzione di differente rendita, non ha posto in discussione i dati riferiti dalla contribuente, ma ha determinato un maggiore valore economico dei beni oggetto di valutazione, in ragione delle rilevate caratteristiche di pregio dell’immobile. La CTR, sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto che l’Ufficio abbia motivato le ragioni del nuovo classamento, con riferimento alle caratteristiche specifiche dell’immobile, al suo stato, alla sua ubicazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata non può essere censurata nè con riferimento alle norme di diritto invocate nella rubrica dei motivi di ricorso, nè sotto il dedotto vizio motivazionale.

A tale riguardo, e con riferimento alla eccepita omessa valutazione da parte del giudice del merito delle risultanze processuali derivanti dalla perizia giurata depositata dalla contribuente nel corso del giudizio, questa Corte ha precisato che: “Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta da giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 27162 del 2009).

6. Consegue, da quanto sopra, il rigetto del ricorso. Avuto riguardo all’andamento della lite nei precedenti gradi di merito, e tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in tema di motivazione del classamento delle unità immobiliari, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA