Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22487 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 23/11/2017, dep. 24/09/2018), n.22487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(ai sensi degli artt. 375, co. 5, e 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14397/’14) proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA LA FELTRINA S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Ivani Alberti e

domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di

cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CESIOMAGGIORE, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco

p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce

al controricorso, dagli Avv.ti Enrico Gaz e Stefano Gattamelata e

presso lo studio del secondo, in Roma, v. di Monte Fiore, n. 22,

elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 484/’12 del Tribunale di Belluno, depositata

il 18 dicembre 2012, e la conseguente ordinanza di inammissibilità

della Corte di appello di Venezia (pronunciata “inter partes” ai

sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), depositata il 28 marzo

2014.

Fatto

RILEVATO

che:

con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. (depositata il 28 marzo 2014) la Corte di appello di Venezia dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dalla s.r.l. Agricola La Feltrina avverso la sentenza n. 484 del 2012 del Tribunale di Belluno, sul presupposto che il formulato gravame non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto;

che, infatti, nella suddetta ordinanza si evidenziava come fosse del tutto condivisibile il ragionamento del primo giudice alla stregua del quale la condotta ascritta alla società appellante – consistente nell’immissione di acque reflue potesse essere qualificata come scarico ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, senza che, sull’accertata violazione, potesse svolgere alcuna influenza l’esito assolutorio del procedimento penale invocato dalla stessa appellante siccome afferente ad un fatto diverso (moria di pesci), oltretutto verificatosi prima degli accertamenti oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con ricorso per cassazione tempestivamente proposto in virtù dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, ritualmente notificato, la s.r.l. Agricola La Feltrina ha dichiarato (cfr. pag. 4 del ricorso stesso) di voler impugnare, congiuntamente, la sentenza di primo grado n. 484/’12 del Tribunale di Belluno e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. della Corte di appello di Venezia, depositata il 28 marzo 2014, con riguardo al punto in cui con quest’ultima è stata, per l’appunto, statuita l’inammissibilità del gravame avverso la suddetta sentenza del giudice di prime cure;

che, ai fini dell’asserita ammissibilità del ricorso, la società ricorrente ha evidenziato “in limine” di voler lamentare l’assunta lesione del proprio diritto alla celebrazione di un processo di appello effettivo nel giudizio dalla medesima instaurato;

che, sulla base di tale premessa, la s.r.l. Società Agricola La Feltrina, nella successiva articolazione del ricorso, ha dedotto, con un unico motivo, la “violazione dell’art. 111 Cost., con riferimento agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.”, sollecitando la rimessione della questione alla Corte costituzionale sul presupposto della ravvisata illegittimità di tali norme, in applicazione delle quali la Corte veneziana non aveva dato corso al procedimento di appello bensì, prima di procedere alla trattazione per come previsto dallo stesso art. 348-ter c.p.c., comma 1, aveva dichiarato inammissibile l’appello, ancorchè ritualmente proposto;

che si è costituito con controricorso l’intimato Comune di Cesiomaggiore, il quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che lo stesso controricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che, in generale, occorre ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già affermato che il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e la correlata ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia eventualmente ritenuta l’esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all’uno e quale all’altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato (cfr. Cass. ord. n. 12440/2017);

che, peraltro, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348-ter c.p.c. è da ritenersi ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2 e art. 348-ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (v. Cass. Sez. U. n. 1914/2016 – rv. 638368-01);

che, sulla scorta di questa premessa, deve rilevarsi come, in effetti, la predetta società ricorrente, oltre a non dedurre alcuna specifica doglianza idonea ad attingere la decisione di primo grado, ha formulato un unico motivo di censura con il quale, però, non ha inteso – nei limiti di quanto chiarito dalle Sezioni unite con la citata sentenza n. 1914/2016 – denunciare direttamente una violazione processuale, ma ha voluto esclusivamente chiedere (per come univocamente desumibile dalle conclusioni rassegnate nel medesimo ricorso) a questa Corte di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. in riferimento agli artt. 10,11 e 117 Cost., art. 6 della CEDU e art. 2 prot. 7^ Cedu e, per l’effetto, solo all’esito della (eventuale) pronuncia di accoglimento, invocare la cassazione delle decisioni impugnate rinviando la causa ad altro collegio della Corte di appello di Venezia per la conseguente celebrazione di un effettivo (ed esaustivo) giudizio di appello;

che, alla stregua della doglianza così come inequivocamente prospettata, il ricorso – oltre ad essere inammissibile per difettare di una sua attuale e compiuta specificità imposta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), – va qualificato tale anche perchè l’eccezione di illegittimità costituzionale di una o più norme non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio di legittimità dinanzi a questa Corte (Cass. n. 4931/1985 e Cass. n. 16245/2003), essendo necessario (v. Corte cost. sentt. nn. 263/1994 e 38/2009, nonchè ord. n. 291/1986) che si configuri il presupposto dell’incidentalità in funzione della valutazione del requisito della rilevanza, il che implica che, nel giudizio principale, debba essere individuabile un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi (requisito che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie);

che, in definitiva, il ricorso, così come formulato, va dichiarato complessivamente inammissibile;

che, per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la società ricorrente deve essere condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese della presente fase in favore del controricorrente, liquidate – in relazione alla natura dell’attività difensiva svolta per il controricorrente ed in ragione del valore della controversia – nei termini di cui in dispositivo, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della stessa ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA