Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22487 del 22/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22487 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15709-2011 proposto da:
AGENZIA DETTE ENTRA I E 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA in persona
del Presidente – legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 102, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO ANELLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in
calce al controricorso;;
– controricorrente –

1(fG5

Q

2T:t

Data pubblicazione: 22/10/2014

avverso la sentenza n. 32/1/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di PERUGIA del 2.2.2011, depositata il 24/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 15709 sez. MT – ud. 24-09-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. rio. n. 15709/11
Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Oggetto: impugnazione cartella pagamento e provvedimenti diniego rimborso crediti imposta,
Ordinanza
Svolgimento del processo
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale dell’Umbria n. 32/01/11, depositata il 24
febbraio 2011, con la quale, rigettato l’appello principale della
medesima, e l’altro incidentale della fondazione Cassa di Risparmio di Perugia contro la decisione di quella provinciale,
l’opposizione della contribuente, relativa alla cartella di pagamento, inerente al rimborso della somma erogata per parte del credito d’imposta Irpeg riguardante l’anno 1993-94, nonché a due
provvedimenti di diniego di rimborso stesso, concernenti il residuo credito per la suindicata annualità e quella successiva 199495 – impugnazione proposta con tre distinti ricorsi, poi riuniti veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il credito d’imposta indicato nelle due dichiarazioni del reddito si era ormai consolidato, dal momento che alcun
avviso di accertamento, o in rettifica, era stato mai emesso, sicchè l’ufficio era ormai decaduto, non potendo quindi più contestare quanto rivendicato dalla fondazione Cassa di Risparmio. Ques
resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la rico
duce violazione degli artt. 36 bis e 43 Dpr. n. 600/73, nonché 2
L. n. 350/03, in quanto la CTR non considerava che non si trattava
di decadenza nell’accertamento o rettifica, bensì di diniego esplicito di rimborso di somme non dovute per carenza dei presupposti dell’agevolazione, posto che le fondazioni bancarie non sono
contemplate fra i vari enti indicati nell’art. 6 Dpr. n. 601/73,
trattandosi di elencazione tassativa, per la quale perciò il beneficio della aliquota ridotta al 50% non è previsto nella fattispecie, con la conseguenza perciò che alcun consolidamento di diritto
poteva essersi determinato a favore della controricorrente, cui il
rimborso era stato effettuato nei mesi di luglio e dicembre 2007.
Il motivo è fondato. Appare necessario premettere che gli enti
di gestione delle partecipazioni bancarie, quali risultanti dal
conferimento delle aziende di credito in apposite società per azioni, e gravati dall’obbligo di detenzione e conservazione della
maggioranza del relativo capitale ai sensi della legge n. 218 del
1990, nonché in base all’art. 12 del d.lgs. n. 356 del 1990, a
causa del particolare vincolo genetico che li univa alle aziende
scorporate, non possono essere assimilati nè alle persone giuridiche di cui all’art. 10 “bis” della legge n. 1745 del 1962 (che
perseguono esclusivamente scopi di beneficenza, educazione, istru-

zione, studio e ricerca scientifica), ai fini della esenzione dal
versamento della ritenuta d’acconto sugli utili, nè agli enti ed
istituti di interesse generale aventi scopi esclusivamente culturali, di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, ai fini del
riconoscimento della riduzione a metà dell’aliquota sull’IRPEG.
Infatti la predetta disciplina agevolativa non trova applicazione
quanto agli enti considerati nè in via analogica, trattandosi di
disposizioni eccezionali, nè in via estensiva, poiché la sua
“ratio” va ricercata nella esclusività e tipicità del fine sociale
previsto per ciascun ente, individuato in maniera tassativa quale
già esistente al momento dell’entrata in vigore delle predette
norme. La successiva disciplina di riforma del sistema creditizio,
nell’attribuire a tali enti, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n.
153 del 1999, ed ove si siano adeguati alle nuove prescrizioni, la
qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, così estendendo ad essi il regime tributario proprio degli
enti non commerciali, “ex” art. 87, comma l, lettera c) del
T.U.I.R., non ha assunto valenza interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, avendo essa previsto adempimenti collegati
all’attuazione della riforma stessa, senza influenza sui periodi
precedenti. Ne consegue l’esistenza di una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione
all’entità della partecipazione al capitale sociale, sono in grado
di influire sull’attività dell’ente creditizio e, dall’altro, la
possibile fruizione dei predetti benefici, per gli enti considerati, solo a seguito della dimostrazione, di cui sono onerati secondo il comune regime della prova ex art. 2697 cod. civ., di avere
in concreto svolto un’attività, per l’anno d’imposta rilevante,
del tutto differente da quella prevista dal legislatore, dunque
un’attività di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale, anzichè quella di controllo e governo delle partecipazioni
bancarie, purchè il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia
mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere
di sollevare in proposito precise contestazioni, come nella specie, in cui alcun supporto probatorio risultava mai fornito dalla
fondazione (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenze n.
15’Ì6 d l
22/01/2009, n. 27619 del 2006).
Ciò premesso, tuttavia va osservato che quanto opra è d ±mente, e cioè assorbente di ogni questione, nel senso che alcun
diritto poteva essere rivendicato dalla contribuente, a prescindere poi dal fatto che non risulta mai addotta alcuna prova che il
credito d’imposta spettasse per avere la fondazione versato il
tributo ad aliquota intera. Inoltre va rilevato – “ad abundantiam”
– che in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, l’azione volta al relativo recupero è sottoposta all’ordinario termine
di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incidono né il
limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare
delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi
2

2

dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né i limiti
alla proponibilità della relativa eccezione, posti dall’art. 2,
coma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Infatti la prima
disposizione è volta ad imporre un obbligo dell’Amministrazione
finanziaria, senza stabilire un limite all’esercizio dei diritti
del contribuente, mentre la seconda contiene un mero invito rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte
del giudice, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n.
7706 del 27/03/2013; Sezioni Unite: n. 2687 del 2007).
Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente
cessazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la
causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto
del ricorso in opposizione della contribuente avverso la cartella
di pagamento e i provvedimenti di diniego di ri o
crediti
d’imposta.
4. Quanto alle spese del doppio grado, su is c. o giusti mot vi per compensarle, avuto riguardo alla natura •el
controversia
e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo
giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso delle altre del presente giudizio a favore della ricorrente, che liquida
in euro 20.000,00(ventimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.

3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA