Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22487 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23168-2015 proposto:

Z.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO FRISI

24, presso lo studio dell’avvocato RIZZICA CECILIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLERICI ROBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO UFFICIO

CONTROLLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 671/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 671/2015, depositata il 26 febbraio 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello di Z.J. avverso la decisione di prime cure, – che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella esattoriale emessa in relazione ad avviso di liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni usufruite dal contribuente per l’acquisto di prima casa di abitazione, – rilevando che, nella fattispecie, trovava applicazione, piuttosto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, – siccome non trattandosi di imposta complementare liquidata per il maggior valore accertato, – così che correttamente era stato iscritto a ruolo l’intero importo delle imposte dovute;

2. – Z.J. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, sul rilievo che, – venendo in considerazione un avviso di liquidazione impugnato in sede giudiziale, – la conseguente cartella esattoriale avrebbe potuto essere emessa previa iscrizione a ruolo (solo) dei due terzi dell’importo dovuto, e posto, poi, che il giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione (a quel momento) era stato definito (con rigetto dell’impugnazione) solo nel suo primo grado (con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 244/07/2010 del 4 novembre 2010);

– col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte prima, art. 1, comma 4, nota II bis, allegata, deducendo, in sintesi, omesso esame del motivo di appello col quale esso esponente aveva censurato le modalità di computo dell’imposta dovuta (e liquidata in Euro 7.350,00) in relazione alla revoca delle agevolazioni, avuto riguardo, nello specifico, al credito di imposta maturato (per Euro 3.150,00) in relazione a precedente acquisto (L. n. 448 del 1998, art. 7) ed all’importo (per Euro 103,68) ad ogni modo versato;

– il terzo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato qual riproposta nel secondo grado del giudizio;

2. – il primo motivo è destituito di fondamento, posto che, contemplando le modalità di riscossione dell’imposta a fronte della contestazione giudiziale del relativo titolo, – l’evocata disposizione processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1) assume a suo presupposto che la disciplina sostanziale del tributo ne preveda (anche) “la riscossione frazionata” (v., ex plurimis, Cass., 24 settembre 2015, n. 19015; Cass., 30 giugno 2010, n. 15473; Cass., 9 gennaio 2004, n. 141); evenienza, quest’ultima, che, – se sussiste con riferimento alle imposte dirette sul reddito (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15), ed all’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60), – non si configura a riguardo dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56) laddove (così come nella fattispecie, e come ben rilevato dal giudice del gravame) non venga in considerazione l’imposta complementare dovuta in relazione al maggior valore del bene oggetto di accertamento;

3. – il secondo ed il terzo motivo si prospettano, quindi, come inammissibili già in relazione al loro contenuto che, – qual sottoposto al giudice del gravame, – in violazione del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), non viene (nemmeno per sintetica riproduzione) ripercorso, posto che la ricorrente non dà in effetti conto dei motivi di appello che erano stati proposti (v. Cass., 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 17 agosto 2012, n. 14561; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; Cass., 2 dicembre 2005, n. 26234);

3.1 – ad ogni modo, l’inammissibilità del secondo motivo si correla al rilievo che la ragione di doglianza (così) svolta identifica, piuttosto che un vizio proprio dell’atto impugnato (la cartella esattoriale), – una contestazione involgente l’entità del recupero fiscale oggetto dell’avviso di liquidazione (pur impugnato), causa petendi (e petitum) di domanda, quella, che è ammissibile (solo) con riferimento al relativo titolo costitutivo e che, pertanto, non può essere utilmente svolta in questa sede (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3);

3.2 – quanto, poi, al terzo motivo, è del tutto evidente che, nella fattispecie, difetta (anche) ogni interesse all’impugnazione, una volta che, – in ragione degli effetti (solo) interinali, e della naturale strumentale (rispetto alla decisione da assumere a definizione della lite contestata), del provvedimento di sospensione dell’esecuzione (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 12 novembre 2015, n. 23113; Cass., 1 ottobre 2014, n. 20669; Cass., 7 febbraio 2013, n. 2913; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21156; Cass., 31 marzo 2010, n. 7815; Cass., 19 marzo 2008, n. 7342; v., altresì, nella giurisprudenza penale, Cass. pen., 21 settembre 2016, n. 19994; Cass. pen., 17 gennaio 2013, n. 9578, nonchè Corte Cost., 15 luglio 2015, n. 161; Corte Cost., 30 dicembre 1999, n. 464), – l’istanza cautelare debba ritenersi assorbita (così come nel caso che ne occupa per rigetto del gravame) dalla pronuncia di definizione (nel merito) della lite (unica decisione, questa, suscettibile di impugnazione col ricorso per cassazione);

4. – nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva dell’intimata;

– nei confronti del ricorrente ricorrono, però, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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