Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22487 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18626-2016 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

V.G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FANFANI;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE

ROCCIOSE 69, presso lo studio dell’avvocato ROSALIA MANGANO,

rappresentata e difesa dagli avvocati EMANUELA MANINI, GIANLUCA

BRASCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/02/2016 R.G.N. 328/2015;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento del ricorso proposto da C.C. ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a decorrere dal 24 febbraio 1999, mentre ha rigettato l’appello incidentale della società datrice di lavoro tesi a far valere le decadenze maturate in relazione ai licenziamenti intimati alla lavoratrice dalle cooperative che si erano succedute nel tempo quali datrici di lavoro apparenti.

2. La Corte di merito, diversamente dal giudice di primo grado che aveva accertato l’interposizione fittizia ma aveva limitato la durata del rapporto con la società Ferrovie dello Stato al periodo dal 1.6.2000 al 31.3.2007 ed aveva accertato l’inquadramento in Area I come ausiliaria di livello G del ccnl del settore ferroviario, ha ritenuto che il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente ed interposto era giuridicamente inesistente provenendo da un soggetto estraneo al rapporto lavorativo. Conseguentemente ha rigettato le censure formulate dalla società nel ricorso incidentale ivi compresa quella di prescrizione, di cui ha confermato la durata decennale trattandosi di domanda di accertamento e costituzione di rapporto di lavoro (con conseguente salvezza dei diritti per i dieci anni antecedenti il tentativo obbligatorio di conciliazione del 24.2.2009). Quanto all’insorgenza del rapporto ed alla sua persistenza, la Corte territoriale ha verificato che dalle risultanze testimoniali era emerso che già nel febbraio 1999 la C., pur formalmente dipendente della cooperativa CIS, prestava la sua attività come addetta alle sale di attesa della stazione di Santa Maria Novella di Firenze ed era assoggettata al potere organizzativo della società convenuta. Ha quindi verificato che i medesimi compiti si erano protratti oltre il marzo 2007 e che la società, che ne era onerata, non aveva dimostrato in che modo tale rapporto fosse poi cessato. Con riguardo alla dedotta cessione del ramo di azienda che gestiva le attività di portineria a Ferservizi s.p.a., poi, la Corte di merito ha evidenziato che nessuna prova di tale cessione era stata offerta sicchè il rapporto doveva essere ritenuto ancora esistente. Quanto alle differenze retributive il giudice di secondo grado ha ritenuto che queste spettassero dal 24 febbraio 1999, data di decorrenza del rapporto tra le parti, atteso che la prescrizione, in assenza di una stabilità reale non poteva decorrere.

3. Per la Cassazione della sentenza ricorre Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. che articola sei motivi ai quali resiste con controricorso C.C.. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112,414 e 434 c.p.c., oltre che l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.1. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte ha stabilito che il rapporto con la società, già in essere alla data del 24 febbraio 1999, persisteva alla data della sentenza senza tuttavia chiarirne le ragioni ed incorrendo, così, nelle denunciate violazioni.

5. La censura è destituita di fondamento.

5.1. Una volta accertata l’illecita interposizione e l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società utilizzatrice dei servizi era quest’ultima che avrebbe dovuto allegare e dimostrare in che modo il rapporto era cessato. La Corte territoriale ha accertato che al contrario la società era rimasta inadempiente all’onere che su di lei incombeva e perciò, conseguentemente, ha ritenuto ancora in essere il rapporto tra le parti.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato da L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, per avere, il giudice di appello, erroneamente ritenuto che la lavoratrice – la quale non aveva impugnato le risoluzioni dei rapporti intercorsi con le varie società succedutesi (Multiservizi e altre, ultima la Sogest) – non fosse decaduta dal potere di impugnare i licenziamenti.

7. Anche tale censura è infondata.

7.1. Va premesso che nell’ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio. Conseguentemente, è inefficace il recesso intimato dal soggetto interposto (cfr. Cass. Cass. n. 6926 del 2000 ed anche n. 5995 del 1998 e S.U. 21/03/ 1997, n. 2517).

Ne consegue che in caso di interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietata (ricorrendone i presupposti) dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, l’interponente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, si sostituisce all’interposto nel rapporto di lavoro, cosicchè l’eventuale licenziamento intimato da quest’ultimo è inesistente giuridicamente (cfr, oltre a quelle già citate Cass. n. 23684 del 2010 e n. 10318 del 2000 e n. 6926 del 2000).

8. Quanto poi alla denunciata violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 è appena il caso di osservare che alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo il rapporto si era già convertito.

9. Con il quarto motivo la ricorrente deduceche in violazione degli artt. 414,416 e 115 c.p.c. e della L. n. 1369 del 1960, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che non vi era prova della committenza ferservizi trascurando di considerare che, sin dal primo grado era stato allegato che vi erano committenze riferibili a Ferservizi (cessionaria del ramo di azienda costituito dalla gestione della portineria), e che già il Tribunale, la cui sentenza era stata sul punto confermata dalla Corte di merito, aveva indicato i periodi in cui il servizio era stato prestato in favore di Ferservizi e non di RFI che non era il committente formale. Alla luce di tali premesse ritiene che l’interposizione nei confronti di RFI s.p.a. non poteva superare il periodo 1.6.2000-31.3.2007 in cui committente era RFI.

10. L’articolata censura è inammissibile in quanto, da un lato sollecita una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella effettuata dalla Corte di merito che in questa sede è inammissibile. Dall’altro non si confronta con l’accertamento della Corte di merito che ha escluso l’esistenza di una cessione di ramo d’azienda tra la società ricorrente e la Ferservizi (cfr. pag. 4 della sentenza di appello).

11. Con il quinto motivo di ricorso è lamentata la violazione dell’art. 2751 bis c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che ai crediti rivendicati si sarebbe dovuta applicare la prescrizione quinquennale essendo sostanzialmente incontestata e comunque notoria la dimensione dell’impresa appaltatrice e dunque tutte le pretese antecedenti il quinquennio dal tentativo obbligatorio di conciliazione (24.2.2009-24.2.2004) erano prescritte.

12. La censura è malposta e non può trovare accoglimento. Non si tratta infatti di accertare l’esistenza o meno di una stabilità reale con le imprese appaltatrici ma, piuttosto, di tenere conto della inesistenza, fino all’accertamento giudiziale del rapporto, di un rapporto con caratteristiche di stabilità tali da consentire il decorso della prescizione. Il requisito della stabilità reale, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, va verificato alla stregua del concreto atteggiarsi del rapporto stesso. Ne consegue che, con riferimento a rapporti di lavoro costituiti in violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 (applicabile “ratione temporis”), la suddetta verifica deve essere effettuata sulla base delle concrete modalità, anche soggettive, di svolgimento del rapporto, senza che assumano rilievo la disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto “ab initio” con il datore di lavoro effettivo ovvero la qualificazione attribuita in sede giudiziale (Cfr Cass. 04/06/2014 n. 12553). E’ nuova, poi, la questione che investe l’esistenza del requisito dimensionale nelle imprese appaltatrici di cui la sentenza non parla ed il ricorso sul punto non è sufficientemente specifico atteso è chiarito in che termini la questione sia stata posta ritualmente in primo grado e reiterata davanti alla Corte di appello.

13. Anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, è inammissibile.

13.1. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito avrebbe trascurato di esaminare il motivo di appello con il quale si criticava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di accertamento dell’utilizzabilità dei contributi versati all’Inps dalle cooperative appaltatrici ai fini della regolarizzazione contributiva e, tuttavia, non specifica in che termini ed in che luogo la censura, di cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno, è stata esattamente formulata in appello nè chiarisce quale sia stato il contenuto della decisione di primo grado così da far comprendere alla Corte, ex actis, che effettivamente la questione era stata ritualmente sollevata sin dal primo grado e riproposta al giudice di appello.

14. In conclusione, per le ragiosi sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater è tenuta altresì al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA