Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22487 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 06/08/2021), n.22487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17114/2020 proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2020 della CORTE D’APPELLO di Torino

pubblicata il 16/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2021 da FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Torino, pubblicata il 16 gennaio 2020, con cui è stato respinto il gravame proposto da O.J. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo piemontese. La nominata Corte ha negato che al ricorrente spettasse alcuna forma di protezione internazionale.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), o, comunque, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Viene rilevato che la Corte di merito si sarebbe limitata a negare quanto dedotto in giudizio dall’odierno ricorrente quanto alla mancata valutazione della sua vicenda personale richiedente, ma sulla scorta di un dettagliato excursus storico della Confederazione nigeriana. E’ lamentato che la sentenza impugnata abbia conferito rilievo alle apparenti lacune del quadro probatorio offerto. Il ricorrente aggiunge non potersi considerare il paese di rimpatrio come un porto sicuro in quanto i focolai di conflitto ivi presenti sono noti e diffusi. Infine viene deplorata la decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria: è rilevato che la Corte di merito non avrebbe esaurientemente illustrato le ragioni per le quali esso istante, oramai inserito nel lavoro e nel paese di accoglienza, non potrebbe avere accesso alla tutela invocata.

Il motivo è inammissibile.

Con riguardo al tema della credibilità del richiedente, esso pecca di totale astrattezza e manca di confrontarsi coi plurimi elementi di incongruità che la Corte di appello ha ravvisato nella narrazione che lo stesso O. ha sottoposto alla Commissione territoriale. E’ sufficiente qui ricordare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).

Il mezzo di censura si occupa, come accennato, di ulteriori profili: ma lo fa in modo del tutto irrituale. Come è noto, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 14 maggio 2018, n. 11603; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 29 maggio 2012, n. 8585). In particolare, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto, nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronuncia (Cass. 18 agosto 2020, n. 17224).

2. – Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. L’istante si duole che la Corte di appello abbia omesso di valutare la condizione di vulnerabilità dell’appellante al fine di concedere la protezione umanitaria.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha evidenziato come in giudizio non fosse stata formulata alcuna allegazione di fatto, in punto di vulnerabilità, che potesse essere valorizzata ai fini della previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e 19, comma 1. Tale rilievo assume valore decisivo, giacché la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016). Il ricorrente avrebbe quindi dovuto contrastare l’affermazione della Corte distrettuale prospettando uno specifico error in procedendo, dando puntualmente conto della formulazione, nel corso del giudizio di merito, di una allegazione nel senso indicato.

3. – Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

4. – Non è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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