Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22486 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SGC SRL SOCIETA’ GESTIONE CREDITI (OMISSIS) in persona

dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato LOY GIANLUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12612/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 19.5.09,

depositata il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La S.G.C. s.r.l. Società gestioni Crediti ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza del 9 giugno 2009, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da essa ricorrente proposta avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione presso quel Tribunale aveva dichiarato improcedibile l’esecuzione forzata immobiliare introdotta nei confronti di B.C..

L’intimato non ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. La L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come quello in esame – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

Invero, nessuno dei due motivi sui quali si articola il ricorso, entrambi dedotti sia ai sensi del n. 3 che del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si conclude, per quanto attiene ai vizi ai sensi del n. 3 con la formulazione del prescritto quesito di diritto, nè, per quanto attiene ai vizi ai sensi del n. 5, si conclude o contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, cui alludeva la norma dell’art. 366-bis c.p.c., siccome richiesto da consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorso presenterebbe anche un’ulteriore causa di inammissibilità, costituita dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che i due motivi si fondano su documenti (un provvedimento amministrativo che si dice prodotto dal B., una certificazione notarile e lo stesso atto di pignoramento) riguardo ai quali non si fornisce l’indicazione specifica richiesta da detta norma, che costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza (sui suoi caratteri si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, fra tante).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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