Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22486 del 22/10/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 22486 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 21581-2012 proposto da:
MANDRACCHIA CALOGERO (MNDCGR39B25A089D)
elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELIJ 22, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO ROMEI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO ALLETTO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SERIT SICILIA SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 936/2011 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,
depositata il 23/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

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Data pubblicazione: 22/10/2014

4.

Premesso in fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Agrigento —con la

statuizione che rileva ai fini del presente ricorso- ha dichiarato
inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Calogero

S.p.A. nella procedura esecutiva immobiliare n. 17/1992 R.G.E.
introdotta ai danni del Mandracchia dinanzi allo stesso Tribunale da
parte di Island Financing S.r.l.
Il ricorso è proposto con un unico motivo. L’intimata non si è difesa.
2.- Con l’unico motivo è dedotta violazione dell’art. 360, 1° comma, a
3 in relazione all’art. 615, 1° e 2° comma, cod. proc. civ. Il ricorrente
sostiene che erroneamente il giudice a quo avrebbe qualificato come
opposizione agli atti esecutivi il motivo di opposizione da lui proposto,
riguardante l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento sulla
base delle quali la SERIT S.p.A., quale concessionaria del servizio
riscossione tributi, era intervenuta nella procedura esecutiva
immobiliare pendente nei suoi confronti; qualificazione errata, dalla
quale il giudice avrebbe fatto conseguire l’errata dichiarazione di
inammissibilità per mancato rispetto del termine perentorio dell’art.
617 cod. proc. civ. Aggiunge che la decisione sarebbe errata anche con
riferimento ad altro motivo di opposizione, dato dal fatto che le
cartelle di pagamento erano state impugnate dinanzi alle Commissioni
Tributarie, che avevano accolto (non è chiaro se in tutto o in parte) i
ricorsi, sicché sarebbe stato evidente che mancasse il diritto di SERIT
di procedere ad esecuzione forzata; quindi, l’opposizione avrebbe
dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione.
3.- Il motivo è, in parte inammissibile; in parte infondato.

Ric, 2012 n. 21581 sez. M3 – tad. 24-09-2014
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Mandracchia avverso l’atto di intervento spiegato da SERIT Sicilia

E’ inammissibile per la parte in cui lamenta che il Tribunale non
avrebbe considerato tale ultima ragione di opposizione (pendenza ed
accoglimento dei ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie). Ed,
invero, non risulta affatto che si sia trattato di motivo di opposizione
fatto valere con l’atto introduttivo del presente giudizio (ricorso

dà conto. Allora, sarebbe stato onere del ricorrente riportare in ricorso
le doglianze fatte valere dinanzi al giudice di merito, con riguardo albi
pendenza dei ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie, al fine di
consentire a questa Corte il sindacato sulla loro pretesa errata o
mancata considerazione da parte del Tribunale.
In mancanza, il motivo è, per questa parte, inammissibile ai sensi
dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
3.1.- Il motivo

è inoltre infondato quanto alla critica della

qualificazione di opposizione agli atti esecutivi attribuita dal Tribunale
all’opposizione proposta dal Mandracchia avverso l’atto di intervento
di SERIT.
La questione controversa non sta tanto nell’individuazione della natura
del vizio dedotto relativamente alle cartelle di pagamento poste a base
dell’intervento. Si tratta infatti di atti che, in quanto impugnabili
dinanzi alle Commissioni Tributarie, perché relativi a tributi,
soggiacciono, in quel processo, alle norme degli artt. 19, 20 e 21 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, che -sempre dinanzi alle
Commissioni Tributarie- ne consentono l’impugnazione nel termine di
sessanta giorni, senza peraltro che ciò significhi che i vizi di
notificazione riguardino l’ an piuttosto che il quomodo dell’esecuzione
esattoriale (come sembra presupporre il ricorrente).
Piuttosto, nel caso di specie, il vizio in parola non rileva direttamente,
bensì come ragione di contestazione dell’ammissibilità dell’intervento
Ric. 2012 n. 21581 sez. M3 – ud. 24-09-2014
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depositato il 20 maggio 2009), atteso che di esso la sentenza nemmeno

del concessionario del servizio riscossione tributi nell’esecuzione
ordinaria intrapresa da altro creditore.
Trova allora applicazione il principio, già espresso da questa Corte, per
il quale le questioni relative all’ammissibilità dell’intervento nel
processo esecutivo vanno esaminate dal giudice d’ufficio o a seguito di

sostanziale dell’esistenza e dell’ammontare del credito per cui è stato
spiegato intervento, la quale è utilmente proponibile in sede di
distribuzione del ricavato ai sensi e per gli effetti dell’art. 512 cod.
proc. civ. (cfr. Cass. S.U. n. 1082/1997, seguita da Cass. n. 9082/01 e
n. 10608/01, nonché da Cass. n. 6885/08, e, di recente, da Cass. ord.
n. 19858/11).
Risulta perciò corretta la qualificazione dell’opposizione come
opposizione agli atti esecutivi data dal giudice di merito.
Non essendo contestato dal ricorrente che il ricorso introduttivo sia
stato proposto oltre il termine di venti giorni dall’atto di intervento
spiegato da SERIT nel processo esecutivo (come affermato dal
Tribunale, che perciò è addivenuto alla dichiarazione di inammissibilità
dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.), si ritiene di proporre il
rigetto del ricorso”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al
difensore. Non sono state depositate memorie.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l’intimato non si è
difeso.
Ric. 2012 n. 21581 sez. M3 – ud. 24-09-2014
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opposizione agli atti esecutivi, fatta sempre salva la questione

e

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2014, nella carriera di

consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di

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