Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22486 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20977-2014 proposto da:

E.O., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BERNARDI NISCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PORDENONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/2014 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 54/08/14, depositata il 28 gennaio 2014, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha accolto l’appello dell’Agenzie delle Entrate e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha statuito la legittimità di avviso di liquidazione emesso per il recupero a tassazione ordinaria dell’imposta di registro ed ipotecaria dovute in relazione a contratto di compravendita di un terreno agricolo e di un fabbricato, rilevando che, – così come accertato dall’Ente locale in sede di rilascio del certificato definitivo, – il fabbricato non poteva usufruire dell’agevolazione prevista dalla L. n. 604 del 1954, art. 1, comma 2, in quanto non destinato all’abitazione dell’acquirente;

– E.O. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al dato materiale, – emerso dalla pronuncia di prime cure, che l’aveva posto a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso, e – costituito dalla insistenza del fabbricato “su fondo confinante con altri fondi agricoli coltivati” dallo stesso esponente, così che la casa rustica veniva ad insistere “sul fondo oggetto di accrescimento”;

– col secondo motivo, – che, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 1, commi 1 e 2, – il ricorrente assume che, ai fini dell’integrazione della disciplina di favore, deve ritenersi rilevante che la casa rustica ricadeva sul fondo oggetto di coltivazione e di accorpamento della piccola proprietà contadina in ragione della sua contiguità ai fondi acquistati, oggetto di coltivazione, fattispecie questa da ricondurre alla disposizione agevolatrice di cui all’art. 1, comma 1, cit., e che, in quanto tale, non richiede la destinazione ad abitazione dell’immobile;

2. – i due motivi, – che vanno congiuntamente esaminati in quanto connessi, – sono fondati e vanno accolti;

3. – la L. n. 604 del 1954, art. 1, ha previsto le agevolazioni in esame in relazione (tra gli altri) agli atti di compravendita “… posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina”, espressamente estendendole, poi, “agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l’acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al comma 1 per l’abitazione dell’acquirente o dell’enfiteuta e della sua famiglia.”.

3.1 – la nozione di fondo rustico deve ritenersi comprensiva di fabbricati strumentali, di natura pertinenziale, risultando intesa, nella stessa prassi amministrativa, come equivalente del concetto di terreni agricoli e relative pertinenze (v. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 26/E, del 6 marzo-2015);

– per come accertato dallo stesso giudice del gravame, nella fattispecie si trattava di un acquisto contestuale, ed unitario, di un terreno agricolo e di una casa rustica ricadente su porzione confinante; immobili, questi, che, ancorchè catastalmente classificati su diversi mappati (nn. 121 e 122), costituivano un unico compendio finalizzato all’accrescimento della piccola proprietà contadina;

– trattandosi, così, di casa rustica “situata sul fondo”, – di immobile rurale strumentale alla coltivazione, e pertinenziale al terreno agricolo, – non viene in rilievo il requisito (ulteriore), richiesto dalla legge, costituito dalla destinazione abitativa dell’immobile;

4. – il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato;

– le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti, avuto riguardo all’evolversi della vicenda processuale, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio proposto da E.O.;

compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.300,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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