Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22486 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/09/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 09/09/2019), n.22486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28529-2015 proposto da:

ROSA S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLETTA CAPONE;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI 27,

presso lo studio dell’avvocato MARINA WONGHER, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARINA MELCHIORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2052/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/08/2015 R.G.N. 2380/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e sentito il consigliere relatore, RILEVA che:

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 2052 in data 2 luglio – 26 agosto 2015, notificata il 30 settembre successivo, in accoglimento del gravame interposto da L.M. contro ROSA S.r.l. unipersonale, nonchè nei confronti del pubblico ministero, avverso la pronuncia numero 1896 in data 15/22 novembre 2012 resa dal tribunale di Treviso, in accoglimento dell’impugnazione ed in riforma della gravata pronuncia, accertava e dichiarava la falsità (salvo che nella sottoscrizione) dei documenti “atto di quietanza” e dichiarazione, entrambi datati 19-20 novembre 2002 e di cui ai documenti nn. 5 e 6 di parte appellata. Condannava, quindi, la società al rimborso in favore dell’appellante L. delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio all’uopo liquidate;

contro la sentenza di appello proposto ricorso per cassazione ROSA S.r.l. unipersonale come da atto notificato in data 30 novembre 2015 (lunedì), affidato a due motivi, cui ha resistito L.M. mediante controricorso, notificato a mezzo PEC il 4 gennaio 2016, in seguito illustrato da memoria;

CONSIDERATO che:

come evidenziato, in via preliminare, da parte ricorrente, oggetto del ricorso non è l’accertamento del credito di lavoro vantato dall’attrice L., in virtù dell’attività da ella svolta presso la ditta individuale R.Z., in seguito acquistata dalla S.r.l. ROSA, bensì esclusivamente l’accertamento del dedotto riempimento di fogli che l’istante L. assumeva essere stati da ella firmati in bianco “absque pactis”;

– ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 116 con riferimento all’art. 256 c.p.c., con riferimento alla testimonianza resa da F.M. avente ad oggetto la sottoscrizione da parte della lavoratrice dei fogli contestati nonchè la contestuale datio economica da parte del signor T., per conto della società Rosa, laddove nonostante quanto precisamente riferito dal teste la Corte veneziana aveva apoditticamente affermato che tratta vasi di testimonianza la cui poca, se non nulla, verosimiglianza emergeva palese, di teste compiacente e la cui attendibilità era da escludersi. Secondo la ricorrente, il richiamo al concetto di inattendibilità del teste, in luogo della falsità della deposizione, stava a dimostrare come non si fosse formato in capo agli stessi giudici di appello il convincimento della falsità della deposizione del teste oculare F., che in effetti non venne deferito al vaglio dell’autorità penale. Infatti, le argomentazioni espresse dalla Corte territoriale circa la pressochè inverosimiglianza, la contraddittorietà e la scarsa credibilità del teste, secondo parte ricorrente, non erano compatibili con un giudizio di mera inattendibilità, ma avrebbero dovuto portare, come conseguenza logico-giuridica, che ne avrebbe legittimato l’elisione della risultanza dall’istruttoria, ad un giudizio di vera e propria falsità della deposizione, con conseguente trasmissione degli atti all’inquirente per le verifiche del caso. In sostanza, la corte veneziana aveva confuso il concetto di inattendibilità del teste con quello di falsità della deposizione. Di conseguenza, questa Corte dovrebbe accertare la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 256 del codice di rito, laddove la Corte d’Appello aveva omesso di considerare la deposizione del teste F., però senza trasmettere gli atti al pubblico ministero per presunta falsità della testimonianza;

con il secondo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5., ha denunciato l’omesso esame del rapporto fattuale tra la teste Lu. e l’appellante L., in quanto le ragioni per le quali si era ritenuto in primo grado di non credere alla Lu., portatrice di un personale interesse alla ricostruzione di quel comune accadimento che avrebbe portato al rilascio di fogli firmati in bianco da entrambe le colleghe, erano perfettamente condivisibili, ciò che sarebbe stato sufficiente per rigettare la querela di falso, il cui onere gravava esclusivamente sulla parte che l’aveva proposta. Per contro, diversamente aveva opinato la Corte distrettuale, laddove l’intero impianto “accusatorio” mosso dalla L. si incentrava principalmente sulla testimonianza della sua compagna di lavoro Lu.Re., e viceversa, a tal uopo richiamando la ricorrente il principio affermato da questa Corte con ordinanza del 21 maggio 2014 n. 11204, sicchè è stato chiesto di accertare la violazione del succitato art. 360 c.p.c., n. 5, per avere i giudici di secondo grado omesso di esaminare il fatto decisivo per il giudizio, quale il rapporto fattuale tra la teste Lu. e la parte L.M.;

entrambe le anzidette censure appaiono palesemente inammissibili, siccome volte in effetti a contrastare quanto motivatamente accertato con la sentenza qui impugnata dalla Corte di merito, laddove, enunciate le conclusioni rassegnate dalle parti, ivi comprese le richieste istruttorie, ripercorsi fatti di causa (causa di lavoro instaurata da L.M. davanti al giudice del lavoro di Treviso per il pagamento delle vantate differenze retributive dovute in costanza di rapporto di lavoro, per cui la stessa attrice aveva in seguito proposto querela di falso relativamente alla quietanza di pagamento prodotta da parte resistente in ordine al periodo anteriore alla formale assunzione, per cui l’attrice aveva dichiarato di aver sottoscritto due fogli in bianco su richiesta del datore di lavoro con la giustificazione che sarebbero serviti per le pratiche di regolarizzazione del rapporto – processo quindi sospeso e dimesso davanti al Tribunale ordinario per la definizione della querela, istruito documentalmente e mediante testimonianze, nonchè deciso con sentenza in data 15 – 22 novembre 2012 con il rigetto della querela di falso e la condanna della querelante al rimborso delle spese), indicati altresì i motivi posti a sostegno del gravame, richiamata la testimonianza resa la L.R. (secondo il primo giudicante portatrice di un rilevante concreto ed attuale interesse di fatto, dal momento che in effetti vi erano state testimonianze incrociate con conseguente unico supporto probatorio di entrambe le pretese delle lavoratrici), veniva esclusa l’ipotizzata imprecisione e di incertezza della teste circa la data in cui avvenne la sottoscrizione dei fogli in bianco, ad ogni modo per le ragioni indicate non così determinante ai fini di considerare o meno la sua testimonianza dirimente. In ogni caso, tale deposizione andava esaminata e valutata alla luce dell’intero quadro probatorio emerso dall’istruttoria, avuto riguardo in primo luogo alla deposizione resa dal teste indicato dalla convenuta, signor F., le cui dichiarazioni sono state altresì riportate adeguatamente alle pagine 10 e 11 della sentenza di appello, secondo cui tra l’altro la donna non meglio dallo stesso individuata aveva firmato alcuni fogli scritti, di cui tuttavia il teste sconosceva il contenuto. Pertanto, trattavasi di testimonianza palesemente alquanto inverosimile, per le ragioni specificamente indicate in punto di fatto a pagina 11 della sentenza di appello, donde un testimone compiacente e la cui attendibilità era da escludersi, ciò pure alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie, motivatamente e dettagliatamente chiarite nelle pagine da 12 a 16 della sentenza di appello, con riferimento altresì alla testimonianza fornita da Ro.Al. e alle risultanze del documento n. 5, per cui tra l’altro non trovava significato ragionevole l’aggiunta a mano da parte appellata, sui testi dalla stessa predisposta con mezzi meccanizzati o informatici, delle scritte “per accettazione e accoglimento” nonchè su un documento sei “per accettazione”, pacificamente ad opera della medesima società, di guisa che tali aggiunte non avevano senso rispetto al contenuto degli atti in calce ai quali risultavano poste, trattandosi di testi di contenuto dichiarativo della stessa sottoscrittrice e che dunque non necessitavano di accettazione o di accoglimento. D’altro canto, se era pacifico che dette aggiunte erano state apposte a mano dal rappresentante della società, che pure aveva predisposto i testi delle dichiarazioni, non era chiara la ragione per cui anche le aggiunte non avrebbero potuto essere scritte a macchina o a computer. Le aggiunte, invece, ad avviso della Corte di merito, risultavano meglio giustificabili con la necessità di riempire il vuoto, che altrimenti sarebbe creato tra la data del documento e la firma della L.. Pertanto, ad avviso della corte distrettuale, l’intero quadro probatorio come sopra complessivamente delineato induceva ad affermare che i due atti erano falsi, in quanto abusivamente riempiti in bianco, “sine pacta”;

alla stregua, dunque, degli anzidetti motivati accertamenti di fatto si appalesano inammissibili le doglianze mosse alla società ricorrente, tra loro connessi e perciò esaminabili congiuntamente, avendo la Corte di merito esaminato tutte le circostanze emerse dall’istruttoria testimoniale e dalla prodotta documentazione, senza alcuna pretermissione di sorta, non essendo sindacabili, per contro, in questa sede di legittimità le valutazioni circa il contenuto dei fatti e degli atti acquisiti nel corso del giudizio, motivatamente operate dai competenti giudici di secondo grado, e per cui tra l’altro ex art. 360 c.p.c., rilevano, esclusivamente, gli apprezzamenti compiuti dal giudice di grado superiore, le cui statuizioni soltanto sono dunque soggette al ricorso de quo, sicchè neppure è consentito contrapporre le opinioni di parte ricorrente a quanto ritenuto dai giudici di merito all’esito del secondo grado del giudizio;

che tale contrapposizione nemmeno è consentita sotto il diverso profilo della mancata trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 256 c.p.c., irregolarità che d’altronde nella specie risultava pressochè ininfluente, essendo lo stesso pubblico ministero già intervenuto (obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 70 c.p.c., n. 5 e art. 221 c.p.c., u.c.) nel processo, come si evince anche dall’intestazione dell’impugnata sentenza, laddove inoltre sono riportate pure le conclusioni del medesimo ufficio requirente, di guisa che la comunicazione dovuta ai sensi dell’art. 256 risultava in effetti superata da detto intervento. Quindi, l’intervenuto p.m. (ufficio giudiziario impersonale, costituito presso ogni Tribunale e Corte), perciò ben edotto di tutte le emergenze processuali, per l’attività istituzionale di sua competenza non aveva necessità di ottenere apposita comunicazione da parte dell’organo giudicante;

ad ogni modo, la denunciata violazione dell’art. 256 c.p.c., non può comportare, evidentemente, di per sè sola una diversa valutazione -in positivo, rispetto a quella in senso contrario, motivatamente operata dal giudice di merito- della deposizione testimoniale, cui il medesimo art. 256 si riferisce (cfr. tra l’altro Cass. 3, civ. n. 219 del 17/01/1978, secondo cui la valutazione di inattendibilità di un teste esclude che possa disporsi la sospensione necessaria del processo civile in attesa della definizione del processo per falsa testimonianza promosso a carico del teste inattendibile – principio peraltro affermato sotto la vigenza del previgente c.p.p., mentre con il nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del codice abrogato, nè sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate e contenute nel capo secondo del Titolo primo del Libro primo del medesimo codice, con conseguente soppressione di ogni riferimento alla cosiddetta pregiudiziale penale nel testo dell’art. 295 c.p.c., in sede di nuova formulazione di detto articolo da parte della novella introdotta dalla L. n. 353 del 1990, avendo in tal modo il legislatore instaurato il sistema della pressochè completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità dedotta in giudizio, resta peraltro ferma la possibilità per il giudice civile di disporre la sospensione facoltativa del giudizio. Cfr., tra le altre, Cass. sez. un. civ. n. 3354 in data 11/04/1994, sez. lav. n. 3992 del 07/05/1997, nonchè ancor più di recente sez. 6 – 3 n. 26863 del 22/12/2016, secondo la quale nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi);

per il resto, valgono dunque i consolidati principi in tema di ricorso per cassazione, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui in particolare, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. V civ. n. 19547 del 04/08/2017, che quindi nella specie ivi esaminata giudicava inammissibile il prospettato motivo di ricorso, evidenziando che i ricorrenti non avevano indicato alcun “fatto”, dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in blocco la valutazione compiuta dai giudice e a proporne una diversa. Conforme tra le altre Cass. 17477 del 2007: V. parimenti Cass. civ. sez. 6 – 5, n. 29404 del 07/12/2017, secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità. In senso analogo, v. ancora Cass. sez. 6 – 5, n. 9097 del 07/04/2017: con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Conformi Cass. n. 7921 del 2011.

Cass. lav. n. 18665 del 27/07/2017: in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, non possono riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poichè, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla S.C., neanche quando il giudice di merito abbia posto alla base del suo apprezzamento massime di esperienza, potendosi in tal caso esercitare il sindacato di legittimità solo qualora il ricorrente abbia evidenziato l’uso di massime di esperienza inesistenti o la violazione di regole inferenziali. Conforme Cass. n. 2090 del 2004.

Cfr. altresì Cass. civ. 6 – 5, n. 91 del 07/01/2014, secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito.

Cass. 3, civ. n. 23940 del 12/10/2017: in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

Similmente, Cass. 2 civ. n. 24434 del 30/11/2016 ha rigettato il ricorso avverso sentenza pubblicata il 19/06/2012, affermando che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di “cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Conforme Cass. n. 14267 del 2006 ed in senso analogo Cass. civ. sez. 6 – L, n. 27000 del 27/12/2016, secondo la quale una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

V. ancora Cass. 1^ civ. n. 16526 del 05/08/2016, secondo cui il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto. Parimenti, secondo Cass. sez. 6 – 5, n. 5024 del 28/03/2012, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa.

Cass. lav. n. 16531 del 19/07/2006: la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al giudice di legittimità il potere di fornire un diversa interpretazione delle norme contrattuali, nè di procedere alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e delle coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. E già le Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza n. 5802 – 11/06/1998, avevano affermato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Più recentemente, inoltre, Cass. 3^ civ. n. 11892 del 10/06/2016, ha pure chiarito che anche il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio- nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Conforme Cass. 1^ civ. n. 23153 del 26/09/2018. In senso analogo cfr. ancora Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 80954 del 2014. D’altro canto, come altresì ben puntualizzato da Cass. 1^ civ. n. 7772 del 17/05/2012, il ricorso per cassazione, fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, – Conformi, tra le altre, al riguardo Cass. nn. 1195 del 2000 e 885 del 2002);

atteso l’esito negativo dell’impugnazione, la parte rimasta soccombente va condannata alle relative spese, risultando peraltro anche in presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della controricorrente in complessivi Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in relazione a questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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