Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22485 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NUCIFORA GIOVANNI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvcato PATANE’ AUSILIOABRAMO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 770/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

26/02/08, depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Patanè Ausilioabramo difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha

concluso conformemente alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. P.R. ha proposto ricorso per cassazione contro M.M.G. avverso la sentenza del 4 aprile 2008, con la quale la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza del 27 dicembre 2006, con cui il Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, aveva accolto l’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. proposta dalla M. avverso l’esecuzione forzata per obblighi di fare intrapresa dalla P. sulla base di un titolo esecutivo, costituito da una sentenza del Tribunale di Catania.

Ha resistito con controricorso la M..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

3. Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto – come ha eccepito anche la resistente – senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. La L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti – come nella specie – anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.

Ora, nessuno dei tre motivi sui quali si articola il ricorso (deducenti “violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2”, “violazione e falsa applicazione dell’art. 178 c.p.c.” e – senza indicazione di norme di diritto – “falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c.”) si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto.

E’, peraltro da rilevare che, se il ricorso fosse stato ammissibile, si sarebbe configurata una situazione nella quale la Corte dovrebbe, esercitando i suoi poteri di ufficio, rilevare la palese inammissibilità dell’appello, giacchè, avuto riguardo alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, essa avrebbe dovuto sottoporsi a ricorso per cassazione. Da tale rilievo la Corte dovrebbe trarre ragione per cassare senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’appello non poteva essere proposto (ciò alla stregua del principio di diritto affermato da Cass. (ord.) n. 20392 del 2009, nel senso che A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 17 febbraio 2006, n. 52, la sentenza resa sull’opposizione di terzo all’esecuzione – attraverso il rinvio operato dall’art. 619 c.p.c., comma 3, all’art. 616 c.p.c. – è da ritenere inimpugnabile nei modi ordinali e, come tale, soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7).”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. La resistente ha depositato nota spese, nella quale ha chiesto liquidarsi anche i diritti di procuratore, i quali nel giudizio di cassazione non sono dovuti (Cass. (ord.) n. 29577 del 2008, secondo cui: Il D.M. di approvazione della tariffa forense, avendo natura di fonte regolamentare così come desumibile dalla legge di attribuzione della competenza al Consiglio Nazionale Forense, n. 1051 del 1957, deve essere interpretata alla luce dei parametri e all’interno dei limiti stabiliti dalla L. n. 794 del 1942 che escludono il riconoscimento dei diritti di procuratore per qualsiasi giudizio di Cassazione compreso il regolamento di competenza, nonostante l’istanza possa essere proposta anche da uri avvocato non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleduecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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