Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22485 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22912-2013 proposto da:

SOGES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZIO 42/A, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA PUOTI, rappresentato e difeso

dagli avvocati GENNARO D’ANDRIA, AMEDEO FINIZIO, ROBERTA FINIZIO;

– ricorrente –

contro

M.F. IMBALLAGGI INDUSTRIALI SRL, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE ERITREA presso lo studio dell’avvocato

CORDELIA MARIA RITA GREGORIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 04/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La Società So.Ge.S. S.p.A., concessionaria del servizio di gestione amministrativa dell’ICI per conto del Comune di Melito di Napoli, informava la società M.F. Imballaggi Industriali s.r.l. che avrebbe provveduto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione, alla iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà del debitore. La società contribuente impugnava il preavviso ipotecario innanzi alla CTP di Napoli, ritenendo che non vi era stata rituale notifica degli avvisi di liquidazione presupposti. La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata dalla società contribuente, che sosteneva la tempestività del ricorso promosso in primo grado, ritenendo che l’impugnativa si riferiva non solo alla comunicazione di preavviso ipotecario ma anche agli atti sottostanti, di cui ignorava l’esistenza. La società So.Ge.S. ribadiva le eccezioni già formulate in primo grado, eccependo preliminarmente il giudicato in quanto il ricorso in appello era stato presentato oltre i termini atteso che la sentenza era stata ritualmente notificata in data 14.12.2010, mentre il gravame risultava notificato in data 24. 12.11, oltre i termini brevi. La CTR della Campania accoglieva l’appello. Propone ricorso per la cassazione della sentenza la società So.Ge.S. svolgendo due motivi. Si è costituita con controricorso la società M.F. Imballaggi Industriali S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: ” Violazione e falsa applicazione disposto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51″, atteso che la sentenza impugnata, con i suoi molteplici errori materiali e sostanziali, non interpreta correttamente l’eccezione formulata dal Concessionario circa l’improcedibilità dell’appello.

3. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, atteso che la sentenza della CTR della Campania sarebbe viziata in quanto illogica, generica e carente di motivazione con riferimento alla notifica della ingiunzione di pagamento.

4. Il primo motivo è fondato.

A) In verità, con riferimento alla inammissibilità dell’appello, va evidenziato che emerge dai fatti di causa, per essere stato illustrato in ricorso (v. pag. 4) e non contestato con controricorso dalla società M.F. Imballaggi Industriali S.p.A., che la sentenza della CTP n. 512 del 2010 è stata ritualmente notificata in data 14.12.2010 alla società contribuente, mentre il ricorso in appello è stato promosso in data 24.12.2011 e depositato in data 20.1.2012.

Quest’ultima circostanza si evince dalla piana lettura del frontespizio della sentenza della CTR della Campania n. 629 del 2012, oggetto di impugnazione.

B) Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 69 del 2009, indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per motivi indicati nell’art. 395 c.p.c., nn. 4) e 5) non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di notificazione della sentenza il termine breve per proporre appello è di sessanta giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1.

Ne consegue che l’appello è inammissibile, essendo stato proposto oltre i termini fissati dalla legge.

La sentenza della CTR non fa corretta applicazione dei suindicati principi, pur dovendosi rilevare delle inesattezze nella motivazione, è dato comprendere che i giudici di appello hanno ritenuto rituale l’impugnazione incorrendo nelle suindicate censure.

3. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, segue l’assorbimento del secondo. Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società contribuente. Tenuto conto dell’andamento della lite, le spese di giudizio dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti, mentre la parte soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla società contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per rimborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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