Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22485 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 16/07/2018, dep. 24/09/2018), n.22485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11965/2013 proposto da:

Milano Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco

n.6, presso lo studio dell’avvocato Sciuto Filippo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scofone Carlo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SNIA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell’avvocato

Paoletti Nicolò, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Stivanello Gussoni Franco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4495/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 02/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo di ricorso

1).

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il Tribunale di Milano, in sede di opposizione allo stato passivo della società Snia SPA in amministrazione straordinaria, proposta dalla società Milano Assicurazioni SPA (di seguito Milano Assicurazioni), con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato l’opposizione avverso l’esclusione di crediti chirografari ammontanti ad Euro 3.020.000,00=, traenti titolo da atti di coobbligazione di Snia, precedenti alla ammissione all’amministrazione straordinaria, relativi a due polizze fideiussorie emesse da Milano Assicurazioni nell’interesse di Caffaro Chimica SRL, obbligata principale. Secondo l’opponente, la prima era stata emessa a favore di Edison SPA, Edison Energia SPA e Consorzio Pluriservizi Nord Est a garanzia del pagamento di corrispettivi dovuti da parte di Caffaro Chimica SRL relativi a contratti di fornitura ed era stata escussa per Euro 2.420.000,00= da Edison Energia SPA in data 31/03/2009, in epoca successiva alla cessazione di efficacia delle appendici di coobbligazione; la seconda garantiva invece Polimeri Europa SPA dall’eventuale inadempimento contrattuale di Caffaro Chimica SRL ed era stata assolta mediante un bonifico registrato sull’estratto conto bancario intestato a Milano Assicurazioni in data 12/03/2009.

La opponente Milano Assicurazioni aveva sostenuto di avere corrisposto ai beneficiari il complessivo importo indicato senza ottenere la rifusione da parte di Caffaro Chimica. Il Tribunale ha respinto l’opposizione sulla considerazione che la documentazione versata a sostegno del credito era priva di data certa e non risultavano depositate le quietanza.

Milano Assicurazioni ricorre per cassazione con tre motivi, ai quali replica con controricorso corredato da memoria ex art. 378 c.p.c. la società in amministrazione straordinaria.

Il Sostituto procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. Fall., art. 99.

La ricorrente sostiene di avere formulato in sede di opposizione richiesta affinchè venisse ordinato agli organi della procedura la produzione del ricorso per dichiarazione di credito e dei relativi allegati, ovvero affinchè il Tribunale provvedesse all’acquisizione d’ufficio e lamenta anche la omessa pronuncia in merito alla richiesta così formulata, rilevando, di contro, che il Tribunale aveva evidenziato l’assenza di documenti proprio osservando che non ne sarebbe stata richiesta l’acquisizione.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento ai documenti depositati nel fascicolo dell’insinuazione al passivo, necessari per valutarne l’anteriorità all’apertura della procedura.

1.3. I primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

1.4. Osserva la Corte che il Tribunale, nel respingere la domanda, in disparte dalle questioni afferenti il tema della data certa che si pongono certamente come successive, ha fondato la sua decisione sulla preliminare questione della mancata produzione nel giudizio di opposizione di alcuni documenti (in special modo, delle quietanze), già allegati alla tempestiva domanda di insinuazione al passivo, rimarcando che l’opponente non aveva nemmeno chiesto che venissero acquisititi in sede di ricorso introduttivo.

1.5. Tale statuizione risulta errata e va cassata.

Ricorda la Corte che risulta oramai superato l’orientamento che, richiamando il principio dispositivo come fondante il giudizio di opposizione allo stato passivo, come disciplinato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aveva ritenuto che al creditore, la cui domanda L. Fall., ex art. 93, era stata respinta dal giudice delegato, era fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento, L. Fall., ex art. 99, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, senza che la stessa potesse essere acquisita ex officio (Cass. 14/12/2015, n. 25174; Cass. 16/01/2012, n. 493; Cass. 08/11/2010, n. 22711).

Attraverso un progressivo temperamento del principio, si ritenuto necessario valorizzare il comportamento dell’opponente che abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, anche perchè implicitamente desumibile dal tenore del ricorso e tale da non lasciare dubbi sull’identità degli atti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, escludendo in tale ipotesi una sua negligente inerzia, idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova ed interpretando l’istanza come richiesta di autorizzazione al ritiro della documentazione, L. Fall., ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. 21/12/2016, n. 26639; Cass. 14/07/2014, n. 16101).

Da ultimo, con ulteriore affinamento, si è puntualizzato che “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.” (Cass. n. 12549 del 18/05/2017).

1.6. Orbene, nel caso di specie, che si colloca in epoca anteriore a questi articolati sviluppi ermeneutici, la Milano Assicurazioni aveva chiesto al Tribunale di ordinare “agli organi della procedura la produzione del ricorso per dichiarazione di credito e dei relativi allegati ovvero provvedere all’acquisizione d’ufficio di tali documenti” (v. trascrizione ai foll. 3/4 del ricorso), e ciò appare sufficiente per l’accoglimento dei motivi, atteso che: la richiesta era stata avanzata sia pure non con le caratteristiche elaborate dalla Corte solo nella recentissima decisione del 2017, invocata dalla controricorrente con la memoria per contrastare il ricorso-; in concreto il Tribunale ha avuto ben chiaro quali erano i documenti mancati ai quali la creditrice si era riferita, assumendo tuttavia erroneamente che era mancata la richiesta di acquisizione; la mancanza dei documenti (in special modo, delle quietanze) appare decisiva, sia per il primo che per il secondo pagamento, in ragione del tenore letterale della motivazione che ne rimarca la rilevanza, denunciando la carenza documentale.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c..

La censura concerne la statuizione con la quale è stato escluso che potesse dedursi la certezza della data della coobbligazione relativa alla polizza emessa a favore di Edison SPA, Edison Energia SPA e del Consorzio Pluriservizi Nordest SCARL dal verbale del Consiglio di Amministrazione di Snia del 06/06/2008, ove era dato atto della necessità di perfezionare un ulteriore atto di coobbligazione di Snia, con decorrenza dal 15 giugno 2008 al 30 aprile 2009, e del conferimento all’Amministratore delegato del potere di sottoscrivere l’atto di coobbligazione anzidetto.

2.2. Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei motivi primo e secondo.

3.1. In conclusione vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; il decreto impugnato va cassato e la controversia va rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA