Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22484 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. III, 27/10/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MARIPOSA SRL (OMISSIS) ricorrente che non ha depositato il
ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
EDILTEVERE SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore delegato
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO MESSICO N. 6, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO
ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRETTI
LUIGI giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
G.S., COMMED SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5059/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. La srl Mariposa ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5059/2008, depositata il 4.12.2008.
Resiste con controricorso la s.p.a. Ediltevere.
Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto;
2. – Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
che la ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Visto l’art. 375, c.p.c. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011