Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22484 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22484

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9409-2013 proposto da:

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGRICOLA RONCHI DI B.G. & C. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata l’08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La società Agricola Ronchi S.a.S. proponeva ricorso innanzi alla CTP di Verona avverso l’avviso di accertamento emesso a seguito del parziale versamento dell’ICI dovuta per l’anno di imposta 2007 per terreni di proprietà. La ricorrente assumeva di poter beneficiare dell’agevolazione che il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2e 9 riservavano ai terreni posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. La CTP rigettava il ricorso. Avverso la pronuncia, la società Agricola Ronchi S.a.S. proponeva appello e la CTR del Veneto, accoglieva parzialmente il gravame, sostenendo che la società contribuente potesse godere dell’agevolazione, trattandosi di imprenditore agricolo professionale. Il Comune di Villafranca di Verona propone ricorso per cassazione, svolgendo un unico motivo. La parte intimata non ha svolto difese.

2. La controversia concerne la questione: se in tema di ICI le agevolazioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 per gli “imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale”, trovano applicazione anche a favore delle società (nella specie una s.a.s.), aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 9e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendosi che la pronuncia emessa dal giudice di appello è palesemente illegittima, poichè in evidente violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 56 che ha limitato, in materia di ICI, l’applicabilità dei suddetti benefici alle sole persone fisiche, iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette all’obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

4. Il motivo è fondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:

a) La parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto la connotazione agricola del terreno nel difetto dell’elemento soggettivo, atteso che le agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di persone che svolgono attività agricola, quale l’Azienda Agricola Ronchi s.a.s., la quale non può, proprio per sua natura, provvedere alla diretta coltivazione del fondo.

La CTR ha ritenuto applicabili le agevolazioni in ragione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2 il quale estende alle società che hanno per oggetto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa vigente in favore dei coltivatori diretti persone fisiche.

L’assunto non può essere condiviso. Il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2 ha parificato il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, solo con riferimento alle imposte indirette e alla materia creditizia. Ne consegue che tale parificazione non può riguardare l’ICI, non potendo essere concessa al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, e ciò perchè la previsione del beneficio oggetto della lite costituisce una eccezione al regime fiscale ordinario.

b) Ed invero, codesta Suprema Corte ha, in plurimi arresti (Cass. n. 14145 del 2009, n. 5931 del 2010, n. 9770 del 2010, n. 14734 del 2014), affermato che: “In tema di ICI, le agevolazioni previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di capitali che svolgono attività agricola, non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale risultante dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 (attuativa delle direttive CE nn. 72/159, 72/160, 72/161 del Consiglio del 17 aprile 1972), e considerato che la limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata successivamente ribadita ed, anzi, ulteriormente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, mediante la previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali”. Il principio è stato ribadito anche con riferimento alle società cooperative a responsabilità limitata che svolgono attività agricola, “non rientrando queste ultime nella definizione di imprenditore agricolo a titolo principale risultante dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12 (attuativa delle direttive CEE n. 72/159, 72/160 e 72/161 del Consiglio del 17 aprile 1972) e, considerato che la limitazione agli imprenditori agricoli individuali è stata successivamente ribadita ed, anzi, ulteriormente ristretta dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, mediante la previsione della necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali” (Cass. n. 14734 del 2014, Cass. n. 14145 del 2009).

A proposito del requisito soggettivo necessario ai fini del riconoscimento della connotazione agricola del fondo, nell’ottica della predetta disciplina, va posto in evidenza che la L. n. 153 del 1975, art. 12 (nella lettera risultante a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10) prevede che: “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari…..”.

c) Ove, peraltro si volesse valorizzare il dato di fatto che la controversia qui in esame fa riferimento ad annualità di imposta successive all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 228 del 2001 (in riferimento alla cui portata innovativa si veda Cass. L. n. 1427 del 2012, Cass. n. 24558 del 2007 ed altre), la cui efficacia si voglia considerare anche ai fini dell’applicazione alla fattispecie qui in esame nonostante il carattere di specialità per materia che connota il D.L. n. 446 del 1997, art. 58 resterebbe comunque indiscusso che non risulta dalla pronuncia del giudice del merito che almeno la metà dei soci della S.a.S. avesse la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ed iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11 essendo stato dato rilievo solo al fatto che la società contribuente godeva della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

5. In ragione dei rilievi espressi, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che non si è fatta corretta applicazione delle norme e dei principi di diritto sopra richiamati, con la conseguenza che il ricorso va accolto, la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Tenuto conto dell’andamento della lite, si ritiene di compensare le spese di lite dei gradi di merito, mentre la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00 per rimborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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