Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22484 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 24/09/2018), n.22484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16741/2013 proposto da:

3P Service S.r.l., quale cessionaria della ditta P.P., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Lattanzio n.5, presso lo studio

dell’avvocato Malatesta Giovanni, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

P.P., quale titolare della omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Achille Papa n.21, presso lo

studio dell’avvocato Uva Saverio, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6054/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de

11/07/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6054/2012, depositata il 3/12/2012, pronunciata in un giudizio promosso dal Ministero dell’Interno nei confronti di P.P., in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, con il quale si era ingiunte al suddetto Ministero il pagamento, in favore del P., della somma di Euro 854.343,29, a titolo di compenso per la custodia di veicoli in deposito giudiziario, autorizzato dal Prefetto di Roma, ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo l’opposizione del Ministero e revocando il decreto ingiuntivo opposto.

In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che il Ministero dell’Interno fosse carente di legittimazione passiva, trattandosi di compensi relativi ad attività di custodia giudiziaria di veicoli sequestrati, per violazioni del codice della strada, dalla Polizia Municipale di Roma, cosicchè, prima della confisca, le spese di custodia gravano esclusivamente sull’amministrazione nel cui organico è posto il pubblico ufficiale che ha disposto il sequestro, mentre, per il periodo successivo, il rapporto obbligatorio intercorre esclusivamente tra il custode e l’Agenzia del Demanio. Quindi la Corte distrettuale, stante l’accoglimento del gravame nel merito, con declaratoria dell’infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, ha ritenuto “superata” ogni questione riguardante l’intervento in appello della 3P Service srl, quale cessionaria del credito vantato dalla Ditta P.P., oggetto di causa.

Avverso la suddetta sentenza, la 3P Service srl, propone ricorso per cassazione, notificato tra il 1 ed il 3/7/2013, affidato a due motivi, nei confronti di P.P. e del Ministero dell’Interno (che resistono con controricorso, il primo anche con ricorso incidentale in unico motivo, notificato il 27/09/2013).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 571 del 1982, artt. 11 e 12, R.D. n. 773 del 1931, art. 2 e succ.modif., D.P. n. 34 del 2000, dovendo ritenersi che, nella specie, la liquidazione dei compensi trovava fondamento in un provvedimento, del Prefetto di Roma, straordinario di rottamazione dei veicoli, in deroga alla normativa vigente e per ragioni di urgenza, con assunzione in capo al Ministero dell’Interno dell’obbligo correlato; con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 e art. 111 c.p.c., in ordine alla statuizione della Corte d’appello secondo la quale, a fronte della revoca dell’ingiunzione opposta, ogni questione sulla ammissibilità dell’intervento in giudizio di essa 3PService doveva ritenersi “superata”.

2. Il P. svolge un unico motivo di ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo alla prospettazione della ricorrente principale, lamentando la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, sempre del D.P.R. n. 571 del 1982, artt. 11 e 12, R.D. n. 773 del 1931, art. 2 e succ. modif., D.P. n. 34 del 2000, nella parte della decisione impugnata nella quale si è ritenuta l’Amministrazione ingiunta carente di legittimazione passiva, essendo irrilevante accertare se i beni fossero stati confiscati o se ne fosse stata disposta la rottamazione con provvedimento prefettizio, laddove, invece, proprio il fatto che i veicoli oggetto della custodia giudiziaria erano stati oggetto di una rottamazione straordinaria, sulla base di ordinanza prefettizia n. 34/2000, di necessità ed urgenza (concernente tutti i beni mobili “oggetto di sanzioni amministrative, per i quali non si sia ancora proceduto alla confisca”), implicava inoperatività del D.P.R. n. 571 del 1982, artt. 11 e 12 ed onere della liquidazione della relativa spesa in capo alla Prefettura e quindi al Ministero dell’Interno.

3. Preliminarmente, il Ministero controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale della 3P Service, in quanto la cessi ne del credito verso la Pubblica Amministrazione doveva essere, oltre che notificata, espressamente accettata dall’Amministrazione ceduta e comunque il D.P.R. n. 2440 del 1923, art. 70 prescrive altresì che con un solo atto non si possono cedere crediti verso amministrazioni diverse, cosa accaduta nella fattispecie.

L’eccezione è infondata, in quanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso (a prescindere dunque dalla fondatezza nel merito della pretesa creditoria), la 3P Service risulta legittimata, avendo comunque preso parte al giudizio, essendo intervenuta in appello. Invero, la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass.1854/2000; Cass. 9538/2001; Cass. 15021/2005; Cass.16100/2006;Cass. 17234/2014).

4. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale sono inammissibili, in quanto le censure, in assenza di allegazione di una violazione dei criteri ermeneutici nell’interpretazione dell’atto amministrativo, implicano un accertamento di fatto, sul valore e portata dell’ordinanza prefettizia del 2000, riservato al giudice di merito.

Invero, la Corte d’appello ha ritenuto di nessun rilievo l’ordinanza del Prefetto di Roma del 2000, con la quale si è disposta, al posto della vendita o della confisca, la distruzione di alcuni veicoli di valore nullo, posti da tempo in custodia a seguito di sequestro, senza alcuna previsione di deroga alle norme sui pagamenti degli oneri di custodia maturati ovvero di assunzione di tali oneri in capo al Ministero dell’Interno; i ricorrenti, principale ed incidentale, propongono unicamente una diversa lettura ed interpretazione del suddetto atto.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 10271/2016; Cass. 18661/2006) che ” l’interpretazione degli atti amministrativi è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione ove illogica od incongrua, sì da non consentire il controllo del procedimento logico adottato, senza, che, peraltro, l’interpretazione fornita debba essere l’unica o quella astrattamente migliore, ferma la necessità che la parte specifichi, nelle sue censure, i canoni ermeneutici in concreto violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato”.

5. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito.

6. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Le spese, liquidate come in dispositivo” seguono la soccombenza, nel rapporto tra i ricorrenti, principale ed incidentale, ed il Ministero controricorrente, mentre vanno compensate integralmente nel rapporto tra ricorrente principale e controricorrente-ricorrente incidentale P., avendo quest’ultimo sostanzialmente aderito alle prospettazioni e difese della ricorrente principale.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale; condanna, in solido, la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità in favore del Ministero controricorrente, liquidate in complessivi Euro 8.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito; dichiara integralmente compensate le spese processuali, nel rapporto tra ricorrente principale e controricorrente-ricorrente incidentale P..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, principale ed incidentale, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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