Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22484 del 09/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16032-2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati ROSARIO VISALLI, GIOVANNI FIANNACCA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1409/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata
l’11/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 11 aprile 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da C.M. contro la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e relativa ad IRPEF non corrisposta su compensi per lavoro dipendente erogati nell’anno 2002, soggetti a tassazione separata. Rilevava, in particolare, la CTR che “la pretesa è legittima e fondata, non ricorrendo alcun vizio di forma o di sostanza, non essendo previsto l’avviso bonario di componimento”.
Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’11 maggio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per avere la CTR ritenuto legittima la cartella di pagamento impugnata, relativa a tassazione separata di redditi di lavoro dipendente, nonostante l’omessa notifica dell’avviso bonario.
La censura è fondata.
Invero, la sentenza impugnata, nel ritenere non dovuto, nella fattispecie, l’avviso bonario, non si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nell’ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, l’ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo” (Cass. n. 18398 del 2018, Cass. n. 11000 del 2014).
Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente il regolamento delle spese processuali.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale Sicilia, sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019