Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22483 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FULCIERI PAULICCI DE’ CALBOLI 5, presso lo studio

dell’avvocato UTZERI EVA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASSID ASSICURATRICE ITALIANA DANNI SPA in L.C.A. (in seguito anche

Assid) posta in liquidazione coatta amministrativa in persona del

Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESALIO 22, presso lo studio dell’avv. ALBANESE GINAMMI LORENZO, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (già SpA Riunione Adriatica di Sicurtà) in persona del

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso

lo studio dell’avv. SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.C.G.; SPA INA ASSITALIA ASSICURAZIONI – in qualità di

impresa designata dalla SPA CONSAP – Sez. Aut. F.G.V.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 795/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 17.12.09,

depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per la controricorrente (Soc. Assid) l’Avvocato Lorenzo

Albanese Ginammi che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

1 – La sentenza impugnata (Trib. Roma 14.1.2010), confermando quella di primo grado, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria del S. dato che le prove raccolte nel procedimento estinto degradano a meri argomenti di prova assoggettati al libero apprezzamento del giudice e che dalla documentazione in atti, in particolare dal verbale della Polizia municipale e dalle dichiarazioni rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nell’immediatezza del fatto, nonchè dalla denuncia cautelativa sporta dal D.C. alla propria compagnia assicurativa, non emergeva alcuna prova nè dell’effettiva presenza del S. a bordo del motociclo condotto da quest’ultimo, nè della presenza di testi sul luogo del sinistro. Sicchè appariva scarsamente credibile la deposizione del Gi. che aveva dichiarato di aver riconosciuto il S. (che nella testimonianza resa all’udienza 19.2.1996, in assenza dell’attore, ne procedimento estinto, aveva dichiarato di conoscere il medesimo solo di vista senza fornire altre indicazioni) a bordo del motociclo.

2. – Ricorre per cassazione il S., con unico motivo; Il Ma., la Assid e la Allianz resistono con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. – Il ricorso denuncia vizio di motivazione nonchè motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 2700 c.c., n. 5 agli artt. 115 e 116, 202 e 230 c.p.c. 4. – La censura si rivela manifestamente priva di pregio. In primo luogo, essa non è riferibile alla sentenza impugnata nella parte in cui censura l’omessa motivazione del Tribunale sull’asserita acclarata sussistenza del nesso causale da parte del medico legale nonchè sulla deposizione dell’altro teste Ta.. Si tratta di circostanze non affrontate dalla sentenza impugnata, nè in ordine ad esse il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia a norma dell’art. 112 c.p.c. Essa, inoltre, risulta formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione nella parte in cui censura l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alle risultanze del verbale della Polizia municipale (la sentenza impugnata non ha per niente discusso della fede privilegiata o meno da attribuire a dette risultanze, ma si è limitata a valutarle, insieme alle altre, come tutte non idonee ad attestare la presenza dell’odierno ricorrente come trasportato sul motociclo, nè la presenza di testi sul luogo del sinistro). Questa Corte – così anche rispetto alle asserite violazioni degli artt. 202 e 230 c.p.c. – non viene posta in grado di apprezzare la decisività delle circostanze o degli incombenti istruttori che il ricorrente assume indebitamente pretermessi. La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

La memoria presentata dal ricorrente nulla aggiunge alle argomentazioni contenute nel ricorso e confutate nella relazione.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

che le spese del presente giudizio devono seguire la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 800.00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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