Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22483 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/09/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/09/2017),  n. 22483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2107-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 13,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO GIORDANO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MERIDIONALE PREFABBRICATI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 270/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 24/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La Meridionale Prefabbricati S.r.l. proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria su due terreni di sua proprietà, siti in (OMISSIS), eccependone la nullità per omessa notificazione della comunicazione di avvenuta iscrizione, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza proponeva appello Equitalia Sud S.p.A., rilevando che i giudici di prime cure non dovevano rilevare il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai ruoli non tributari e quindi non provvedere all’annullamento della iscrizione ipotecaria ma, in subordine, ridurla proporzionalmente. La CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dal concessionario limitatamente al difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle non inerenti a tributi, e confermava la nullità dell’iscrizione per la parte relativa ai ruoli tributari. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A., svolgendo un solo motivo. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2”, atteso che Equitalia Sud S.p.A. ha fornito in primo grado la prova di aver avviato correttamente ed esclusivamente la procedura a garanzia del suo credito mediante la regolare notifica delle cartelle e l’iscrizione di ipoteca, essendo decorso il termine di sessanta giorni richiesto dal comma 1 stesso articolo. La ricorrente deduce che l’omessa notifica dell’avviso di mora D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 non inficia l’operato del Concessionario, che legittimamente ha iscritto ipoteca con l’unico scopo di garantire il suo credito nei confronti dei terzi, tenuto conto che l’esecuzione inizia con il pignoramento che non è stato mai notificato alla società ricorrente.

3. Il motivo è infondato, nei sensi di cui alle seguenti considerazioni: a) In materia di iscrizione ipotecaria sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 19667/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto:

1) L’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2 D.P.R. n. 602 cit. la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

2) In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77(nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine, che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arrt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità.

b) A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, questa Corte con indirizzo costante, ha precisato che: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia “. (Cass. n. 23875 del 2015).

4. In ragione dei rilievi espressi, va evidenziato che se il richiamo del giudice di appello alla disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, non è effettivamente pertinente, in quanto tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la pronuncia è corretta nella parte in cui ha ritenuto necessario, ai fini della validità della iscrizione, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

5. L’infondatezza della censura determina il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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