Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22483 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 16/10/2020), n.22483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18193-2013 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato TOLOMEI ILARIA, che

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VONA SERENA, ZITO

GIUSEPPE FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II ROMA UFFICIO

TERRITORIALE DI ROMA 6, EQUITAL A SUD SPA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona. del Direttore pro tempore,

elettivamente domioiliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 22/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – con sentenza n. 23/6/13, depositata il 22 gennaio 2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio, – pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 18 novembre 2010, n. 23368, – ha disatteso il ricorso proposto da F.A. avverso cartella esattoriale (n. (OMISSIS)) relativa all’anno di imposta 1995;

– ha rilevato il giudice del rinvio che, – tempestivamente proposto il ricorso in opposizione alla cartella esattoriale e, così, ad ogni modo sanato ogni vizio inerente alla relativa notifica, – (anche) il presupposto avviso di accertamento doveva ritenersi correttamente notificato in quanto l’iscrizione della contribuente all’AIRE non escludeva la (permanente) identificazione del suo domicilio all’interno dello Stato, identificazione questa che, nella fattispecie, si correlava al (prioritario) rilievo degli “interessi di carattere personale” della contribuente stessa, e tenuto conto della notifica eseguita con consegna dell’atto a mani di “persona addetta alla casa”;

2. – F.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud S.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – col primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 384 c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio, – nel sottoporre ad accertamento la “effettività della residenza estera” di essa esponente, – aveva disatteso il principio di diritto espresso dalla pronuncia di cassazione con rinvio (Cass., 18 novembre 2010, n. 23368), quanto, dunque, alla ineludibilità del procedimento notificatorio correlato all’applicazione dell’art. 142 c.p.c. (Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 366);

– col secondo motivo (misto), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio nonchè per violazione dell’art. 112 c.p.c., relativamente agli spiegati motivi di appello, assumendo che il giudice del rinvio aveva pronunciato in “mera adesione acritica alla tesi prospettata” da controparte, con motivazione inidonea a dar conto delle relative ragioni fondative e senz’alcuna considerazione delle censure svolte avverso il decisum di prime cure, oltretutto erroneamente identificando (ai fini della disciplina delle spese) il valore della lite contestata (da identificare al netto di interessi e sanzioni);

2. – in via preliminare, va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in relazione alla definizione agevolata del carico iscritto a ruolo ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016;

– dalla documentazione allegata a detta memoria emerge, in effetti, che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione ed ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

2.1 – la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., ex plurimis, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

– si è, in particolare, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), poichè la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

3. – le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, cit.), e alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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