Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22483 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 04/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6151-2011 proposto da:

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA MONTI, SERENA CHIANESE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARTIGIANCASSA S.P.A. già ARTIGIANCASSA – Cassa per il Credito alle

Imprese Artigiane S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASENTO 37, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO PIZZUTI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/03/2010 R.G.N. 5234/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito l’Avvocato GAMBARDELLA DANIELA per delega avvocato CHIANESE

SERENA;

udito l’Avvocato PIZZUTI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 marzo 2010, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione del Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da P.M. nei confronti di Artigiancassa S.p.A. (già Artigiancassa – Cassa per il Credito alla Imprese Artigiane S.p.A.), avente ad oggetto l’accertamento de proprio diritto ad essere inquadrato nella 3 area professionale, 4 livello retributivo dal luglio 1999, nell’area quadri direttivi primo livello retributivo dal novembre 2001 e nell’area quadri direttivi secondo livello retributivo dall’aprile 2002 con conseguente condanna della Banca datrice al pagamento delle relative differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non provato, in base alle riesaminate, risultanze istruttorie, lo svolgimento di mansioni aventi i contenuti professionali descritti dal P. e tali da legittimare l’accesso, non tanto alla 3 area professionale nella quale risultava già essere inquadrato, ma al superiore livello retributivo rivendicato ed ininfluente a tali fini il riconoscimento di un assegno ad personam assunto come compensativo del mancato avanzamento nonchè il diverso trattamento riservato ad altri colleghi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver, in conseguenza di un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie, proceduto al giudizio di sussunzione delle mansioni di fatto da lui stesso svolte nelle invocate declaratorie di cui al CCNL per il personale delle aree professionali dipendenti dalle Banche e dagli enti finanziari del (OMISSIS) e al CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle aziende di credito, finanziarie e strumentali dell'(OMISSIS), come rispettivamente integrati dai contratti aziendali del (OMISSIS) e del (OMISSIS), in violazione del disposto dell’art. 2103 c.c. e della stesse previsioni di cui ai richiamati contratti integrativi aziendali.

Il secondo motivo ripropone sotto il profilo del vizio di motivazione le censure già con il precedente motivo sollevate il relazione all’apprezzamento operato dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze istruttorie.

Con il terzo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., nonchè dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 72 del CCNL di categoria dell'(OMISSIS) in una con il vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erronea interpretazione della declaratoria contrattuale relativa ai Quadri direttivi, erroneità che argomenta in relazione al riferimento operato dal giudice del gravame ad orientamenti di questa Corte maturati in relazione al precedente sistema di inquadramento da cui è derivato il ridimensionamento della portata delle funzioni svolte dal ricorrente nell’ambito della struttura di collegamento tra Artigiancassa e la Regione Campania, quali attestate dalla documentazione in atti, nonchè di quelle espletate dallo stesso ricorrente nell’ambito delle attività di finanziamento alle imprese proprie della Banca datrice.

I tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati.

In effetti, tutte le censure sollevate con gli esposti motivi, per quanto, in alcuni casi, riferite a vizi di violazione di legge, presuppongono tutte un diverso apprezzamento del materiale istruttorio (dichiarazioni testimoniali e documenti) che qui il ricorrente prospetta, prescindendo, peraltro, del tutto dall’indicazione di specifiche incongruenze logico – giuridiche riscontrabili nella motivazione resa dalla Corte territoriale (per di più nel terzo motivo l’indicazione in rubrica della norma contrattuale censurata ed ivi riportata nella sua formulazione testuale non sembra corrispondere, in relazione ai passi di essa trascritti ed al numero dell’articolo in cui quei passi sarebbero contenuti, a quella presa in considerazione nella parte espositiva del motivo), sicchè questa non risulta inficiata nel suo impianto valutativo sottraendosi così al sindacato di legittimità.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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